Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10106 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
I L L 9 O B 8 6 E e l . a E n N N e O , p I 1 Z 8 p A 9 m R 1 e T - t EPUBBLICA ITALIANA S s I 1 i IN NOM REL POPOLONTAL ANO1010 6 01 1 G s - E l 4 R a 2 A t CORTE 3 e SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.16172/99 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.Consigliere ..22714 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Ud. 30/04/01 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: UR VA, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv.Mariano Grassi del Foro di Catania, che lo rappresenta e difende per delega in atti
- ricorrente -
contro
COMUNE di RIPOSTO in persona del Sindaco p.t.
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Catania sez.dist. di Giarre, n. 88 dell'8.6.99 .Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.04.01 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi, assorbito il quarto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con verbale del 15.3.94 il servizio ispettivo dell'assessorato alla Sanità 1151 1 2001 della Regione Sicilia accertava a carico di RS VA, n.q. di legale rappresentante dell'APAS, l'assenza nelle celle frigorifere dello stabilimento di Carrubba di Riposto dei previsti strumenti di registrazione automatica delle temperature. Era quindi contestata all'RS nell'indicata qualità e mediante notifica del 30.3.94 - la violazione dell'art. 6 comma 5 del D.Leg. 110/92. Con successiva ordinanza 25.2.97 il Sindaco del Comune di Riposto irrogava all'RS la sanzione amministrativa di lire 36 milioni, ed avverso la stessa ordinanza, notificata il 5.3.97, l'RS proponeva opposizione 3.4.97 deducendo: che il verbale di contestazione non era stato mai notificato personalmente ad esso opponente, che egli aveva infatti appreso della contestazione solo con la notifica 5.3.97 della sanzione, che pertanto ed ai sensi dell'art. 14 u.c. L. 689/81 l'obbligazione si era estinta, che comunque sussisteva errore scusabile ai sensi dell'art. 3 della legge 689/81, stante anche l'avvenuta delega dei poteri di controllo a personale dell'APAS, che, infine, la sanzione doveva essere ridotta al minimo anche alla luce del suo ravvedimento operoso. Con sentenza 8.6.99 il Tribunale di Catania sez.dist. di Giarre nella dichiarata contumacia del Comune rigettava l'opposizione affermando che la notifica 30.3.94 del verbale era stata rituale essendo stata effettuata presso la sede dell'APAS presieduta dall'RS, se pur a mani di dipendente di una ditta diversa da quella presieduta: il consegnatario si trovava infatti per ragioni di servizio addetto alla ricezione delle notifiche per conto della persona giuridica destinataria dell'atto e l'RS non aveva provato - come suo onere - che l'addetto alla ditta CESA non potesse ricevere anche gli atti destinati all'APAS. Rilevava il Tribunale al proposito che, contrariamente alla 2 opinione dell'RS, l'infrazione era stata contestata al medesimo quale presidente dell'APAS ed in tal veste gli era stata comminata la sanzione amministrativa. Soggiungeva, con riguardo al merito, il primo Giudice che la violazione contestata non poteva trovare scriminante in errori di sorta né la sua entità poteva essere ridotta (attesa la gravità del fatto) o l'importo dilazionato (non sussistendo condizioni di disagio dell'opponente). Per la cassazione di tale sentenza l'RS ha proposto ricorso il 19.7.99 articolando in esso quattro motivi. L'intimato Comune non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato, meritando di essere condivise le censure esposte nei primi tre motivi del ricorso (e nella pronunzia rescindente restando assorbita la cognizione del quarto motivo, afferente questioni di merito affrontate dalla decisione). Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 14 della L. 689/81 e dell'art. 139 c.p.c. per avere il Tribunale applicato, a notificazione di verbale all'autore della violazione contestata, norme e principii propri della notifica a persona giuridica, omettendo di seguire -come imposto dalle norme sulla notificazione a persona fisica le regole di precedenza di legge ed in tal - guisa mancando di dedurre dalla evidente nullità della effettuata notifica la eccepita conseguenza della estinzione della obbligazione de qua. Con il secondo motivo è, correlativamente, denunziata la violazione dell'art. 14 della legge del 1981 ed il vizio di motivazione, per avere il primo Giudice fondato il sopra esposto erroneo argomentare sulla premessa incongrua che la sanzione fosse stata adottata a carico dell'APAS