Sentenza 12 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S05227/02 Oggetto SEZ E CONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 20554/99 Cron. 16057 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA - Rep. 181 - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 15/01/02 CORTE SUPREMA DI AZ LD - Consigliere Dott. Umberto UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 155 SEN TENZA perdiritti € 12 APR. 2002 sul ricorso proposto da: IL AN CA GI, elettivamente IA LE, domiciliati in ROMA VIA MADDALENA RAINERI 12, presso lo studio dell'avvocato SABINO FACCIALONGO, difesi dall'avvocato ANGELO PALMIERI, giusta delega in atti;
ELLER ricorrenti
contro
AT, GN LU, elettivamente PASTORE domiciliati in ROMA VIA G ANTONELLI 35, presso lo studio dell'avvocato GIANNA VALERI, difesi dall'avvocato DOMENICO DELL'AERE, giusta delega in 2002 atti;
- controricorrenti 43 -1- avverso la sentenza n. 642/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Domenico DELL'AERE, difensore dei resistenti che ha chiesto l'inammissibilità ° il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO', che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 14 maggio 1983 UC AG e AT PA, rispettivamente pro- prietaria e usufruttuaria di un appartamento del primo piano dell'edificio sito in Ca= nosa, piazza Umberto I° n.25 e di una sovrastante area solare, citarono, davanti al Tri- bunale di Trani, LE CI e IO CE, ai quali apparteneva una abi- tazione del primo piano del vicino fabbricato di via Fieramosca n.25, per la condanna alla restituzione della parte di area solare che, secondo il loro assunto, i convenuti avevano illegittimamente occupato durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione . del proprio immobile, e al risarcimento del danno anche per le lesioni causate al ma= nufatto di esse istanti. Il CI e la CE, costituitisi in giudizio, contestarono il fondamento delle pretese, affermando di avere usucapito la proprietà esclusiva dell'area alla quale ac' cedevano, da una porta esistente da oltre un ventennio. Il Tribunale, con sentenza dell'undici ottobre 1997, condannò i convenuti a ripristina= re lo stato originario dell'area, mediante l'esecuzione delle opere indicate nella rela= zione del consulente tecnico d'ufficio, e a risarcire il danno cagionato alle attrici. I soccombenti proposero impugnazione alla quale resistettero le controparti. Con sentenza del 22 giugno 1999 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisio= ne di primo grado. 11 CI e la RS ricorrono per cassazione con quattro motivi illustrati con memoria. a La AG e la PA resistono con controricorso.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia la violazione degli art.817,1362,1477 del codice ci= vile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, e si censura la ' sentenza impugnata, sostenendosi che con l'atto per notaio Rossi del 30 agosto 1954 ON AG, dante causa delle attrici, aveva acquistato la proprietà dell'apparta- mento (mappale n.1532) con l'area solare sovrastante, alla quale, contrariamente a quel che ha deciso la Corte d'appello, erano estranei "la stanzetta e il terrazzo
contro
- versi" compresi, invece, nella particella n.1533, di cui costituivano pertinenza, come confermato dal rilievo che ad essi, quando era stata ristrutturata l'unità immobiliare dei convenuti, si era potuto accedere soltanto dal loro fabbricato. Ed, infatti "le aree solari sovrastanti" erano due, situate, però, a un livello diverso, la prima, accessibile dalla casa delle attrici, e alla quale si riferiva il contratto d'acquisto concluso dal loro dante causa, e l'altra, a livello più elevato, cui si accedeva dall'abitazione dei conve= nuti. Il motivo è infondato, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto che l'area controversa, 昨 occupata dai convenuti, appartiene, invece, alle attrici, con un apprezzamento di me- rito, che è insindacabile in questa sede di legittimità, essendo sorretto dalla motiva= zione sufficiente e logica con la quale ha osservato che tale area, nell'atto per notaio Rossi del 30 agosto 1954, di acquisto, da parte del dante causa della AG e della PA, della proprietà dell'appartamento, era esplicitamente indicata, come accesso- rio sovrastante l'unità immobiliare, mentre un riferimento analogo non era contenuto in alcuno degli atti di trasferimento dell'immobile poi pervenuto ai convenuti con il 17 contratto di compravendita del 14 maggio 1980. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione dell'art.2697 del codice civile in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza im- pugnata per avere la Corte d'appello confermato la decisione di primo grado, d'acco- glimento della domanda delle attrici di rivendicazione della proprietà dell'area in questione (stanzetta e terrazzo), senza avere indicato gli elementi dai quali sarebbe ri- sultata la prova rigorosa dell'acquisto del diritto su di essa. E si aggiunge che la seve- rità di tale prova, prescritta in tema di rivendica, non era stata, nella specie, attenuata dall'eccezione di usucapione, perché questa "era stata dedotta in subordine e non im- plicava il riconoscimento della proprietà altrui". Con il terzo motivo, denunziandosi la violazione degli art.2697 del codice civile e 132 n.4 del codice di procedura civile in relazione all'art.360 nn.3 e 5 di quest'ultimo * codice, si censura la sentenza impugnata adducendosi che la Corte d'appello è incorsa in errore nel ritenere che dalla prova per testimoni non era risultato l'acquisto per usu- capione della proprietà dell'area da parte dei convenuti. Anche questi due motivi sono infondati perché essi, come il primo motivo, si risolvo- no in censure dirette contro il motivato, insindacabile giudizio della Corte d'appello, secondo cui, mentre la prova rigorosa della proprietà del bene controverso era stata fornita dalle attrici, mediante la produzione in giudizio del menzionato, remoto con' tratto (non contestato dalle controparti) con cui ON AG, loro dante causa, F aveva acquistato l'appartamento insieme con l'area sovrastante;
la prova dell'usuca= pione non era stata, invece, data, perché il contrasto riscontrato tra le varie deposizio= ni rese dai testimoni non consentiva di concludere che i convenuti avessero esercitato su detta superficie un possesso continuato per il periodo di venti anni (art. 1158 cod. civ.). Con il quarto motivo, denunziandosi la violazione degli art. 112 e 277 del codice di procedura civile, in relazione all'art.360 n.5 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello confermato la decisione di primo grado d'ac' d coglimento della domanda di risarcimento del danno, che il sottostante fabbricato avrebbe riportato in conseguenza delle opere eseguite sull'area in questione, pur es' sendo stata la domanda proposta soltanto per il pregiudizio arrecato a tale area, e non ha neanche spiegato le ragioni per le quali ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Neppure questo motivo è fondato, perché, essendosi chiesto dalle attrici, con la cita= zione introduttiva del giudizio, il risarcimento del danno per le lesioni causate alla lo- ro "casa", correttamente si è ritenuto dai Giudici del merito che la pretesa compren' desse i pregiudizi causati all'intero immobile e non alla sola area in contestazione. Inoltre la Corte d'appello ha motivatamente accolto le conclusioni del consulente tec- nico d'ufficio, avendo affermato che "non vi erano ragioni per non condividere il suo giudizio "secondo cui le poche e capillari lesioni riscontrate in sede di accertamento tecnico preventivo sono da imputarsi ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento degli appellanti". Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a rimborsare le spese di ⚫ questo giudizio alle controparti. 4 P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, a favore delle controri= correnti, delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in euro. 2714,80 di cui 2.500 di onorari d'avvocato. Roma 15 gennaio 2002. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott. V.Calfapiętra) (dott.A. Vella) 1. ur cai Villy IL CANCELLIERE 61 Paolo Talarico Talazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 APR. 2002 1097 120.11 Roma Talarico IL CANCELLIERE C1 CEST 20.66 7.14977 20607 лод 002