Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2002, n. 9613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9613 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
ee 73329 2. REPU BLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R 36/4/1986 INNO DEL POPOLO ITALIANO N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 SASTAZIONEMATERIAL TRIBUTE'SUPREMA DICASS SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.23802.00 Composta dai Magistrati: Cron. 25794 Dott. ENRICO PAPA PRESIDENTE Rep. Dott. MASSIMO ODDO CONSIGLIERE CC.19.2.02 Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. terremoti Dott. NINO FICO CONSIGLIERE sospensione ha pronunciato la seguente imponibile SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
DARWISH SAMIR res. in Perugia via della Pallotta 13 h intimato, non costituito avversO la sentenza n. 330.05.99 in data 10.11.99 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata in data 11.12.99; CAMPION E 1 9 N. 73379 8 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.2.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto che ha concluso per il Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, + rigetto del ricorso;
rilevato, in fatto e in diritto:
1. Ricorre 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro la sentenza indicata in epigrafe, per denunciare violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, di norme di diritto ed in particolare: art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85 convertito con modificazioni nella Legge n. 46.86; art. 13 comma 1 Legge n. 449.97; art. 28 Legge n. 113.99. In sostanza, come chiarito dal Legislatore, le imposte sospese non costituiscono un onere deducibile aggiuntivo. La questione è stata affrontata e risolta da questa Corte con una 2. serie di sentenze. Secondo il meditato avviso del Collegio, la tesi dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato non può essere condivisa. A sensi dell'art. 13 della Legge n. 449.97, le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso о differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Il principio 2 è stato confermato dall'art. 11 della Legge n. 28.99, la quale ha stabilito che la sospensione о il differimento dei termini di pagamento delle imposte o contributi deducibili dal reddito o che concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fanno venire meno la deducibilità delle imposte stesse, se prevista da disposizioni di legge.
3. Infine, l'art. 28 della Legge n. 133.99, intervenendo sull'interpretazione del comma bis dell'art. DL. n, 791.85 conv. in Legge n. 46.86 e dell'art. 13 della Legge n. 449.97, ha chiarito che le imposte sospese non costituiscono un onere deducibile>.
4. Con sentenza in data 18.4.2000 n. 4945, questa Corte ha ritenuto che, nonostante 1'emanazione della norma citata per ultima, rimane in essere la doppia agevolazione, nel senso che anche dopo l'interpretazione autentica operata, l'imponibile va computato al netto dei versamenti sospesi. In altri termini, la sospensione delle imposte non costituisce una sopravvenienza attiva (prima agevolazione) ed inoltre 10 stesso importo non concorre a formare il reddito per l'esercizio successivo (seconda agevolazione) ossia va detratto dall'imponibile.
5. Più recentemente, questa Corte ha riconfermato il precedente con una serie di sentenze, talchè la giurisprudenza può dirsi consolidata. Si vedano le sentenze nn. 8659.01, 10232.01, 10236.01, 10338.01. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, siccome manifestamente infondato. Non essendosi la controparte costituita, non vi è luogo a pronunciare sulle spese. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 15 gennaio 2002. IL PRESIDENTE ལ ཨ ་ ི།عب شديد - DOTT. ENRICO PAPA AI SENSI DEL D.P.R. 24/4/ESENTE DA REGIS IL CONSIGLIERE ESTENSORE N. 131 TAB. ALL I N. MATERIA DR. VINCENZO DI NUBILA ducke0 TRIBUTARIA NE IL CANCEL E Oggi - 2 LUG 2002 Osvaldo Ascanic