CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/07/2023, n. 31858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31858 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC _IOSEF nato a [...] il [...] avverso la sentenza/ordinanza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 31858 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari, confermava la sentenza del Tribunale di Bari il 21.07.2021, emessa all'esito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, che condannava NI EF per il reato di cui all'art. 73, commi 5d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio gr. 10 lordi di cocaina e gr. 1 di hashish e ceduto una dose di gr. 0,5 di hashish (capo 1), e, in parziale riforma della suddetta pronuncia di primo grado, quanto al reato di cui all'art. 10 I. 497 del 1974 (capo 2), rideterminava la pena inflitta, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della I. n. 895 del 1967. 2. Avverso la sentenza NI iosef, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, con un unico motivo. La difesa denuncia l'inosservanza e carenza della motivazione in ordine all'applicazione del motivo di gravame di cui al "numero 8". Premette di aver espresso rinuncia ai motivi di gravarne di cui hai numeri 1-5, fuorché a quelli di cui ai numeri 6-8. La Corte di appello con la sentenza impugnata si è pronunciata sui motivi indicati sub 6 e 7, ma non sul punto di gravame di cui al n. 8, in punto di "rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio attraverso la rimodulazione della pena partendo dal minimo edittale e concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.". Su tale specifico motivo di appello la Corte di merito ha omesso, anche in minima parte, di motivare il diniego di concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca Ceroni, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento con l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari quanto alla determinazione della pena 5. Nella sentenza della Corte territoriale, richiamata espressamente la rinuncia del NI ai primi cinque motivi di gravame, concernenti l'affermazione di penale responsabilità del medesimo, si fa riferimento solo ai motivi 6 e 7, residuati alla rinuncia e non al motivo sub 8, obliterato anche nella esposizione in fatto. 6. La sentenza impugnata palesa conseguentemente carenza ed illogicità della motivazione per omesso esame del motivo specifico di gravame con il quale si evidenziava la necessità di rideterm inazione in melius del trattamento sanzionatorio, attraverso la rimodulazione della pena partendo dal minimo edittale e concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., limitandosi ad affrontare i soli punti di cui ai nn. 6 e 7 del gravame. (c'è il riferimento alla confessione dell'imputato, che forse poteva essere valutato a tal fine). 7. Va affermata infine ai sensi dell'art. 624 c.p.p. l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato Così deciso in Roma, 1° giugno 2023 IL PRESIDENTE • ENSORE
udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 31858 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari, confermava la sentenza del Tribunale di Bari il 21.07.2021, emessa all'esito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, che condannava NI EF per il reato di cui all'art. 73, commi 5d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio gr. 10 lordi di cocaina e gr. 1 di hashish e ceduto una dose di gr. 0,5 di hashish (capo 1), e, in parziale riforma della suddetta pronuncia di primo grado, quanto al reato di cui all'art. 10 I. 497 del 1974 (capo 2), rideterminava la pena inflitta, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della I. n. 895 del 1967. 2. Avverso la sentenza NI iosef, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, con un unico motivo. La difesa denuncia l'inosservanza e carenza della motivazione in ordine all'applicazione del motivo di gravame di cui al "numero 8". Premette di aver espresso rinuncia ai motivi di gravarne di cui hai numeri 1-5, fuorché a quelli di cui ai numeri 6-8. La Corte di appello con la sentenza impugnata si è pronunciata sui motivi indicati sub 6 e 7, ma non sul punto di gravame di cui al n. 8, in punto di "rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio attraverso la rimodulazione della pena partendo dal minimo edittale e concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.". Su tale specifico motivo di appello la Corte di merito ha omesso, anche in minima parte, di motivare il diniego di concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca Ceroni, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento con l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari quanto alla determinazione della pena 5. Nella sentenza della Corte territoriale, richiamata espressamente la rinuncia del NI ai primi cinque motivi di gravame, concernenti l'affermazione di penale responsabilità del medesimo, si fa riferimento solo ai motivi 6 e 7, residuati alla rinuncia e non al motivo sub 8, obliterato anche nella esposizione in fatto. 6. La sentenza impugnata palesa conseguentemente carenza ed illogicità della motivazione per omesso esame del motivo specifico di gravame con il quale si evidenziava la necessità di rideterm inazione in melius del trattamento sanzionatorio, attraverso la rimodulazione della pena partendo dal minimo edittale e concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., limitandosi ad affrontare i soli punti di cui ai nn. 6 e 7 del gravame. (c'è il riferimento alla confessione dell'imputato, che forse poteva essere valutato a tal fine). 7. Va affermata infine ai sensi dell'art. 624 c.p.p. l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato Così deciso in Roma, 1° giugno 2023 IL PRESIDENTE • ENSORE