Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2003, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA .| IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSI LONE SEZIONE TERZA CIVILE DECRETO ri0 3 7 8 8 /0 3 Composta dag INGIUNTIVO Dott. Gaetano R.G.N. 59/01 Сгод.8724 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 1063 VARRONE Rel. Consigliere Dott. Michele | Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Ud. 02/12/02 - Consigliere PURCARO Dott. Italo ¨ | ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: .! OR IO, elettivamente domiciliato in ROMA | presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE GABBRIELLI, con studio in 50139 FIRENZE VIA CAVOUR, N.32, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI INCISA VALDARNO, in persona del Sindaco pro tempore Manuele Auzzi, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso PILIBERTO GORI, con studio in 50122 dall'avvocato | FIRENZE VIA PANDOLFINI, 24, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 2382 -1- avverso la sentenza n. 1490/00 della Corte d'Appello ī di FIRENZE, SEZIONE SECONDA CIVILE emessa il 5/7/2000, depositata 1'08/08/00; RG. 335/99; | udita la relazione della causa svolta nella pubblica ... | udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato GABBRIELLI GIUSEPPE;
WII | udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il | rigetto del ricorso. -| | .. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso per decreto ingiuntivo dell'architetto IO OR, il Presidente del Tribunale di Firenze il 12/10/95 ingiungeva al COMUNE di INCISA VALDARNO il pagamento, in favore del ricorrente. della sonuma di lire 61.255.279, oltre accessori, quale corrispettivo di prestazioni professionali increnti la progettazione di una piscina. Avverso tale decreto proponeva opposizione davanti al Tribunale di Firenze il COMUNE ingiunto, facendo presente che l'architetto OR era stato incaricato di progettare un palazzetto sportivo polivalente ed una piscina, e che in ordine ad entrambi gli incarichi era in corso una vertenza. Avanzava cosi numerose eccezioni volte a contrastare l'avversa richiesta, chiedendo conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 22/1/97, il COMUNE depositava vari documenti “dai quali risulta l'avvenuta transazione ed il relativo pagamento della somma di lire 124.154.744". E quindi all'udienza del 2/4/97 modificava le proprie conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo "per intervenuta transazione fra le parti". Di contro l'opposto assumeva che tale pagamento doveva considerarsi "in conto del maggior credito vantato". Con sentenza 29/10/98 il Tribunale adito revocava il decreto ingiuntivo "per intervenuta transazione tra le parti" e compensava totalmente le spese processuali, ritenendo che dalla corrispondenza intercorsa tra le stesso parti risultava raggiunto un accordo transattivo in ordine a tutte le vertenze in corso fra il COMUNE ed il OR, con il pagamento al secondo da parte del primo della somma di lire 125.000.000; che tale pagamento era stato effettuato e che pertanto il OR, una volta raggiunto ed eseguito l'accordo. non poteva recedere unilateralmente dal contratto, come aveva preteso di fare con telegramma 10/10/98. Avverso tale sentenza il OR proponeva appello, assumendo che il COMUNE non aveva rispettato la data dell'8/10/98 prevista per il pagamento od, inoltre, che il proprio difensore non aveva ricevuto mandato a transigere;
infine che il pagamento della somma di lire 124.154.744 "discorda da ogni ipotesi di transazione". Nella resistenza del COMUNI che proponeva anche appello incidentalc in punto spese, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 8 agosto 2000, li rigettava entrambi e condannava l'appellante principale alle spese del grado, affermando sostanzialmente che era intervenuto tra le parti un accordo transattivo e che la lamentata inosservanza del termine massimo dell'8/10/96, da parte del COMUNE, per la delibera di pagamento, non era rilevante, non risultando provata la essenzialità di tale termine. Ha proposto ricorso per cassazione il OR, sulla base di due motivi. Ha resistito il COMUNE di INCISA VALDARNO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. nonché l'omessa pronuncia ed il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato l'esistenza di un "giudicato implicito" costituito da altra sentenza, resa tra le stesse parti e che ha riconosciuto il mancato perfezionamento di qualsiasi accordo transattivo. La doglianza non ha pregio. Infatti l'altra sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello fiorentina il 26 novembre 1998. riguardava le stesse parti ma un diverso rapporto e, cioè, il compenso preteso ed ottenuto in sede monitoria dall'arch. OR pur la progettazione di un impianto sportivo polivalente;
