Sentenza 23 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
ብ ብ 7 26 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTE Oggetto TRASPORTI IN SEZIONE PRIMA CIVILE CONCESSIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente - R.G.N. 21624/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 1996 Cron. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA .224 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Ud. 23/10/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 310 STAUR Srl, in persona del legale rappresentante pro II.
2.2 GEN. 2002 IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 38, presso l'avvocato VINCENZO MACEDONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARCANGELO FINOCCHI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO Il 2193 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 247/99 della Corte d'Appel L'AQUILA, depositata il 25/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Finocchi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato De Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per sollevata sulla eccezione l'accoglimento della inammissibilità della costituzione di controparte;
l'accoglimento del l'inammissibilità del doc. n. 4; terzo motivo, in considerazione della secondo e decisione delle Sezioni Unite in relazione al primo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9/4/1993 la STAUR s.r.l., concessionaria del servizio di pubblico tra- sporto su linee extraurbane nella Regione Abruzzo, as- sumendo di aver diritto a percepire in virtù di det- to rapporto di concessione e giusta quanto disposto مرا dall'art. 6 della legge 10/4/1981 n. 151 nonché dagli 2 artt. 49 e 56 della legge Regione Abruzzo 9/9/1983 n. 62 - contributi annuali volti al conseguimento del- l'equilibrio economico delle imprese esercenti il rela- tivo servizio in regime di concessione, conveniva da- vanti al Tribunale di l'Aquila la Regione Abruzzo al fine di sentirla condannare: a) al pagamento degli im- porti dovuti ai sensi degli artt. 49 e 56 della legge regionale Abruzzese n. 62/83 a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per il quinquennio 1987/1991; b) al pagamento degli importi differenziali dovuti ( in forza del combinato disposto degli artt. 49 e 57 della legge regionale citata) quale scostamento tra i ricavi effettivi ed i ricavi presunti del servizio di traspor- to relativo al medesimo quinquennio;
c) al rimborso delle minori entrate correlate alle facilitazioni ta- riffarie concesse dalla medesima amministrazione. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizio- 3 ne del giudice ordinario sulla prima domanda relativa al pagamento degli importi dovuti a titolo di congua- glio dei contributi e rigettava tutte le altre domande. Con sentenza n. 247/99 del 4/5/99 - 25/5/99, la Corte di Appello di L'Aquila rigettava il gravame della società STAUR e confermava la decisione del Tribunale, osservando, in ordine alla prima domanda, come, ai fini della giurisdizione, poiché la Regione non aveva dispo- 3 sto alcuna erogazione dei contributi, la posizione del concessionario andasse qualificata in termini esclusivi di "interesse legittimo". Quanto, invece e più in particolare, alle doglian- ze relative al rigetto della domanda avente ad oggetto il ristoro delle minori entrate conseguenti alle agevo- lazioni tariffarie accordate dalla Regione, la STAUR s.r.l., lamentando che il Tribunale non avesse provve- duto a riconvocare il CT benché quest'ultimo avesse omesso di rispondere proprio al quesito concernente l'accertamento dell'esatta misura delle minori entrate in questione, aveva richiesto la parziale rinnovazione della consulenza tecnica già espletata in primo grado, nonché, in sede di udienza di precisazione delle con- clusioni, aveva formulato la richiesta subordinata di emanazione di un ordine ex art. 210 c.cp.c. di esibi- zione di tabulati CED nonché di altra documentazione in ي ل possesso della Regione, dalla quale si evincesse il numero di tessere di libera circolazione rilasciate nel quinquennio 1987/1991 dalla Regione Su tali punti la Corte di Appello sottolineava come: a) le censure, in realtà, non cogliessero né vul- nerassero la ratio decidendi della impugnata sentenza, laddove quest'ultima ineccepibilmente aveva ritenuto مل che la prova delle spettanze dovesse essere data dalla 4 STAUR S.r.l., e non già in via presuntiva, ma mediante la precisa individuazione di ogni singolo documento di viaggio;
