Art. 20.
Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall' articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168 , come modificato dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721 , e' autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall' articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168 , come modificato dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721 , e' autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.