Art. 2. Rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 798-bis, comma 1:
1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;
2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;
3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti»;
2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;
2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata;
3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata»;
b) l'articolo 2207-bis e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 798-bis, comma 1, lettere b) e c), del Codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita':
a) omissis;
b) sottufficiali:
1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;
2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;
3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti;
c) volontari:
1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;
2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata;
3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata.».
a) all'articolo 798-bis, comma 1:
1) alla lettera b), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;
2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;
3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti»;
2) alla lettera c), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
«1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;
2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata;
3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata»;
b) l'articolo 2207-bis e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 798-bis, comma 1, lettere b) e c), del Codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita':
a) omissis;
b) sottufficiali:
1) 17.400 dell'Esercito italiano, di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti;
2) 10.250 della Marina militare, di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti;
3) 16.350 dell'Aeronautica militare, di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti;
c) volontari:
1) 63.000 dell'Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata;
2) 12.550 della Marina militare, di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata;
3) 12.150 dell'Aeronautica militare, di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata.».