e non nei riguardi della persona fisica dell'RS che quel ruolo ricopriva. Con il terzo motivo, infine, si denunziano le stesse violazioni nell'avere la sentenza apoditticamente dato per indubbio che il dipendente della CESA che si ebbe a ricevere la notifica avesse il potere di effettuare la consegna all'RS come presidente dell'APAS (in quello stesso ufficio avente sede legale). Il Giudice del Tribunale di Catania, nella narrativa della decisione impugnata, ebbe a dar atto che l'ordinanza ingiunzione era stata adottata (come indefettibilmente doveva essere ) a carico dell'RS - persona fisica - nella veste di legale rappresentante dell'APAS e che egli (RS VA) aveva proposto l'opposizione 3.4.97, nella quale era dedotta in primo luogo la estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per nullità della notifica 30.3.94 del verbale di contestazione. Ma quel Giudice, pur consapevole della esigenza di applicare le norme del codice di rito sulla notificazione di atti a persona fisica, ha invece ritenuto la validità della notificazione 30.3.94 (effettuata presso la sede legale dell'APAS, nel Comune di Riposto, e non nel Comune di residenza dell'RS, Aci S.Antonio, ed eseguita mediante consegna a dipendente della CESA, che in quello stesso ufficio aveva sede legale) e per tal ragione ha respinto il motivo di opposizione radicato dall'RS sulla violazione dell'art. 14 commi 2 e 6 della L. 689/81. L'impugnata statuizione ha quindi palesemente violato il principio, sempre ribadito da questa Corte, per il quale se la notificazione a persona fisica non viene effettuata a mani proprie, il destinatario deve essere ricercato nel comune di residenza presso la casa di abitazione o l'ufficio od il luogo ove 4 esercita il proprio mestiere (ed in caso di mancato reperimento personale l'atto può essere consegnato a persona addetta alla casa, all'ufficio od all'azienda): ditalchè, presupposto per l'esecuzione di una valida notificazione con dette modalità è che la indicata consegna avvenga presso l'abitazione od il domicilio del notificando nel Comune di residenza, restando di contro indiscutibilmente nulla la notificazione che venga eseguita a mani di un consegnatario sito in altri e diversi luoghi (Cass. 5957/00 - 662/00 - 250/99 SU - 9279/98 - 5945/97 - 3445/96). E poiché emergeva dagli atti-come dalla stessa sentenza attestato - che I'RS al 30.3.94 era residente in [...]S.Antonio e non già in Riposto, l'avere le il Tribunale applicato implicitamente i principii posti dall'art. 145 c.p.c. per la notifica alla persona giuridica, costituisce- al contempo- violazione dell'inderogabile disposto dell'art. 139 c.p.c. e, come denunziato nei motivi in esame, dell'art. 14 commi 2 e 6 della legge 689/81. Il Tribunale, infatti, ritenendo valida l'abnorme notifica 30.3.94 del verbale di contestazione 21.3.94, ha indebitamente respinto l'opposizione 3.4.97 dell'RS che, al suo primo motivo, deduceva dalla nullità allegata la estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, per essere stata la sanzione adottata il 25.2.97 in assenza della previa tempestiva contestazione dell'illecito (entro i 90 giorni dall'accertamento del 15.3.94). Accolti, pertanto, i primi tre motivi del ricorso (ed assorbita la cognizione del quarto mezzo), ritiene il Collegio - stante la assenza di alcun onere di ulteriore accertamento e nella totale evidenza dei fatti, quali attestati dalla pronunzia cassata - poter decidere nel merito la causa. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, si deve annullare l'ordinanza ingiunzione n. 25 in data 25.2.97 del Sindaco del Comune di Riposto (notificata all'RS il 5.3.97). Sarà onere del Comune soccombente rimborsare all'RS le spese dell'intero giudizio, spese che si determinano (d'ufficio, in difetto di nota), per la fase di opposizione, in lire 1.250.000 e, per il giudizio di legittimità, in lire 1.216.500.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie I, II, e III motivo del ricorso e dichiara assorbito il IV;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito annulla l'ordinanza ingiunzione 25.2.97 notificata il 5.3.97 del Sindaco del Comune di Riposto;
condanna il Comune alle spese del giudizio in favore di RS VA, spese che determina, per il giudizio di merito, in lire 250.000 per esborsi ed in lire 1.000.000 per diritti ed onorari e, per il giudizio di cassazione, in lire 216.500 per esborsi ed in lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2001 Il Cons.est. il Presidente louarlawen AZIONE SELLIERE BOLLI 689 E REGISTRAZIONE N. modifiche al sistema penale 24-11-1981, DA CENTE L. 23 ART