Sentenza 15 ottobre 1999
Massime • 1
L'ampia dizione dell'art.2 della legge n.283 del 1962 comprende tutti i luoghi in cui la sostanza alimentare viene manipolata o sottoposta a qualsiasi trattamento, tanto sul piano della sua intrinseca consistenza che su quello esterno o formale. Pertanto, l'autorizzazione sanitaria è obbligatoria anche per l'allevamento di polli, in quanto la loro destinazione normale e finale è quella dell'uso alimentare, a nulla rilevando il diverso impiego che possa farne il singolo acquirente (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso nel quale i ricorrenti deducevano trattarsi di un allevamento di polli non destinati ad essere offerti in vendita al pubblico, bensì ad essere ceduti ad aziende terze per poi finire ai macelli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/1999, n. 12487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12487 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. ACQUARONE Renato Presidente del 15/10/99
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. Dott. MANNINO S. Felice " N. 3368
3. Dott. GRILLO Carlo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco " N. 11073/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da IU RU n. a S. Leonardo il 16 maggio 1954 e IU RA n. ad Udine in data 8 giugno 1954 e PROCURATORE della REPUBBLICA presso la PRETURA di Pordenone
Avverso la sentenza della Pretura di Pordenone del 7 gennaio 1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. De Nunzio che ha concluso per A con Rinvio in accoglimento ricorso P.M.; rigetto per l'altro ricorso.
Svolgimento del processo
HI RU, HI CO ed il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pordenone hanno proposto separati ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della locale Pretura, emessa il 7 gennaio 1999, con la quale veniva dichiarata improcedibile l'azione penato nei confronti dei primi due per precedente giudicato in ordine al reato di esercizio di uno stabilimento per la produzione di sostanze alimentari senza autorizzazione sanitaria, deducendo i prosciolti quale motivo l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 l. n. 283 del 1962 poiché si trattava di un allevamento di polli non destinati ad essere offerti in vendita al pubblico, bensì ad essere ceduti ad aziende terze per poi finire ai macelli, mentre il requirente adduceva quale censura l'erronea applicazione degli artt. 649 c.p.p. e 2 l. cit., poiché il reato aveva natura permanente e la sentenza del Pretore era stata emessa in data 24 aprile 1996 ed il decreto di citazione per la contravvenzione oggetto di esame era stato confezionato in data successiva (20 maggio 1997) con espressa contestazione della permanenza, sicché dal 24 aprile 1996 era stato commesso un altro reato, relativo alla stessa violazione e di cui si chiedeva la punizione con il predetto decreto di citazione.
Motivi della decisione
Il motivo addotto dal Procuratore della Repubblica è fondato sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pordenone, mentre la censura dedotta dagli imputati è il loro ricorso deve rigettato con la condanna, in solido, infondata oltre ad essere in fatto, onde, il loro ricorso deve rigettato con la condanna, in solido, degli stessi al pagamento delle spese processuali. Ed invero, procedendo alla trattazione dei motivo dedotto dai prevenuti per ragioni logico-sistematiche, deve rilevarsi che l'ampia dizione dell'art. 2 l. n. 283 del 1962 comprende tutti i luoghi in cui la sostanza alimentare viene manipolata o sottoposta a qualsiasi trattamento e sul piano della sua intrinseca consistenza e sul piano esterno o formale.
Inoltre devono considerarsi sostanze alimentari non solo le materie prime naturali provenienti direttamente o indirettamente, per coltura o allevamento, dalla terra, ma anche i prodotti alimentari ottenuti dall'industria attraverso la manipolazione, lavorazione e trasformazione delle materie prime (Cass. Sez. VI 22 luglio 1969 n. 1226 in Giust. pen. 1970, II, 299, 579). Pertanto l'obbligo dell'autorizzazione sanitaria, oltre a concorrere con quello di altri provvedimenti abilitativi previsti per specifici prodotti o attività (Cass. Sez. VI 18 agosto 1970 n. 453 in Giust. Pen. 1970, II, 887), ricade su chiunque eserciti un'attività di produzione, lavorazione o confezionamento di sostanze alimentari che non si esaurisca nell'ambito dell'autoconsumo e si diriga, invece, immediatamente o mediatamente, ad un mercato esterno (Cass. Sez. VI 7 febbraio 1994 n. 3651, Ferrante rv.196631). Per tale ragione, dopo iniziali incertezze (Cass. Sez. VI 18 agosto 1970 n. 1002, Marsili rv.115140) dovute spesso alla particolarità della fattispecie (si trattava di un modesto deposito di pollame ed altri animali vivi), la giurisprudenza di questa Corte è stata concorde nel ritenere necessaria detta autorizzazione pure per l'allevamento dei polli siano essi vivi o macellati (Cass. Sez. VI 1 dicembre 1989 n. 16834, Ruoppo rv.182735), poiché la loro destinazione normale e finale è quella dell'uso alimentare, a nulla rilevando il diverso impiego che possa fame il singolo acquirente. Una simile esegesi è avvalorata da un'interpretazione storica relativa alla sostituzione della pregressa normativa disciplinata dal T.U. LL.SS., teleologica, concernente la "ratio legis" e sistematica, giacché l'analitica elencazione dei requisiti dei locali e delle attrezzature operata dagli artt. 28, 29, 30 e 31 del Regolamento è applicabile pure agli allevamenti di polli vivi, destinati successivamente ad essere macellati, mentre gli artt. 42 e segg. del d.P.R. n. 327 dei 1980, regolando in maniera minuziosa e scrupolosa i requisiti igienico-sanitari dei mezzi di trasporto e di tutti gli ambienti in cui la sostanza viene a trovarsi, sostanziano un'analisi ermeneutica lata.
Perciò, indipendentemente dall'accertamento in fatto richiesto a questa Corte, al limite riscontrabile negli atti giacché si tratta di applicare l'art. 129 c.p.p. circa la destinazione a terzi dei polli allevati per essere da dette strutture macellati, il reato "de quo" appare configurabile pure nell'ipotesi prospettata nel ricorso proposto da HI RU e CO.
Non assume rilievo, se non ai limitati fini del formarsi del giudicato sulla configurabilità dell'illecito in base alla vigente normativa, la delega governativa attuata con legge n. 205 del 1999 per trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione ex art. 2 l. cit., poiché non sono stati emanati i decreti delegati, i quali, oltre alla individuazione della sanzione, potrebbero stabilire pure delle sanzioni amministrative accessorie (cfr. art. 3 primo comma lett. e) l. 25 giugno 1999 n. 205).
Per quanto attiene, invece, all'impugnazione proposta dal P.M., poiché è pacifica la natura permanente della contravvenzione contestata (cfr. ex plurimis Cass. Sez. VI 8 febbraio 1994 n. 1414, P.M. in proc. Nannini rv.197177), ne consegue che con la sentenza di primo grado pronunciata il 24 aprile 1996 e divenuta irrevocabile il 27 febbraio 1997 la stessa è stata interrotta ed è iniziata a decorrere nuovamente, in carenza di prove circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art.2 l. cit., da quella data, sicché dalla stessa è configurabile un nuovo reato non coperto, logicamente, dal precedente giudicato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio, al Tribunale di Pordenone limitatamente al reato di cui all'art. 2 l. n. 283 del 1962. Rigetta il ricorso degli imputati e condanna i ricorrenti, HI RU e HI CO, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 3 novembre 1999