Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11903 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11903/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO avoro Composta dagli Ill.mi Sigg. Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 19111/00 Consigliere | -Dott. Francesco Antonio MAIORANO 22184/00 Dott. Federico Cron. 25785 ROSELLI Consigliere Dott. Camillo FILADORO Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 21/01/03 ha pronunciato la seguente 14 S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RR AT;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 22184/00 proposto da: RR AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2003 G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO 350 -1- PIRANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA PARASCANDOLO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
ALITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8 presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ' MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 18629/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/10/99 - R.G.N. 13494/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato DE FEO per delega MARAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso previa | riunione rigetto di entrambe i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 13 ottobre 1998, depositata il 7 ottobre dell'anno successivo, il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione del locale RE del 20 giugno 1995, dichiarava il diritto di ZA AT, ex dipendente TA, all'inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto delle sole indennità fisse mensili corrisposte sino al luglio 1982 (quella di trasferta e l'altra di rappresentanza di lire 50.000 mensili ciascuna), nonché del controvalore dell'alloggio nella misura del 100% anziché del 50% come riconosciutogli dalla sentenza di primo grado, con esclusione di ogni altra indennità già riconosciutagli dal RE. Condannava, inoltre, la società TA al pagamento in favore dell'ZA della minor somma di lire 20.000.000 a titolo di risarcimento del danno biologico conseguente alla forzata inattività cui era stato costretto per un tempo rilevante nell'ultimo periodo di lavoro. I giudici di appello osservavano, quanto al “trattamento estero", che tale voce di compenso non poteva essere considerata nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, perché non più erogata da oltre dieci mesi al momento della entrata in vigore della legge n.297 del 1982. Tra l'altro, sottolineano i giudici di appello, il distacco all'estero dell'appellato non aveva coperto la maggior parte degli anni del rapporto di lavoro nel suo complesso. Il Tribunale escludeva, pertanto, tale voce dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, accogliendo sul punto l'appello della società TA. I giudici di appello ritenevano che si dovesse tener conto - sempre ai fini del computo del trattamento di fine rapporto della indennità di trasferta e di quella di rappresentanza, dell'importo di lire 50.000 mensili ciascuna, in quanto erogate continuativamente anche all'epoca della entrata in vigore della legge n.297 del 1982. Escludevano, invece, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto la indennità di missione di lire 1.530.000 mensili, in quanto non continuativa. 3 I giudici di appello ritenevano interamente computabile il controvalore dell'alloggio, ritenendo che la somministrazione dell'alloggio costituisse - nel caso di specie - un'attribuzione patrimoniale di esclusiva utilità per il dipendente. Quanto al risarcimento del danno conseguente al demansionamento, il Tribunale precisava innanzi tutto che la società TA non aveva adibito l'ZA alle mansioni già espletate o ad altre corrispondenti alla qualifica rivestita. I giudici di appello richiamavano, condividendola, la decisione del RE secondo la quale il risarcimento dovuto per danno alla salute non può essere limitato alle conseguenze che incidono solo sulla idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere anche il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata. Tanto premesso, in linea generale, con riferimento al caso concreto, il primo giudice aveva concluso che la situazione sopra descritta aveva cagionato gravi conseguenze, a carattere permanente, sullo stato di salute dell'appellato, che il consulente tecnico di ufficio aveva riscontrato essere affetto da uno stato di ansia e di allarme con depressione dell'umore "da interpretarsi come una reazione alla situazione lavorativa non più accettata, in quanto dequalificante, per cui si era venuto a determinare un danno biologico, quantificabile equamente nella misura del 10% della totale, in conseguenza di un trauma psichico, che, quanto meno, può considerarsi come concausa prevalente e necessaria". I giudici di appello, esaminando le censure formulate al riguardo dalla società TA, osservavano che il giudizio specialistico del dott. Leggeri, posto a base della consulenza tecnica di ufficio, aveva riferito di uno "stato depressivo-ansioso a scatenamento reattivo, in atto disturbo della personalità, con elementi di tipo sensitivo". Una diagnosi di questo genere, osservavano i giudici di appello, smentiva l'esistenza di una vera e propria "sindrome ansioso-depressiva reattiva in soggetto iperemotivo" che non trovava riscontro nella documentazione clinica e nell'esame obiettivo. 