Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2004, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FERRO S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO P. PANARITI, che la difende unitamente all'avvocato RICCARDO FERRARI, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 189/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 04/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
uditi gli Avvocati del resistente FERRARI e PANARITI che si riportano al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata per l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 29 febbraio 1996 la Società Ferro s.p.a. conveniva dinanzi al tribunale di Venezia il Ministero delle Finanze, chiedendone la condanna al pagamento delle somme pagate (per un ammontare di lire 55.000.000) per tassa annuale di concessione governativa per iscrizione nel registro delle imprese (art. 75, lett. A, della tariffa allegata al d.p.r. n. 641/72; d.l. n. 853/84), della quale, secondo l'attrice, era dovuta la restituzione per contrasto con gli articoli 10 e 12 della direttiva 17 luglio 1989, 69/335/CEE, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Con sentenza in data 24 aprile - 29 maggio 1997 il tribunale condannava l'amministrazione al rimborso della minore somma di lire 38.000.000, in quanto non dovuta, con gl'interessi legali dalla domanda. La sentenza veniva impugnata dalla società con appello principale e dall'Amministrazione con appello incidentale. Con sentenza 21 ottobre 1999/4 febbraio 2000 la Corte d'Appello di Venezia:
a) riconosceva il diritto al rimborso nella misura chiesta dalla società per gli anni da 1988 a 1992, avendo la società documentato la presentazione delle istanze di rimborso entro il termine di decadenza triennale di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641/72, essendo entro tale termine avvenuta la spedizione a mezzo del servizio postale, mentre dichiarava la decadenza per le altre annualità;
b) per quanto concerne l'applicazione dello jus superveniens introdotto con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tale applicazione doveva essere esclusa per quanto atteneva alla nuova misura forfettaria della tassa, non potendo ritenersi tale misura, prevista per l'iscrizione di altri atti sociali, coincidente con quella a suo tempo prescritta per l'iscrizione dell'atto costitutivo, e non risultando il carattere remunerativo di tale imposizione;
c) quanto agli gli interessi, la nuova disciplina introdotta dall'art. 11, terzo comma, della legge n. 448 del 1998 (tasso vigente al 1^ gennaio 1999) retroattivamente, era da ritenersi contraria al diritto comunitario per il suo carattere discriminatorio. Doveva, invece, in accoglimento dell'appello incidentale, determinarsi la misura degli interessi secondo la legge n. 29 del 1961, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
Avverso tale sentenza l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. La Società Ferro resiste con controricorso.
2. Il motivo di ricorso.
2.1. L'amministrazione finanziaria invoca l'applicazione - prevista espressamente per i rimborsi della tassa riscossa per gli anni da 1985 a 1992 - dello jus superveniens introdotto con l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia in relazione alla tassa dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, sia per quanto attiene alla misura e alla decorrenza degli interessi.
2.2. Nel controricorso si eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, essendo stato lo stesso notificato il 22 marzo 2001, e cioè un giorno dopo la scadenza del termine lungo, considerata la sospensione feriale dei termini e che il 2000 era un anno bisestile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1. La questione d'inammissibilità del ricorso è infondata, in quanto, ai fini del computo del termine lungo d'impugnazione, il decorso dell'anno non cambia nel caso in cui questo sia bisestile. Pertanto, il fatto che l'anno avesse 366, anziché 365 giorni, non aveva alcun rilievo, dovendosi, comunque, aggiungere il decorso dei 46 giorni, corrispondenti al periodo della sospensione feriale. Quindi, la notifica risulta effettuata in termini.
3.2. Le censure dell'Amministrazione finanziaria non meritano accoglimento. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (da ultimo, nella sentenza 10 settembre 2002 in cause riunite C - 216 e 222/99), i cui principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, sentenze 7236/03 38012/03), il tributo per l'iscrizione di società o di atti societari nel registro delle imprese deve avere carattere remunerativo, e nessuna indagine per l'accertamento di tale condizione risulta essere stata effettuata dalla corte di merito in relazione ad una tassa prevista in via forfettaria, e per di più con effetto retroattivo, dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998.
Quanto alla disciplina sulla decorrenza e sulla misura degli interessi introdotta dal terzo comma del citato art. 11, dalla richiamata sentenza della Corte di Lussemburgo, i cui principi sono recepiti nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano le pronunce sopra richiamate), anche la stessa contrasta coi principi di effettività e non discriminazione dell'ordinamento comunitario, in quanto stabilisce una decorrenza e una misura meno favorevoli di quelle previste dal diritto interno in relazione alla restituzione di tributi non dovuti (legge 26 gennaio 1961, n. 29). In definitiva, lo jus superveniens deve essere disapplicato contrastante col diritto comunitario;
per quanto attiene alla nuova misura forfettaria della tassa, ove la stessa non abbia, in concreto, carattere remunerativo;
per quanto attiene agli interessi, in quanto meno favorevole di quella stabilita per il diritto alla ripetizione di tributi derivante dall'ordinamento nazionale.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2004