Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11724 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto 1 17 24/ 03 Dott. Giovanni OLLA Presidentresidente Dott. Maria Gabrielle LUCCI I Dott. Walter Consigliere - R.G.N. 14524/00 CELENT NO Cron. 25606 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Rep. 3158 Dott. Bruno ha pronunciato la seguente Ud. 09/01/03 SENTENZA sul ricorso proposto da: AR UD, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso FRANCO TREBBI, giusta procura a margine dall'avvocato del ricorso;
ricorrente
contro
POPOLARE VENETA SRL, in persona del BANCA ANTONIANA legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLE MUSE 7, presso l'avvocato ALBERIGO PANINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN PIERO MAURI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
2 2 3 -1- 00 2 avverso la sentenza n. 501/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'avvocato PANINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 11-4-1996, MO DI conveniva innanzi al Tribunale di Casale Monferrato la Banca Nazionale dell'Agricoltura per sentir revocare il decreto ingiuntivo emesso il 4-3-1996 dal Presidente dello stesso Tribunale ed avente ad oggetto il pagamento di £ 158.244.292 in virtù di fideiussione del 15-5-1991, garantita da ipoteca, in favore della società Bar Aurora Sas;
adduceva l'opponente che il decreto non poteva considerarsi valido in relazione all'art. 10 della 1. n. 154/92, stante il mancato rispetto dell'obbligo della determinazione dell'importo massimo garantito, ed all'art. 1956 c.c. per avere la banca erogato il credito pur conoscendo le precarie condizioni economiche della società garantita e per avere, infine, impedito all'attore ed obbligato fideiussore la surroga nel privilegio goduto dalla convenuta. Con sentenza in data 30-3-1999 l'adito Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo inapplicabile la 1. n. 154/92, in quanto non retroattiva rispetto alla fattispecie in esame ed inammissibile la richiesta di estinzione della fideiussione ex art. 1955 e 1956 c.c. perché proposte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale. A seguito dell'impugnazione proposta dal MO, la Corte d'Appello di Torino, costituitasi la banca, con la decisione in esame, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado. Ricorre per cassazione, con un unico, articolato motivo il MO;
resiste con controricorso la banca. Motivi della decisione Con l'unico e articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 167, 189 e 345 c.p.c., in relazione agli artt. 1995 e 1956 c.c., e relativo difetto di motivazione, laddove la Corte d'Appello ha ritenuto l'inammissibilità della richiesta di estinzione della fideiussione in base a dette due ultime norme in quanto svolta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e poi riproposte in sede di impugnazione. Si aggiunge che la domanda formulata dal ricorrente nell'atto di citazione di primo grado aveva ad oggetto la richiesta di declaratoria di "non essere dovuta la somma azionata e richiesta in decreto ingiuntivo", per cui la domanda successivamente proposta di estinzione di fideiussione non ha comportato modifica alcuna né di causa petendi né di petitum di richiesta. Il ricorso è inammissibile. A fronte, infatti, dell'evidente ed esplicita doppia ratio decidendi contenuta nell'impugnata decisione, riguardante anche il cd. merito della controversia in questione, l'odierno ricorrente si limita a censurare unicamente il profilo della tardività della richiesta di estinzione della fideiussione. La Corte territoriale, da un lato, rileva, addirittura in via preliminare, che infondate sono l'eccepita estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c., come anche l'eccepita liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e, dall'altro, si pronuncia in ordine alla tardività ed inammissibilità delle stesse. Riguardo al primo profilo, con argomentazioni logiche ed ampie, si pone in risalto l'insussistenza dei presupposti di cui alle sopramenzionate norme, con particolare riferimento alla non operatività dello "sbarramento" posto dall'art. 45 1.f. per ritenersi operativo lo stesso "soltanto quando la surrogazione pregiudica i diritti dei terzi creditori del soggetto dichiarato fallito, mentre nel caso in esame il fideiussore pagante è subentrato nella stessa posizione privilegiata della Banca”, e riguardo a detto secondo aspetto della tardività si fonda la relativa pronuncia sulla considerazione che le eccezioni in questione sono state formulate soltanto in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. Il non aver censurato nella loro completezza le ragioni argomentative dei giudici di secondo grado in tema di eccezioni sollevate nel corso del giudizio dall'odierno ricorrente comporta, come detto, l'inammissibilità del ricorso in esame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese della presente fase che liquida in € 3.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge ed € 150,00 per spese. ..... In Roma, il 9-1-2003 L'estensoreEart (Dk Hilomona Perronet IV Presidente from . 19 2003 (20)