b) si rendesse, più in particolare, evidente la natura solo suggestiva dell'argomento sviluppato dalla STAUR, secondo il quale essa non avesse avuto al- tra possibilità di assolvere al proprio onere probato- rio se non tramite la richiesta di CT e quella finale di emanazione di un ordine ex rt. 210 c.p.c.; c) ancora più in particolare, tale argomentazione finisse per confondere ed identificare fra loro, profili del tutto distinti sul piano logico, quali quelli della esistenza tessere di libera percorrenza, e quelli - in sé - di concreto ed effettivo loro utilizzo;
d) dell'avvenuto al cospetto di oneri non solo non comprovatamente SO- stenuti ( come sarebbe stato invece possibile mediante l'esibizione di contromarca dei singoli biglietti rila- Au sciati in franchigia e opportunamente annotati nei do- cumenti contabili ), ma neppure specificamente enuncia- ti sì da renderne possibile il riscontro, la CT ' quand' anche assunta nella sua dimensione di fonte og- gettiva di prova, non potesse porre alcun rimedio а quella che si configurava come una carenza probatoria del tutto radicale. Ricorreva per Cassazione la STAUR s.r.l., sulla base di 3 motivi, con atto notificato il 15/11/1999. 5 Resisteva con controricorso notificato il 11/1/2000 la Regione Abruzzo. Investendo il I dei motivi svolti, dei profili attinenti alla giurisdizione, la causa veniva assegnata alle Sezioni Unite, le quali, rigettato il motivo in questione e confermata, sul punto, la decisione della Corte di Appello di L'Aquila, rimettevano gli atti al Primo Presidente per la ulteriore assegnazione del pro- cedimento ad una sezione semplice, per la decisione re- lativa agli altri motivi. Ha depositato memoria difensiva la STAUR s.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso proposto dalla Regione Abruzzo, stan- te la evidente tardività dello stesso, notificato ben oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso A principale, nonché del documento depositato dalla ri- corrente in questa sede ed indicato sub n. 4, del- l'elenco allegati contenuto in ricorso, in quanto pro- dotto in violazione del divieto di cui all'art. 372 c.p.c.. Venendo invece al merito del ricorso, Va da sé che, in questa sede, questa Sezione della Corte sia chiamata all'esito della già intervenuta pronuncia ich delle Sezioni Unite in ordine al I motivo del ricorso, attinente ai profili di giurisdizione - a decidere esclusivamente in ordine al II e al III dei motivi ori- ginariamente formulati. Con il primo di essi, la STAUR s.r.l. lamenta VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE ABRUZZO N. 63 DEL 9/9/1983, DELL'ART. 2697 C.C., DEGLI ARTT. 61, 115-116, 194-196 C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C., ERRONEA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE AL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA ATTOREA DI PARZIALE RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO DISPOSTA IN PRIMO GRADO. Più in particolare la ricorrente, qualificata co- me del tutto incondivisibile la decisione adottata dal- la Corte di Appello laddove quest'ultima, essendo stata richiesta di disporre una parziale rinnovazione della CT già espletata in primo grado, ha ritenuto l'inam- missibilità della stessa in quanto sopravanzata da una 3 situazione di radicale carenza probatoria addebitabile ad essa stessa STAUR s.r.l., dichiara di richiamarsi pur consapevole dei ristretti limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni assunte dalle Corti di me- rito in ordine alla denegata ammissione o alla rinnova- zione di una CT - a recenti insegnamenti di questa Iles Corte di cassazione enunciativi di uno specifico obbli- go di motivazione incombente sul giudice di merito al- lorché nei motivi di appello vengano formulati speci- fici rilievi e sollecitata una più approfondita indagi- ne tecnica. Ad un tal riguardo la società ricorrente sottolinea, più in particolare, come: a) l'iter argo- mentativo seguito dalla Corte di Appello poggi su di un presupposto palesemente erroneo, in quanto, negli anni di riferimento ( compresi fra il 1987 ed il 1991), non - а suo dire vi era alcuna norma legislativa o rego- lamentare ( statale, regionale, o comunale ) che preve- desse l'obbligo/onere, per le aziende esercenti il tra- sporto pubblico di linea, di emettere quei "biglietti in franchigia" ( cui alluderebbe la sentenza impugnata ), collegati alla salita di persone in possesso di tes- sere di libera percorrenza ( illuminanti si renderebbe- ro le stesse disposizioni contenute nel capitolato ge- nerale d'oneri); b) all'epoca dei fatti, fosse addi- rittura dubbio ( almeno fino all'emanazione delle leggi n. 160/89 e 142/90 ) il diritto ad ottenere il rimborso dei mancati introiti derivanti dalle facilitazioni ta- al pari riffarie;
