Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
0-4f98/03 BLICA IT LIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 12943/00 LAVORO SEZIONE Cron. N. 9677 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Guglielmo Sciarelli -Presidente- Rep. N. 2. " Alessandro De Renzis Rel. Consigliere- -Consigliere- Ud. 6.12.2002 3. Maura La Terza -Consigliere- 4. Saverio Toffoli 5. Giovanni Amoroso -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA IV LV, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Savoca del foro di Catania come da procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
FERROVIE DELLO STATO S.p.A, in persona del legale rap- presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi 16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Con- solo, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ri- 5249 2 corso rilasciato dal dirigente Avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio Castellini di Roma 23.2.1999 rep. n. 56911 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 1772/99 del Tribunale del Lavoro di Catania del 30.3.1999/28.5.1999 nella causa iscritta al n. 961 del R. G. anno 1993. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. G. Ruggieri per le Ferrovie dello Stato;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 7.2.1991, RE RA, dipen- dente dell'Ente Ferrovie dello Stato, conveniva dinanzi al Preto- re di Acireale tale Ente per sentirlo condannare al pagamento di un indennizzo per prestazioni lavorative effettuate nelle giornate sesta e settima o, in via subordinata, nella sola settima giornata consecutiva, dedicate al riposo compensativo, oltre accessori. All'esito l'adito Pretore con sentenza non definitiva del 27.2.1992 accoglieva la domanda nell'an debeatur, disponendo con separata ordinanza per la determinazione del quantum de- beatur. Proposto appello da parte della S.p.A. Ferrovie dello Stato, su- bentrata all'Ente Ferrovie dello Stato, il Tribunale di Catania con 3 sentenza n. 1772 depositata il 28.5.1999, in riforma della deci- sione di primo grado, rigettava la domanda del RA. Il giudice di appello, interpretando la normativa contrattuale, ravvisava la presenza di adeguate forme di indennizzo del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, che erano sufficienti a compensare la penosità del lavoro dominicale e la mancata frui- zione del riposo dopo sei giorni di attività: tali erano il c.d. so- passoldo per il lavoro prestato nella giornata di domenica e gli speciali emolumenti per reperibilità e per chiamata, nonché l'indennità per turnazione. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione il RA con unico motivo. La S.p.A. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso, illu- strato con memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare la resistente deduce inammissibilità del ricorso per mancanza del carattere di specialità della relativa procura contenuta a margine del primo foglio. L'eccezione non è fondata e va disattesa. Questa Corte, con indirizzo consolidato (da ultimo sentenza n. 11779 del 2002), che si ritiene di condividere, ha affermato che la procura al difensore, apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione, deve considerarsi conferita, salva diversa volon- tà, per il giudizio di cassazione, in quanto costituendo corpo uni- co con l'atto cui inerisce esprime necessariamente il suo riferi- 4 mento ad esso e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia riferimento anche alla fase esecutiva, non attinente al momento processuale indicato, trattandosi di mera espressione sovrabbondante e superflua. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sen- tenza impugnata appare viziata nella motivazione sotto il profilo del rigore logico e giuridico, in quanto assume la specifica riferi- bilità di alcuni elementi ivi menzionati alla prestazione del lavoro dominicale. In particolare il RA rileva che la disciplina richiamata nella sentenza di appello non appare idonea a soddisfare il diritto, pur riconosciuto in via di principio, a percepire un compenso aggun- tivo per la particolare penosità del lavoro dominicale;
