Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 15223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15223 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA BOLLO, DI REGISTRO REPUBBLICA ITALIANA DA OGNI ALTRA TASS. (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 52 23 /02 LA ONE Oggetto Schararwne SLEONE PRICE CIVILE Es cluriduy Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7204/01 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente 10762/01 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI Cron. 35432 Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 30/04/02 ha pronunciato la seguente и SENTENZA sul ricorso proposto da: TA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SAN GIROLAMO EMILIANI 19, presso l'avvocato FRANCESCO D'APICE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR FA;
intimato - e sul 2° ricorso n° 10762/01 proposto da: AR FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l'avvocato CAROLINA 2002 1002 VALENSISE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
A controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TA RI;
-- intimata - avverso la sentenza n. 3427/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale l'Avvocato Valensise che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
inammissibilità O in sub. rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO RN chiedeva al Tribunale di Viterbo la separazione personale della mogli EL Fantaro- ni, con addebito alla medesima. Si costituiva la TA NI chiedendo che l'addebito venisse pronunciato a ca- rico del marito. Il Tribunale dichiarava la separazione senza addebito. Affidava la figlia DI alla madre cui assegnava anche la casa coniugale ed un contributo 2 per il mantenimento dei due figli di L. 400.000 e L. 100.000 rispettivamente ed ancora di L. 100.000 per la stessa donna. Proponeva appella la FantaNI insistendo per la pronuncia di addebito a carito del marito. resisteva il RO proponendo appello incidentale ancora una volta in merito all'addebito e quindi chiedendo la ri- duzione dell'assegno sia quanto alle figlie che quanto alla moglie. La Corte di Roma respingeva entrambe le impugnazio- ni. Riteneva, per quanto rileva in questa fase, che gli episodi di violenza e irascibilità di cui i coniugi si accusavano a vicenda non avevano avuto incidenza causa- le nella rottura della convivenza ma piuttosto erano il sintomo e la conseguneza della crisi stessa e pertanto che non era possibile porre a carico di alcuno dei due l'addebito. Riteneva quindi quanto al contributo stabi- lito dal primo giudice che anzitutto la situazione dell'uomo, pensionato e ricoprente incarichi presso la amministrazione comunale, era tale da consentirgli di sopportarne il peso, e quindi che la situazione del fi- glio maggiorenne, benchè entrato nel mondo del lavoro, aveva ancora bisogno del pur minimo sostegno di cui si tratta. Riteneva infine che la situazione complessiva della donna escludeva la sua capacità di lavoro e dun- 3 que giustificava il permanere dell'assegno in suo favo- re. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con due motivi la FantaNI. Resiste e spiega ricorso inci- dentale il RN. Le parti hanno depositato memo- rie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) I ricorsi debbono essere preliminarmente riuni- ti. 2) Con il primo motivo di ricorso la FantaNI la- menta la violazione dell'art. 151 CC comma secondo e 143 cc. Sostiene che i comportamenti allegati a carico del marito e a suo tempo oggetto di procedimento penale concluso con la assoluzione dalla imputazione per mal- trattamenti ma che aveva accertato comunque le lesioni colpose, dimostrava una attività contraria ai doveri del matrimonio e come tale rilevante al fine della sta- tuizione sull'addebito ancorchè successiva alla rottura della convivenza matrimoniale. 2a) Osserva la Corte che contrariamente a quanto ritiene la ricorrenet la pronuncia di addebito richiede oltre all'accertamento della contrarietà del comporta- mento allegato ai doveri del matrimonio, la sua ricol- legabilità causale alla conseguente intollerabilità della convivenza. Tale ricollegabilità è stata esclusa 4 con accertamento di fatto adeguatamente motivato dalla Corte di merito che ha ritenuto che gli episodi, anali- ticamente considerati, furono la conseguenza e non la causa della intollerabilità suddetta. Il motivo è infondato laddove allega inesistenti violazioni di legge, ed è inammissibile laddove riesa- mina i fatti. 2) Con il secondo motivo di ricorso la FantaNI lamenta la violazione degli artt. 155 e 4333 CC. So- stiene che la conferma della misura del contributo per suo di- il figlio maschio al mese è erronea giacchè, a se si riconosce al predetto un diritto al contribu- re, to di mantenimento si deve riconoscere a maggior ragio- ne il permanere della obbligazione alimentare e dunque il diritto del giovane ad una assegno di tale natura. 2a) Osserva la Corte che la sentenza impugnata, do- ро aver motivato il permanere del diritto della donna all'assegno ad essa relativo, ha considerato che il fi- glio, che vive con la donna, si sta affacciando al mon- do del lavoro ed ha iniziato una attività remunerata. La sua posizione tuttavia ad avviso del giudice del me- rito necessita ancora di una integrazione, che è stata posta interamente а carico dell'uomo. La misura della stessa è stata determinata sostanzialmente dalla mode- all'uopo rilevanti. stia delle situazioni reddituali 5 Non vi è stata dunque alcuna confusione tra i diversi istituti del contributo al mantenimento ed il diritto dell'assegno alimentare, che, va precisato, nella spe- cie non è minimamente venuto in rilievo, e dál suo can- to la motivazione è adeguata a sorreggere tutta la sta- tuizione. La dovlianza è infondata. 3) Con il ricorso incidentale RN lamenta la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione sul punto dell'addebito e su quello del contributo in favore del figlio, posto a suo carico. 3a) Quanto al primo punto la doglianza è inammissi- bile giacchè per sostenere la tesi dell'addebito a ca- rico della donna tenta di ricostruire i fatti diversa- mente da come essi sono esposti nella sentenza impugna- ta, anche mediante una diversa valutazione delle testi- monianze escusse. Quindi, quanto al punto dell'assegno, essa è infondaa per le ragioni innanzi esposte nell'esame del secondo motivo del ricorso principale. Il ricorso incidentale è dunque infondato. 4) I due ricorsi vanno respinti. La reciproca soc- combenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Just in P eters. Jeept Hse Presidente In Roma il 30 aprile 2002. pbequinis برا% segure I ) E A 4 D 7 S . n A O S T R 7 A 8 S T T 9 O 1 S I P A o G z M r R I E ' a T L m R L L 5 I A A D D I e g , N g E e O G T L L N O 9 L 1 E . t S O A r E B A D ( D a N a o z r D i M i z u C C L I N A L E L R E I E i O g g , i D e 2 0 0 2 n . T I a L A E L L I E R A N C N C A A S T T I P I E O D o z z u N E R G I L L C E C A N L I