4 I giudici di appello ricordavano che lo stesso consulente tecnico di ufficio aveva posto in rilievo e concausa che nella vicenda aveva avuto la personalità stessa del lavoratore, dando atto che il certificato medico aveva evidenziato come la struttura della personalità del soggetto fosse dominata da note di coartazione, passività, dipendenza e conformismo. La limitazione del quadro patologico, rilevava il Tribunale, era dimostrata anche dalla totale assenza di qualsiasi terapia o progetto terapeutico. Tutti questi elementi inducevano a individuare in un 3%, anziché nel 10% come ritenuto dal primo giudice, il danno biologico sofferto dall'ZA, per effetto del demansionamento e della forzata inattività imposte dal datore di lavoro nell'ultimo periodo, dopo il suo trasferimento in Italia, Il Tribunale dichiarava di condividere l'orientamento di questa Corte secondo il quale per la valutazione del danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, indipendentemente cioè dalle ripercussioni che essa può comportare sulle capacità di lavoro e di guadagno, l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo, non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per la determinazione del valore biologico dell'uomo. La potenziale dannosità della condotta del datore di lavoro che abbia impedito l'esercizio delle mansioni proprie della qualifica del lavoratore,mortificandone la personalità, non esime lo stesso lavoratore - che pretenda il risarcimento del danno - dall'onere di provare l'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale, anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto "danno biologico": tale sussistenza, infatti, non è ricavabile da presunzioni semplici, costituendo il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa. Avverso questa decisione la società TA ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi, illustrati da memoria. 5 Con unico atto l'ZA ha proposto controricorso e ricorso incidentale, cui resiste l'TA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione (art.335 codice di procedura civile). Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione dell'art.2121 codice civile, nonché insufficiente motivazione (art.360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Il dipendente non aveva un alloggio e meno che mai un alloggio di servizio al suo rientro in Italia (ma solo due indennità di 50.000 lire mensili di trasporto e di rappresentanza) Poiché la sentenza del Tribunale aveva ritenuto che il trattamento estero non potesse essere considerato nel TFR perché non più erogato nel mese di maggio 1982, ad analoghe conclusioni doveva di necessità pervenirsi anche per il controvalore dell'alloggio di servizio (venuto anche esso meno dal luglio 1981 e quindi oltre dieci mesi prima del maggio 1982). In ogni caso, osserva l'TA, l'alloggio di servizio si caratterizza per due componenti, attinenti l'una all'interesse del datore e l'altro a quello del lavoratore e solo quest'ultimo, avuto riguardo al carattere finalistico del compenso, può avere carattere retributivo. Il motivo è fondato. I giudici di appello hanno osservato, nelle premesse della decisione, che il calcolo della indennità di anzianità maturata alla data di entrata in vigore della legge n.297 del 1982 doveva essere effettuato tenendo conto solo della retribuzione continuativamente erogata a quella data (maggio 1982). Tale conclusione appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte che richiedeva la continuità e la definitività dei compensi, ai fini della inclusione delle voci retributive nella base di calcolo della indennità di anzianità (Cass. 12 agosto 1987 n.6897, 10 agosto 1988 n. 5157). Poiché, nel caso di specie, il distacco all'estero era cessato oltre dieci mesi prima di quella Ldata e comunque lo stesso non aveva ricoperto la maggior parte degli anni del rapporto di -lavoro dell'ZA – i giudici di appello, con una motivazione del tutto logica, hanno concluso che nella base di calcolo della indennità di anzianità, secondo le disposizioni di legge allora vigenti, non poteva tener conto della indennità estero. Contraddittoriamente, rispetto a tali premesse di carattere generale, i giudici di appello hanno ritenuto invece di riconoscere l'intiero controvalore dell'alloggio, anche esso non più in godimento allo stesso ZA dalla stessa data (cioè dal luglio 1981 e cioè dieci mesi alla data di entrata in vigore della nuova normativa). Sul punto, i giudici di appello non si sono accorti della evidente contraddizione di una statuizione che, da un lato, stabiliva che la indennità di anzianità da accantonare per il servizio maturato al 31 maggio 1982 non poteva tener conto del trattamento estero, perché non più percepito da tempo al momento della entrata in vigore della legge n.297 del 1982, e. dall'altro, affermava che nella base di calcolo di detto istituto doveva essere incluso anche il controvalore dell'alloggio di servizio, anche esso venuto meno, con la stessa decorrenza e cioè al rientro dell'ZA in Italia ( luglio 1981). Le osservazioni relative al "trattamento estero" sono del tutto condivisibili sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ove il distacco all'estero sia cessato prima della risoluzione del rapporto, il trattamento non deve essere messo a base del