c) essa Società si fosse trovata - in una vera e di altre società operanti nel settore propria situazione di impossibilità di fornire la prova dei mancati introiti in questione, e ciò proprio in quanto i possessori di dette tessere circolavano libe- میرا -e disponevano allo scopo di apposito tes- ramente, serino di riconoscimento rilasciato dalla Giunta regio- nale il quale doveva essere semplicemente esibito, sen- za che venisse emesso alcun titolo di viaggio da parte - in di società; d)esse la Corte di Appello avrebbe tenuto in assoluto non cale la circostanza ogni caso per cui il G.I., nel corso del primo grado di giudizio, avesse formulato non a caso sul punto dei minori introiti, uno specifico quesito, per il che si dovesse semplicemente al comportamento arbitrario ed omissivo del CT ( il quale non aveva fornito risposta in quanto presumibilmente - aveva ritenuto assorbito il quesito quello di cui al n. 1), se il diritto di essa da PANORAMICA non fosse stato riconosciuto;
e) come, sul punto della omessa risposta, essa Società avesse formu- lato espressa riserva sia in sede di udienza tenutasi innanzi al Tribunale il 28/4/94 che in sede di comparsa conclusionale. Anche alla luce di quelle che sono state le conclusioni formulate, in udienza, dal Procuratore Generale, vanno sviluppate al- cune preliminari considerazioni in ordine a quelli che si rivelano i termini in cui risulta essersi sviluppata la domanda della STAUR s.r.l. lungo tutto l'arco del giudizio di merito, così come qualificati dallo stesso 9 Tribunale prima, e dalla Corte di Appello poi. Al riguardo, nella sentenza impugnata, la Corte di Appello, con una valutazione che si rende insindacabi- le in questa sede posto che di per sé esente da vizi logico giuridici, ha qualificato ( riprendendo e con- fermando le conclusioni già tratte sul punto dai giu- dici di primo grado ) la domanda proposta dalla STAUR s.r.l., come un'azione di "rimborso", e non a caso la stessa società attrice invoca a conforto - per la fase temporale della vicenda successiva alla loro en- trata in vigore, le disposizioni di cui all'art. 1 del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, provvedendo a leggerle alla luce del- l'interpretazione datane dal Consiglio di Stato con la n. 846 della 6^ sezione, la quale richiamata sentenza costruisce la fattispecie in termini di non a caso rimborso sulla base delle differenze del prezzo di ogni singolo documento di viaggio). Nell'ambito di una tale qualificazione, i giudi- ci di merito hanno, conseguentemente, escluso ogni ca- ratterizzazione risarcitoria dall'azione in questione, il che, sul piano logico giuridico si pone del resto in piena coerenza con il profilo per cui non si intra- vede, in un tal tipo di vicenda, fattispecie illecita alcuna a carico della amministrazione regionale. 10 A ciò aggiungasi che, nella sua formulazione, il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 1 del d.l. citato, ha espressamente a disciplinare la materia nei termini del prevedere che le regioni ed i comuni devono provve- dere alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende, a carico dei rispettivi bilanci Trattasi, per di più così come qualificata dai - di una giudici di merito e dalla stessa STAUR s.r.l. fattispecie nella quale il rimborso preteso si pone in stretto collegamento, non già con una generica finalità indennitaria, ma con un dato specifico ed obiettivo rappresentato dalla mancata riscossione del prezzo in relazione al numero di viaggiatori che specificamente e storicamente abbiano fruito dei servizi di trasporto avvalendosi delle agevolazioni concesse dalla Regione. Non quindi un'azione di risarcimento del danno da fatto A illecito, ma una azione di vero e proprio adempimento di una specifica obbligazione pecuniaria di rimborso. Ciò premesso, va sottolineato come, se risulti vero che il processo civile rappresenti un modello dut- tile il quale assolve anche al compito di mettere a di- sposizione delle parti strumenti di chiarificazione Ə determinazione di pretese le quali, per la loro di stessa natura e per le loro stesse caratteristiche fe- nomeniche, non si rendano sempre immediatamente cono- 11 scibili nella loro consistenza e portata, è anche vero però - che, al di fuori delle azioni di mero danno, nelle quali, in ragione della loro stessa natura, SOC- corre all'occorrenza - l'espressa previsione di cui all'art. 1226 c.c., il processo di cognizione non possa giammai risolversi in un'attività meramente esplorati- va, incapace perciò di giungere ad altro che a risulta- ti meramente ipotetici. E' quanto, né più né meno affermato dalla Corte di Appello di L'Aquila, con l'impugnata sentenza, al- lorchè ha rilevato come, il mero giungere - ad esempio - attraverso un supplemento di alla ricostruzione del numero delle tessere di facilitazioni rila- CT - sciate dalla Regione Abruzzo, non avrebbe consentito di pervenire, al contempo, anche alla ricostruzione di da- ti certi circa il numero dei soggetti che di quelle tessere avevano fatto concreto uso storico, nonché cir- ca quello delle occasioni in cui un tal utilizzo era concretamente avvenuto in relazione ai trasporti in concessione alla STAUR s.r.l.; nel che non è difficile leggere la più generale valutazione - da parte della della ricorrenza di più ampi aspetti Corte di Appello - di deficit di attivazione della società in questione nelle stesse impostazione e gestione processuale della domanda, del tutto sopravanzate, nella gerarchia di Ji 12 importanza, dalle altre domande formulate nel corso del giudizio ed in ordine alle quali si è configurato inve- ce il difetto di giurisdizione. Del resto, la ineccepi- bilità di per sé di una tale valutazione relativa ad un tal ritenuto deficit di attivazione ( valutazione di per sé non sindacabile nel merito da questa Corte, e che sul piano logico giuridico non è in alcun modo com- promessa dall'osservazione della società ricorrente a termini della quale, nessun obbligo normativo ricorres- se a suo carico di emettere biglietti per i viaggiatori muniti di tessera di libera percorrenza i cui estremi annotare in contabilità; ed infatti ciò che non è in obbligo è pur sempre in facoltà di colui che voglia premunirsi ) trova traccia e riscontro nello stesso modo di argomentare sviluppato nel presente ricorso dalla STAUR s.r.l., la quale, onde giustificare la rim- proveratale dai giudici di appello - insufficienza di costruzione del materiale probatorio, in qualche modo finisce per confessarla essa stessa nel momento invoca le incertezze, a in cui - onde giustificarla suo dire, sussistite - prima che il tema venisse chia- - rito attraverso gli interventi della giustizia ammini- strativa circa la stessa spettanza in via auto- noma di un tal specifico rimborso, o circa la risto- - piuttosto di un tal tipo di situazioni ملہ rabilità 13 nell'ambito delle più ampie misure contributive gene- rali volte a coprire i disavanzi economici di gestione. Alla luce di una tale caratterizzazione di quel- la che è l' azione fatta valere, nel presente giudizio, dalla STAUR 5.r.l., è chiaro che ben diverso rilievo finiscano per assumere le doglianze sviluppate, con il motivo qui in esame, dalla parte ricorrente;
e ben di- verso rilievo finiscano per assumere corrispondente- anche le considerazioni sviluppate dai giudici mente di appello. Ed infatti, una volta sottratte le pretese fatte valere dalla STAUR s.r.l., ad ogni caratterizzazione genericamente indennitario-risarcitoria, ben diversa pregnanza e coerenza complessiva acquistano ( il che si traduce in motivo aggiuntivo di loro insindacabilità in questa sede ) le considerazioni svolte in sentenza a spiegazione del mancato esercizio della facoltà di ri- convocazione del CT, ben a ragione rendendosi - di per sé esigibile, nei confronti di chi intenda far valere pretese relative alla mancata riscossione dei corri- spettivi di specifiche prestazioni di trasporto eroga- te, l'adozione di forme di diligente autoattivazione rivolte a rendere concretamente documentabili e riscon- trabili le prestazioni concretamente effettuate. Aggiungasi a ciò il profilo per cui, il tipo di مدارا 14 doglianza sollevato dalla società ricorrente preclu- a questa Corte l'esame di- -dente in quanto tale - retto degli atti del giudizio di merito), avrebbe impo- sto - in conformità del più volte affermato principio della necessità di autosufficienza del ricorso che la società ricorrente, lungi dal limitarsi a meramente de- scrivere riassuntivamente, e perciò incontrolla- bilmente i ma alla fine anche contraddittoriamente, posto che è la stessa ricorrente a relativizzare il senso e la portata della sua doglianza, nel momento stesso in cui fa seguire, alla prospettazione di una vicenda tout court di "omissione di risposta del CT " quella di una dedottamente erronea ma perciò anche e pur sempre consapevole operazione interpretativa del quesito compiuta dal CT ), le dedotte omissioni del CT ( le quali, nella economia del motivo, starebbero ad esaltare il dedotto vizio di inadeguatezza motiva- zionale della sentenza), provvedesse a trascrivere in- tegralmente il testo della risposta data, al quesito medesimo, dal CT. Ne consegue che il motivo non possa trovare ac- coglimento alcuno, posto che innanzitutto non ricorrono in alcun modo gli ipotizzati profili di violazione di legge, non configurandosi nè malgoverno dell'art. della legge