Sentenza 5 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI BARI, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LA SALA FILOMENA;
- Intimato -
avverso la sentenza n. 34/01 del Giudice di pace di MOLFETTA, depositata il 04/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso par l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La Sala Filomena, con ricorso notificato in data 10 giugno 2001, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Molfetta avverso un'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Bari, relativa ad una violazione del codice della strada. Il Giudica di pace, con sentenza depositata il 4 maggio 2001, notificata il 26 maggio 2001, accoglieva l'opposizione.
Avverso la sentenza ricorre a questa Corte il Prefetto di Bari con ricorso notificato il 27 luglio 2001, formulando un unico motivo di impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 204 del codice della strada e 18 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360, commi 3 e 5 c.p.c.. Si deduce al riguardo che il Giudice di pace aveva accolto il ricorso per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 204 del codice della strada, ma al procedimento in questione doveva essere applicato il termine di 180 giorni - essendo stato il ricorso al Prefetto presentato il 16 ottobre 1999 - al quale dovevano aggiungersi ulteriori 30 giorni, entro i quali l'organo accertatore era tenuto a trasmettere al Prefetto il ricorso con il verbale di accertamento e le controdeduzioni. Nel caso di specie, essendo stato il ricorso al Prefetto presentato il 16 ottobre 1999 e l'ordinanza-ingiunzione emessa il 9 marzo 2000, essa era stata emessa entro il termine su detto.
2 Il Giudice di pace ha affermato nella sentenza che l'ordinanza ingiunzione opposta fu emessa il giorno 9 marzo 2000, oltre il termine di cui all'art. 204 del codice della strada, poiché il ricorso al Prefetto fu presentato il 16 ottobre 1999. Al riguardo questa Corte ha affermato, con giurisprudenza consolidata, che l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del su detto termine, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile (Casa. 12 dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, n. 9447/ 27 aprile 1999, n. 4204; 17 aprile 1999/ n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che ai sessanta giorni previsti dall'art. 204 (nel testo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 360 del 1993) vanno aggiunti i trenta assegnati dall'art. 203 all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria, por cui il termina complessivo doveva ritenersi di novanta giorni (Casa. 25 febbraio 1998, n. 2064), a meno che l'opponente provasse che il Prefetto aveva ricevuto il ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Casa. 27 maggio 1999, n. 4204).
Con decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 fu portato a centoottanta giorni. Tale decreto legge non fu convertito, ma con legge 23 dicembre 1999, n. 488, fu confermato il termine di centoottanta giorni e furono dichiarati validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 391 del 1999. Dalla sentenza impugnata risulta, come si è detto, che il ricorso al Prefetto fu presentato dall'opponente in data 16 ottobre 1999, mentre l'ordinanza-ingiunzione fu emessa in data 9 marzo 2000. il Giudice di pace la ha ritenuta illegittima perché emanata dopo il decorso del termine di legge, senza tenere conto che, prima della scadenza di tale termine, erano intervenuti ad aumentarlo a centoottanta giorni (oltre, in mancanza della prova sopra indicata, i trenta previsti dall'art. 203), prima il d.l. n. 391 del 1999 - i cui effetti sono stati fatti salvi, ancorché non sia stato convertito - e poi l'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che a sua volta ha portato parimenti il termine a centoottanta giorni (oltre ai trenta previsti dall'art. 203 del codice della strada). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al Giudice di pace di MolfettaBari, in persona di altro magistrato, che farà applicazione, in sede di rinvio, del disposto dell'art. 68 della legge n. 488 del 1999, provvedendo anche sulle spese del processo di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Molfetta, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004