aggiunge che non vi è alcun riferimento normativo specifico che convogli la percezione del presunto “soprassoldo" alla prestazione del la- voro dominicale. Lo stesso ricorrente contesta la riferibilità, come operata dal Tribunale, al lavoro dominicale degli istituti della indennità per reperibilità e per chiamata, nonché l'indennità per turnazione, configurandosi le prime due indennità quale corrispettivo per la pronta disponibilità al servizio di emergenza da parte del lavo- ratore e la terza essendo correlata alle esigenze aziendali a sca- pito della regolarità dei cicli psico- biologici del lavoratore. 5 Le censure così articolate non sono fondate. Al riguardo si osserva che il Tribunale, nell'interpretare il con- tratto collettivo e il successivo verbale di accordo del 23.1.1991, ha fatto corretta applicazione delle regole ermeneutiche e con congrua motivazione ha ravvisato la presenza di adeguate forme di indennizzo del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, con spostamento del riposo ad altro giorno, atteso che i compen- si riconosciuti dalla richiamata normativa contrattuale ai turnisti erano sufficienti a compensare, nel loro insieme e nella loro complessiva entità, la penosità del lavoro prestato di domenica e la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di attività. In questo modo è stato riconosciuto il diritto del dipendente tur- nista di ricevere una prestazione indennitaria satisfattiva sia della penosità del lavoro dominicale sia dell'usura psico- fisica deri- vante dal lavoro prestato nel settimo giorno. Peraltro va rilevato che l'accertamento in fatto, in cui si è con- cretizzata l'operazione di ricerca e di individuazione della vo- lontà negoziale, non può costituire oggetto di censure da parte del ricorrente, potendo queste avere ingresso in sede di legitti- mità solo se si riferiscano ad una motivazione inadeguata ed in- coerente (tale cioè da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione) ovvero riguardino una patente violazione delle regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ., non essendo sufficiente invece una semplice critica della decisione sfavorevole attraverso la con- trapposizione di una interpretazione diversa da quella nella stessa seguita. In definitiva è stato ribadito che, ove risultino pattuite per il per- sonale delle Ferrovie dello stato, -a livello nazionale, locale, aziendale condizioni di favore inerenti ai soli lavoratori che, per effetti dei turni di servizio, prestano la loro opera nelle giornate di domenica, si deve presumere che i vantaggi (di qualsiasi natu- ra) loro attributi siano causalmente collegati, per volontà quan- tomeno implicita dei contraenti, alla gravosità del lavoro domini- cale, che differenzia sotto il profilo qualitativo tale prestazione rispetto a quelle ordinariamente svolte negli altri giorni della settimana e, conseguentemente, giustifica la previsione, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento globale differen- ziato in considerazione del particolare sacrificio loro richiesto. In tal senso e con indagine di fatto, congruamente motivata, e perciò non censurabile in questa sede, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente ha percepito il c.d. soprassoldo per il lavoro pre- stato nella giornata di domenica, come pure ha percepito gli spe- ciali emolumenti per reperibilità e per chiamata, in aggiunta all'ordinaria retribuzione e al premio industriale. Lo stesso Tribunale ha, poi, precisato che i turni di lavoro veni- vano conformati in modo tale che, di regola, il lavoratore godeva di due giorni di riposo settimanale (e solo per una volta al mese era richiesto di prestare servizio per sette giorni consecutivi). In questo quadro organizzativo l'espletamento del lavoro domi- 7 nicale era conseguenza diretta e necessaria della turnazione, sic- ché correttamente il giudice di appello ha da ciò dedotto che l'indennità di turno, contrariamente all'assunto del ricorrente, fosse sicuramente riferibile alla prestazione dominicale. Alla luce delle precedenti considerazioni si ribadisce che le moti- vazioni del Tribunale sono congrue e coerenti, avendo ritenuto, in conformità a costante indirizzo di questa Corte, che i richia mati compensi costituiscono nel loro insieme un trattamento dif- ferenziato idoneo a compensare la maggiore penosità della pre- stazione del lavoro che richiede particolare sacrificio, come quello dominicale nel caso di specie. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Sussistono gusti motivi per dichiarare compensate le spese del, giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di gittimità. Così deciso in Roma addi 6 dicembre 2002 Il Presidente Guylichen Chall Il Consigliere relatore estensore Alessandro Pensi IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 21 MAR 2003 CANCELLIERE C1 Giovanni Cantelmo