computo della indennità di anzianità. Le stesse argomentazioni sono destinate a svolgere tutta la loro efficacia e validità anche per il controvalore dell'alloggio, perché anche tale "benefit" non fu pacificamente più riconosciuto all'ZA dopo il suo rientro in Italia (e cessò - quindi oltre dieci mesi prima della entrata in vigore della legge n.297 del 1982). La decisione deve pertanto essere cassata sul punto, con rinvio ad altro giudice, che provvederà a nuovo esame, escludendo il controvalore dell'alloggio dalla base di calcolo della indennità di anzianità, maturata al maggio 1982. Z Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione dell'art. 360 n.5 codice di procedura civile (motivazione insufficiente e contraddittoria), rilevando una ulteriore contraddizione nella quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata. La società TA rileva che, una volta correttamente esclusa la sindrome ansioso depressiva reattiva, e ritenuta invece la esistenza di un semplice stato ansioso-depressivo (quindi situazione del tutto precaria risultante dalla relazione del dott. Leggeri poi assunta a base della ctu), i giudici di appello avrebbero dovuto escludere anche un danno biologico permanente e non solo limitarsi a ridurre la percentuale del risarcimento da danno biologico (conclusione questa che sarebbe legittimata ove la sentenza si fosse limitata a ricondurre il comportamento aziendale ad una semplice concausa nel determinismo dell'evento). Il motivo è infondato. Infatti, i giudici di appello hanno ritenuto che per il danno biologico, valutato nella misura del 3%, fosse equo il riconoscimento di 20.000.000 di lire, tenuto conto del ruolo di concausa svolto dalla personalità dell'ZA nella situazione, clinicamente accertata, di sindrome ansioso-depressiva reattiva in soggetto iperemotivo. I giudici di appello hanno ritenuto che il quadro clinico si inserisse in una menomazione della integrità psico-fisica dell'ZA a carattere permanente e non temporaneo. Le censure della ricorrente principale, che ribadisce anche in questa sede l'inesistenza di un danno permanente sono inammissibili, poiché tendono ad una diversa valutazione circa la permanenza della situazione. Con il primo motivo del ricorso incidentale l'ZA denuncia violazione dell'art. 2120 codice civile, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Il ricorrente incidentale osserva che non occorre affatto che un elemento della retribuzione abbia il carattere della definitività per essere incluso nella base di calcolo dell'indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto (essendo invece sufficiente che di esso il 8 dipendente abbia goduto in modo "normale" nel corso del rapporto di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni espletate). La giurisprudenza di questa Corte, del resto, ricorda il ricorrente incidentale, ha ritenuto che ricompresseanche le indennità erogate al lavoratore per servizio all'estero debbano essere nella base di calcolo della indennità di anzianità, se erogate con una certa continuità prima del maggio 1982. Il ricorrente incidentale osserva che egli aveva lavorato quasi ininterrottamente all'estero, dal 1968 fino al 1981, e che, quindi, aveva diritto a vedersi calcolate tutte le indennità continuative erogate fino al 1981 o in subordine fino al maggio 1982. Le censure formulate con il primo motivo di ricorso sono inammissibili ancor prima che infondate. Valgono sul punto le considerazioni già svolte a proposito del primo motivo del ricorso principale. Il ricorrente incidentale non impugna specificamente l' autonoma “ratio decidendi" - pure contenuta nella sentenza impugnata - secondo la quale il distacco all'estero non copriva la maggior parte del rapporto di lavoro considerato nel suo complesso. Il ricorrente incidentale si limita a dedurre la irrilevanza di tale circostanza, osservando con una deduzione del tutto generica, che più della metà del proprio servizio era stato svolto dall'ZA all'estero: egli, tuttavia, per giungere a tale conclusione indica come data di inizio del proprio rapporto di lavoro il 1968 (anziché il 1964). In realtà, tale circostanza non trova conferma neppure nella stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo (pag.3 della sentenza impugnata). Con una descrizione dei fatti più analitica, TA aveva riferito che l'ZA aveva prestato all'estero solo 13 dei 30 anni di servizio complessivamente prestati alle sue dipendenze (fino alle dimissioni presentate nel 1994, pag.5 della memoria difensiva): le argomentazioni svolte sul punto dai giudici di merito non sono pertanto scalfite dalle censure dell'ZA e sono, da g sole, sufficienti a far ritenere inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, rendendo inutile l'esame del secondo profilo del primo motivo del ricorso dell'ZA. Con altra specifica, ed autonoma argomentazione, il giudice di appello aveva osservato che in base alla precedente formulazione dell'art. 2120 codice civile, doveva tenersi conto dell'ultima retribuzione e solo nel caso in cui la retribuzione fosse composta da elementi variabili occorreva tener conto del complesso degli emolumenti degli ultimi tre anni. In ordine a queste considerazioni l'ZA aveva richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le indennità erogate al lavoratore per servizio all'estero quale corrispettivo della normale prestazione lavorativa sono egualmente da ricomprendere nella base di calcolo della indennità di anzianità, anche se il servizio all'estero sia cessato alla data di entrata in vigore della legge n.297 del 1982, purché risulti che la prestazione si sia svolta all'estero con continuità e con carattere di prevalenza rispetto all'intero servizio prestato. Tali censure, come già accennato, non possono essere prese in considerazione, in quanto presuppongono l'esistenza di una circostanza (prestazione all'estero con carattere di prevalenza), esclusa dai giudici di appello con un accertamento in fatto non specificamente e validamente censurato dall'ZA. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale osserva che la sentenza impugnata avrebbe fatto confusione tra i due danni, quello biologico e quello da demansionamento (che avrebbe ignorato completamente, limitandosi a ridurre dal 10% al 3% il danno alla salute). I giudici di appello, ad avviso dell'TA, avrebbero riconosciuto l'importo complessivo di lire 20.000.000 solo a titolo di risarcimento del danno biologico, ritenendo che solo questo sarebbe stato in concreto esposto e documentato. Il Tribunale, poi aveva interpretato la sentenza del RE nel senso che questo non aveva affatto riconosciuto il danno professionale e che su questo punto l'ZA non avrebbe provveduto, come pure era suo onere, a proporre appello incidentale. ! о Secondo l'ZA, invece, il primo giudice avrebbe liquidato sia il danno alla salute che quello professionale, riconoscendo in via equitativa un risarcimento del danno nella misura di 70.000.000 di lire. Osserva il Collegio: Le censure formulate dall'ZA sono fondate. Il RE aveva accertato che l'ZA era stato privato delle mansioni al suo rientro in Italia e che a seguito di tale fatto egli subi un grave danno (permanente) alla salute ed un pregiudizio alla sua posizione professionale: “Né può negarsi la potenzialità lesiva dell'avvenuto demansionamento rispetto alla posizione professionale dell'ZA: la privazione dell'attività lavorativa determina una riduzione della posizione professionale, della possibilità di ulteriore affinamento delle capacità di lavoro, di possibilità di successo nella ricerca di altra occupazione". "Altrettanto innegabile è il verificarsi di danni a quei beni della vita, che, pur non avendo immediato prezzo economico si ripercuotono anche sotto il profilo patrimoniale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, consistendo nella compromissione peggiorativa della capacità psico-fisica del ricorrente incidente sull'esplicazione della vita di relazione". Il primo giudice aveva riconosciuto che i danni "complessivamente" subiti dal ricorrente dovevano essere risarciti con una somma complessiva di lire 70.000. 000, riconosciuta in via equitativa. Ciò dopo aver dato atto che il danno biologico doveva essere valutato equitativamente, nella misura del 10%, e che la elaborazione giurisprudenziale, in via generale, riconosce per i soli danni da demansionamento, un risarcimento del danno, protratto per tutta la durata della privazione o riduzione di mansioni, corrispondente alla retribuzione pari a quella già percepita in tutto il periodo di forzata inattività o di affidamento di mansioni deteriori. I giudici di appello, nel confermare la decisione di primo grado in ordine all'esistenza di un danno biologico, hanno dichiarato di condividere la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto "danno biologico"), subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno, la quale costituisce presupposto indispensabile per una sua valutazione equitativa" (Cass. 11 agosto 1998 n.7905, 411 del 1990, 8835 del 1991). I giudici di appello hanno, tuttavia, ridotto la liquidazione operata dal RE facendo esclusivo riferimento al danno biologico, nella (erronea) supposizione che il primo giudice non avesse riconosciuto alcun risarcimento per il danno professionale. Come già ricordato nello svolgimento del processo, il RE aveva invece riconosciuto sia il danno da demansionamento che il danno biologico ed aveva concluso che "i danni complessivamente subiti dal ricorrente, in mancanza di validi parametri di riferimento debbono essere valutati equitativamente, pur tenuto conto della elaborazione giurisprudenziale che, di norma, commisura (i soli danni da demansionamento) ad una ulteriore retribuzione rispetto a quella già percepita e stimati in complessive lire 70.000.000 oltre ad interessi di legge". Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, pertanto, non occorreva che l'ZA proponesse appello incidentale per "il mancato riconoscimento concreto degli altri titoli di danno" (diverso dal danno biologico): così pag.20 della sentenza impugnata. Deve, pertanto, essere accolto il secondo motivo del ricorso principale, e la sentenza cassata sul punto, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, tenendo conto anche del danno professionale derivato dal demansionamento, già riconosciuto dal RE e liquidato in via equitativa assieme al danno biologico. 12 Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di quello incidentale. Rigetta nel resto. Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello de L'Aquila anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIER EST. welle CANCELLIEREM Depositato in Cancelleria 26 AGO 2003 12 fouelle A u loggi. 13