onorari e spese per l'ammontare di L. 198.045.534 e per il quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 4376/95. Invece la presente controversia riguarda il giudizio di opposizione ad altro decreto ingiuntivo, n. 4375/95, per la somma di L. 61.255.279, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese dallo stesso architetto in relazione alla progettazione di una piscina. Si tratta di due rapporti diversi, aventi petitum c causa petendi differenti, ancorché in ambedue si sia dibattuto circa l'esistenza di un accordo transattivo per la somma di L. 125.000.000, che la sentenza più antica ha escluso e che la presente ha riconosciuto. Al riguardo, può destare perplessità 20 constatare che la stessa Sezione della Corte fiorentina, con due collegi diversi ma identici in due dei tre componenti, abbia valutato in modo diametralmente opposto, a distanza di meno di due anni, lo stesso presupposto giuridico relativo alla dedotta transazione intervenuta tra le stesse parti. Ma, sul piano strettamente giuridico, soccorre il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, poiché il giudicato si forma sull'attribuzione del bene della vita (petitum) e sulla ragione giuridica della stessa (causa petendi) ma non anche su circostanze, di fatto o di diritto, che, sebbene nggetto di accertamento da parte del giudice ed influenti, sul piano probatorio, su quell'attribuzione e sulla relativa ragione, non costituiscono elementi essenziali del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ove due cause vertenti tra i medesimi soggetti riguardino rapporti giuridici diversi, seppure di identico tipo per oggetto, data di stipulazione e modalità di esecuzione, lo accertamento dei fatti compiuto nel primo giudizio (definito con sentenza passata in giudicato), con valore meramente probatorio ed in funzione della vera e propria statuizione giurisdizionale, non preclude nell'altra controversia un analogo accertamento in senso diverso o anche opposto (Cass. 30 marzo 1984 n. 2109). Ne consegue che essendosi formato il giudicato - cun la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1271/91 su un rapporto diverso da quello deciso con la sentenza qui impugnata, quel giudicato non può avere influenza sul presente giudizio e legittimamente i giudici fiorentini non ne hanno tenuto conto. Il primo motivo va, pertanto, rigettato. Con il secondo mezzo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1965 e 2729 c.c. nonché il vizio della motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., critica la statuizione con cui il giudice del gravame ha ritenuto che esso OR ebbe a ratificare l'accordo transattivo raggiunto dal suo legale con il COMUNI Neppure questa censura coglie nel segno. Essa trova infatti adeguata confutazione nella motivazione dell'impugnata sentenza ove, richiamati i contatti intercorsi fra i legali dell'architetto e del COMUNE e l'iter della delibera consiliare, ha concluso, da un lato, che un accordo transattivo era stato raggiunto, dall'altro che il OR "ebbe ad accettare, ratificare e fare proprio tale accordo, pervenendo, in particolare, a quest'ultima affermazione cosi ragionando: “ciò si desume in particolare da quanto scritto dallo stesso OR al punto 3) della menzionata lettera (1/11/96), ove si assume che finché il Comune non avesse approvato la delibera di pagamento, nessuna azione transattiva sarebbe stata messa in atto". Che non può altro riguardare sc non la fase esecutiva della già intervenuta transazione, e cioè quella riguardante l'abbandono delle cause da parte del OR, non avendo senso la pretesa che l'accordo transattivo si perfezionasse soltanto dopo che il COMUNE avesse già deliberato un pagamento rappresentante l'obbligazione assunta proprio con la transazione. E ciò apparc pienamente confermato (ma ancor prima lo è dal buon senso) da quanto scritto nel riferito telegramma/fax. ove il TT), non avendo ancora ricevuto copia della delibera di pagamento, si riteneva sciolto da ogni impegno: impegno transattivo in tal modo affermato e riconosciuto". Ha aggiunto la Corte florentina che la mancata osservanza del termine massimo dell'8/10/96 da parte del Comune per la delibera di pagamento non rilevava, mancando la prova del carattere essenziale di detto termine e che la differenza tra la somma effettivamente corrisposta di L. 124.154.744 rispetto a quella concordata di I. 125.000.000 non era "tale da inficiare l'accordo", dal momento che "l'accordo era intervenuto su una cifra tonda prescindendo dai calcoli che il COMUNE avrebbe dovuto fare per giustificare la transazione slessa", lanto che lo stesso appellante aveva sollevato soltanto marginalmente" la questione. Trattasi di motivazione priva di errori giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla incensurabile in cassazione. Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Malgrado il rigetto del ricorso, la particolarità della vicenda processuale costituisce giusto motivo per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Koma, il 2 dicembre 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. II. CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Quan Fiducin Schewan IL CANCELLIERE CI Dott Sae Maria Alelin Depositata in Cancelleria logg: 14.03.03 IL CANCELLERE 01 Dott.ssa Marie Aiello