Sentenza 7 dicembre 1999
Massime • 1
L'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica, ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita.
Commentari • 6
- 1. Diffamazione su Facebook: comunicazione con più persone eSara Turchetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Diffamazione: cosa rischia chi ha un blog?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 dicembre 2022
- 3. Offesa collettiva, diffamazione insussistente (Cass. 3809/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2021
- 4. "Bambini, psicopatici in divisa" su Facebook: è diffamazione aggravata (Cass. 9385/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 marzo 2019
- 5. Identificabilità della vittima di diffamazione (Cass., 51096/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/1999, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Guido IETTI Presidente del 7.12.1999
1. Dr. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. " Franco MARRONE " N.2136
3. " Pierfrancesco MARINI " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N.20292/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VA ND, n. Viadana 23.11.43 avverso sentenza C.A. Bologna 12.2.99;
- udita la relazione del Consigliere M. ROTELLA;
- udita la richiesta del p.m., in persona del s.P.G. Dr. V. VERDEROSA di rigetto del ricorso;
- udito il difensore P.C., Avv. De Salvo, che ha chiesto il rigetto ed Avv. Anconelli, in sostituzione avv. Fontana, per il ricorrente;
ritenuto
1 - ND VA, v. presidente della Holiday Sport, il cui complesso doveva sorgere in un terreno del comune di Cesena, che era in area di Cesenatico, competente ai provvedimenti urbanistici, è stato condannato a L.
1.200.000 di multa dal Tribunale di Bologna il 6.12.96 (ed al risarcimento dei danni in favore della costituita p.c.), per sue dichiarazioni riportate su Il resto del Carlino del 28.6.92 del seguente tenore: "non resta che attrezzarsi e tentare di corrompere i nostri amministratori ai quali ancora non abbiamo dato una lire, forse per questo abbiamo tanti bastoni tra le ruote... ", ritenute offensive della reputazione di AU SO e ND NA, assessori del comune di Cesenatico.
La C.A. di Bologna ha confermato la condanna, rigettando tra l'altro il motivo relativo all'indeterminatezza dell'offeso. Con il ricorso si denuncia:
1 - violazione di legge, per mancanza dell'elemento oggettivo, a stregua della genericità della locuzione 'nostri amministratori' (nella pratica dovevano intervenire organi di due Comuni e, quanto a Cesenatico innanzitutto il consiglio, prima che la giunta, e della Regione), escluso che nel caso possa indursi con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale, sia come fatto processuale, cioè come piena e immediata consapevolezza che chiunque abbia avuto, leggendo l'articolo, dell'indennità del destinatario (Cass., sez. V, 19.1.99 n. 710, Guidotti, in Guida al diritto);
2 - vizio di motivazione, circa l'elemento soggettivo, per mancata considerazione del clima, di esasperazione e preoccupazione tra i soci della Holiday, emerso anche attraverso dichiarazioni di altri. La difesa di P.C. (avv. Zauli) ha fatto pervenire memoria.
2 - Il primo motivo è infondato. L'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica, ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita (cfr. in particolare, sez. V, 31.5.90 n. 7839, Lumia G, CED 184516: i riferimenti giurisprudenziali del ricorso appaiono corollari o puntualizzazioni). Nel caso, la corte di merito ha ritenuto che il lettore del giornale potesse immediatamente percepire SO e NA, competenti per gli adempimenti del comune di Cesenatico, quali destinatari dell'offesa, in relazione allo stato della pratica urbanistica (il contesto storico, cui si fa riferimento, è rilevante). E questa motivazione risulta corretta, ed oltre incensurabile in questa sede.
È manifestamente infondato il motivi relativo al dolo che, in materia di diffamazione è generico (cfr. da ultimo, cass. sez. V, 23.9.97, CED 209262), onde a fronte della condotta, non è richiesta alcuna particolare indagine, mentre sono irrilevanti gli stati emotivi, pure determinati come nel caso del timore di pregiudizi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla P.C., che liquida complessivamente in L. 2.060.000, di cui L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000