Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
/ 0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE 0 OME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE | testimoniale com - Minit exmat, 27 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: maneata in fugua All ordinata;
R.G.N. 2185/0 Dott. Rafaele CORONA - Presidente Ne Julshors - Consigliere cron. IS Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 37 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consiglierc Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Ud. 26/04/02 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - ha pronunciato la seguente Me Jilin Provanie, SENTENZA sul ricorso proposto da: -- DI AR U & C SNC, in persona del legale IDROVAL rappresentante Sig. AR TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELISARIO 6, presso lo studio LI 1500 . - dell'avvocato MARCO PORRETTI, difeso dall'avvocato -- EDOARDO VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
B569743 D'OS PIETRO, titolare dell'omonima ditta Tindiindividuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE COLA DI RIENZO 149. presso lo studio dell'avvocato Richlost gopla esecutiva .2002 SERGIO FIDENZIO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE dal Sig. ON --- --- per dirler €446 TORRIONE, giusta delega in atti;
668 1191.02.03 IL CANCELLIERE -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1354/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 11/10/99; - | udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE | JULIO;
1'Avvocato Gateano LEPORA, udito per delega - T dell'avv.VALENTE, depositata in udienza, difensore del I | ricorrente che ha chiesto 1'accoglimento del | ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto. т -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20.5.1993 D'AG RO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di Aosta in data 20 aprile 1993, con il quale veniva condannato al pagamento a favore della s.n.c. Idroval della somma di 14.108.152 risultante dalla fattura n. 15 del 10.3.1993. Sosteneva il D'AG che l'ingiunzione non poteva essere emanata in quanto tra le parti era intervenuto un rapporto di prestazione d'opera e somministrazione di merci come richiestonor. di dall'art. 634 c.p.c.; che egli, dopo avere stipulato un contra to di appalto con la Regione Valle d'Aosta, aveva subappaltato parte dei lavori alla Idroval;
che questa non aveva esequito i lavori affidati e che egli aveva dovuto realizzare le opere di assistenza muraria, per le quali avanzava domanda riconvenzionale per L. 23.555.250. Con sentenza in data 10.6.1996 il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condarnava il D'AG a pagare a favore dell'Idroval la somma di L. 7.035.000, respingendo la domanda riconvenzionale. Avvcrso tale sentenza proponeva appello 3 D'AG RO. Con sentenza in data 21.5. - 11.10.1999 la corte d'appello di Torino accoglieva l'appello ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la idroval al pagamerto a favore di D'NI RO della somma di L. 23.555.000, con gli interessi legali dal giorno della domanda, Avverso la sentenza della corte d'appello ricorre per cassazione ia Idroval 5.n.c. di C. ⚫ resisto сол contruricorsoLI U. D'AG RO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2722 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto decisiva la dichiarazione resa LA testimone MA NI per l'accoglimento della domanda riconvenzionale del D'AG, senza nulla decidere in merito alla ammissibilità della prova per testi, assunta in violazione dell'art. 2722 cod. civ., come eccepito dalla ricorrente in ogni grado del giudizio di merito. Deduce la società Idroval che il divieto di prova testimoniale sui patti aggiunti o contrari al 4 documento mira ad impedire che i rapporti giuridici delle parti di negozi documentalmente provati possano essere alterati da prove per cesti, le quali non offrono la stessa garanzia di veridicità di quelle documentali;
che nel caso di specie, il contratto di subappalto stipulato tra le parti risulta chiaro e di immediata interpretazione;
che testi, tendenti ale contestate prove per dimostrare che, prima ° contestualmente alla formazione del contratto, fossero stati stipulati patti aggiunti contrari al contenuto del medesimo, non dovevano essere assunte per il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ.. Il motivo inammissibile, perché la prova testimoniale era stata amressa ed espletata in primo grado;
e l'Idroval da una parte non ha fatto opposizione all'ammissione di detta prova nelle conclusioni di primo grado, ne ha chiesto la revoca dell'ordinanza ammissiva, dall'altre non ha 1'ammissibilitàproposto motivo di appello circa delle prove testimoniali. Non avendo la questione formato oggetto di dibattito in grado d'appello, поп può essere proposta in sede di legiltimilà. Con 11 secondo motivo la ricorrente denuncia 5 insufficiente e contraddittoria motivazione omnessa, punto decisivo della controversia, in SU un relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la emuta corte d'appello che le testimonianze assunte in primo grado consentivano di ritenere provato che le parti avevano considerato nel subappalto anche l'esecuzione di opere murarie, senza motivare sulla compatibilità della prova orale (deposizione della teste MA NI) con la prova scritta. Il motivo non può essere accolto, perché la ricorrente solleva questioni di fatto in ordine alla conclusione della sentenza impugnata, secondo raggiunta la prova dellala quale era stata considerazione, nel contratto di subappalto stipulato tra le parti, anche delle spese di assistenza nuraria. La corte di merito ha ritenuto che "le testimonianze assunte in primo grado confermano la tesi dell'appellante е consentono di ritenere provato che le parti abbiano considerato nel subappalto anche l'esecuzione delle opere di assistenza Muraria;
in particolare la teste MA ha dichiarato di avere assistito ad una discussione tra le parti e di avere sentito che il D'AG si impegnava ad eseguire le opere 6 mirarie relative all'impianto di riscaldamento ed idrosanitario ed il LI, legale rappresentante dell'Idroval, si impegnava a pagare per l'esecuzione di tali opere". 1 a Respinto il ricorso, le spese seguoro soccombenza c si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1291,06, di cui euro 1200 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 26.4.2002. H Courigliere est. педали Покий IL CANCELLIERE IE Di UR DEPOSITATA IN CANCELLIWA AR Di NU обного 0.8 GEN. 2003 Ogal, IL CANCELLIERE AR Di UZ CORTE SUPREMA CASSAZIONE Di M oro Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 i 14/2/2003 serie 4 al n. 6705 versate € 1431) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella Fontana F