regionale Abruzzo n. 63 del 9/9/83 ( il 15 quale resta meramente sullo sfondo della vicenda e del- la pronuncia), né degli artt. 2697, 61, 115-116, 194- 196 c.p.c. ( posto che va ancora una volta ribadito co- me, da un lato la convocazione o riconvocazione di un CT costituisca esercizio di una facoltà del tutto di- screzionale del giudice di merito, e, dall'altro, la CT di per sé non rappresenti uno strumento probatorio nella disponibilità delle parti ), né dell'art. 1226 C.C. ( come sostanzialmente ipotizzato dallo stesso Procuratore generale in udienza ), posto che, da un la- to, non vertesi in tema di domanda risarcitoria, ri- spetto alla quale ricostruire una sorta di congenialità della CT alla soluzione dei problemi della difficoltà della prova, e, posto che, d'altro canto, anche in re- lazione alle domande di natura risarcitoria l'effettua- zione della CT non perde la sua natura di atto rimesso alla facoltà discrezionale del giudice di merito). Non diverse si rivelano le conclusioni alle quali occorre pervenire in ordine ai dedotti profili 3 del vizio di motivazione, rendendosi evidente - proprio in ragione del complesso delle considerazioni sin qui svolte TWYY come, rendendosi esso apprezzabile in sede di giudizio di legittimità solo nelle eventualità in cui abbiano a configurarsi l'assenza, l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, e rendendosi pre- 16 cluso invece ogni sindacato sul merito intrinseco della stessa, nessuno dei suddetti profili abbia a potersi ritenere esaurito nella presente fattispecie Con il III motivo del suo ricorso, la STAUR s.r.l. lamenta invece VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., DEGLI ARTT. 115-116 E 210 C.P.C. ERRONEA IN RELAZIONE ALL'ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C.. CIRCA IL MANCATO ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA ATTOREA TESA AD OTTENERE UN ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. NEI CONFRONTI DELLA REGIONE ABRUZZO. Più in particolare, la società ricorrente sotto- linea come del pari illegittima oltreché immotivata si rivelerebbe, alla luce delle deduzioni svolte ri- guardo al motivo sub 1), la decisione della Corte di Appello di non dare corso alla richiesta avanzata in ' via subordinata da essa società, di emissione di un or- A dine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., nei confronti della Regione Abruzzo. Il complesso delle considerazioni or ora svolte in merito al II motivo, vale ovviamente anche in rela- zione al motivo qui in esame, ed infatti, premesso CO- me, anche in relazione all'art. 210 c.p.c. vada ribadi- to come l'accoglimento o il rigetto della richiesta di emanazione di un ordine di esibizione rappresenti l'og- 17 getto dell'esercizio di una facoltà discrezionale del giudice, il quale si rende insindacabile in sede di le- gittimità ove la motivazione ad esso relativa si renda immune da vizi logico giuridici, va sottolineato ancora una volta come, anche sotto il punto di vista della motivazione, nessuna censura meriti la sentenza della Corte di Appello di l'Aquila, apparendo la spiegazione da essa offerta, di per sé, del tutto immune da vizi logico giuridici, siccome coerente con il nucleo delle considerazioni sviluppate in sentenza, incentrate - co- me visto sul rilievo secondo il quale, essendo, per il resto la STAUR s.r.l. venuta meno ad un suo spe- cifico onere probatorio circa la specifica entità delle prestazioni da essa erogate, l'eventuale acquisizione della documentazione relativa alle tessere di libera percorrenza concretamente in circolazione, non avrebbe potuto aver alcun riflesso positivo ai fini di quella che si presentava come una domanda di rimborso. Anche il III motivo in questione si presenta, per- tanto, infondato e va quindi rigettato, unitamente al- l'intero ricorso. Segue la condanna della società ricorrente alla refu- sione delle spese del presente grado di giudizio in fa- vore della Regione Abruzzo, il cui difensore ha parte- cipato alla discussione orale;
spese che si liquidano 18 H 12/504/939 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al- la refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della Regione Abruzzo, che liquida im com- plessive ₤3.173.000- di cui £ 3.000.000 per onorari. Così deciso nella Camera di Consiglio della I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione il 23 ottobre 2001. Il consigliere estensore Il Presidente eas Angelo Grieco Onofrio Fittipaldi o l Gr e M DEPOSITATA IN CANCELLE IL C. Manic 30блогоМаже а Аного Oggi, IL GNC 11000 129,11 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3,12 1408 51,65 ilIscritto a 1033 Art. n... TOX 180,76 19