Articolo 9 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
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18 dicembre 2008
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20 marzo 2016
Art. 9. Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori 1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. ((Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresi' corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresi' l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.)) ((4)) 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuita' dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

-------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008 , come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 20 marzo 2016
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