Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6891 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR E HORMA PICASSAL N Oggetto SEZIONE LAVORO indennità di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: buou scite Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 15520/99 Cron.19464 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Ud.14/01/02 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CH IA, elettivamente domiciliato in ROMAROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ALOSI, DOMENICA COCORULLO, LIDIA PERITORE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio 2002 in ROMA 1 dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e 106 -1- difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2327/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 05/10/98 R.G. N. 801/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso oer il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Palermo, GI ES già dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, chiedeva dichiararsi la necessaria inclusione, nella base di calcolo della indennità di buonuscita erogatagli al momento del collocamento a riposo, di tutti i miglioramenti economici spettanti al personale per il triennio 1992, ancorché egli fosse cessato dal 1990 servizio nel corso dello stesso triennio;
egli chiedeva altresì la condanna della convenuto al pagamento delle relative differenze;
che, costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda, e la pronuncia veniva riformata con sentenza 5 ottobre 1998 dal Tribunale, il quale rigettava la domanda;
che contro questa sentenza ricorre per controricorre la s.p.a. cassazione il ES e la quale ha altresì Ferrovie dello Stato, depositato memoria;
Considerato che
con l'unico motivo la ricor- rente la menta la violazione dell'art. 14 1. 14 dicembre 1973 n. 829, il quale prevede che la indennità di buonuscita, allora corrisposta ai ferrovieri dell'OPAFS, sia calcolata "sull'ultimo 3 stipendio mensile"; che, sempre secondo il ricorrente, poiché il contratto collettivo di lavoro pro tempore vigente determinò le retribuzioni per un triennio sia pure con aumenti graduati di anno in anno, l'indennità spettante al lavoratore posto in quiescenza nel corso del triennio andrebbe calcolata sull'intera retribuzione spettante, inclusi nella base di calcolo gli aumenti che sarebbero spettati in caso di prolungamento del servizio fino alla scadenza del triennio;
che con un secondo motivo il ricorrente svolge la medesima censura sotto ilsostanzialmente profilo del difetto di motivazione;
che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che, come più volte ha affermato questa Corte, l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dalla OPAFS e quindi, a seguito della soppressione della Opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, dev'essere commisurata, ai sensi dello art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contribuito a carico delle Ferrovie 4 dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe finanziario dellalo squilibrio gestione;
che pertanto non sono computabili nella indennità gli aumenti di stipendio previsti per il successivo alla cessazione del rapporto,periodo sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042, 23 giugno 2000 n. 8558); che da questa consolidata giurisprudenza non è ora motivo di discostarsi;
che di conseguenza, il ricorso dev'essere rigettato;
diche le oscillazioni della giurisprudenza L E G 4 A A 8 P 1 : L : 5 E 1 8 D 7 I N O S L D T T E I O R I E 0 L A S D ' I 1 A T R : S G E O E R O I A N R D P T , G E I S S A A A S , T S S E E T N E D A I M merito giustificano la compensazione delle spese. P S O A T D I B L O L , O I D
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e compensa ي ة spese. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2002 Jalutu fer Jedinice South 13 MAG 2002 C 5