Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11676 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTES PREM1 1 6 7 670 3 ---- Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 03 Lavoro Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 984/01 Consigliere Cron. 25554 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud.12/03/03 Dott. Filippo CURCURUTO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA - sul ricorso proposto da: TAVONI INTERNATIONAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO RUBINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CUBUZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON IZ, già elettivamente domiciliato in BARTOLOMEI 5, presso 10 studio ROMA L.GO UGO dell'avvocato FRANCESCA INFASCELLI, rappresentato e 2003 1495 difeso dall'avvocato GIULIANO BOARETTO, giusta delega -1- in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- controricorrente avverso la sentenza n. 170/00 della Corte d'Appello di | MILANO, depositata il 01/09/00 - R.G. N. 171/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ---- Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Il Tribunale di Milano, accogliendo la domanda di MA DO, condannò la s.p.a ON ER a pagargli la somma di lire 45.916.642, a titolo di compensi per l'attività di consulenza prestata dal primo in favore della società, mentre non riconobbe il controcredito di quest'ultima per compensi corrisposti al DO in misura maggiore a quella dovutagli, disattendendo la tesi della società ON di avere pagato per errore al DO la somma netta di lire 10 milioni mensili, mentre secondo le pattuizioni contrattuali, il DO avrebbe avuto diritto al medesimo compenso, ma al lordo delle ritenute di legge, ed osservando, nel pervenire a tale conclusione, che le parti avevano mutato il contenuto originario delle loro convenzioni circa il compenso da corrispondersi al DO. La s.p.a ON ER propone ricorso per la cassazione di questa sentenza, sulla base di un unico motivo. Il DO resiste con controricorso, deducendo l'inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura apposta a margine del medesimo. Motivi della decisione L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata alla stregua del costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in relazione al requisito della specialità del mandato alle liti conferito per la proposizione di ricorso per del cassazione, l'apposizione del mandato a margine (ricorso già redatto esclude ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo quale che sia il tenore letterale dei termini usati nella redazione dell'atto con la conseguenza che in questi casi il ricorso va in dichiarato ammissibile anche qualora la procura sia redatta in termini generici o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze (Cass.Sez.un. 17 dicembre 1998, n. 12615; vedi anche Sez. un. 10 aprile 2000, n. 108), mentre la mancanza di data non rileva ai fini della validità della procura quando sussista la certezza, desumibile, come nella specie, dalla riproduzione della procura stessa nella copia notificata del ricorso la cui conformità è rilevabile dalla relata dell'ufficiale giudiziario)dell'anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell'impugnazione. (Cass. Sez. un. 17 dicembre 1998, n. 12625). Con l'unico motivo di ricorso, denunziando mancata applicazione dell'articolo 2033 c.c, la società ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che, avendo essa società pagato somme non dovute, perché corrisposte per errore, aveva pieno diritto di ripeterle a norma della citata disposizione del codice civile, ingiustamente disapplicata dalla corte di merito. Il motivo è infondato, poiché muove dall'inesatto presupposto che la corte milanese abbia disatteso la regola secondo cui chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere quanto pagato, laddove, invece, il giudice di merito ha escluso la sussistenza del presupposto spesso per la ripetizione, ovvero il carattere indebito del pagamento, avendo ritenuto sulla base di una propria incensurabile (e, per la verità, neppure effettivamente censurata, ma in ogni caso adeguatamente motivata ) valutazione delle pattuizioni contrattuali, che l'originario contenuto del contratto fosse stato sostituito nel corso del tempo da una nuova convenzione circa l'ammontare della somma dovuta al DOi.
PQM
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 10,0000 , oltre a € 2000 per onorari. ' Roma 12 marzo 2003 MI Presidente Il consigliere estensore Filippo Curcurutoippo Jurguruto Stefano Cigretti IL CANCELLIERE Deposita 9 LUG. 2003in Cancelleria 2 CELLIERE iche