Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
L'omessa restituzione della cosa e la sua ritenzione a titolo precario, a garanzia di un preteso diritto di credito, non integra il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione "uti dominus" e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2002, n. 10774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10774 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI VAROLA - Presidente - del 25/01/02
1. Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - N. 69
3. Dott. SECONDO L. CARMENINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FEMU - Consigliere - N. 20062/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OL LE Sig.
avverso la sentenza in data 10.1.2001 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu. Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dott. A. Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 8.10.1999 il tribunale di Nola assolveva OL LE dall'imputazione ascrittagli (reato di cui all'art. 646 c.p., perché nella sua qualità di ragioniere commercialista, al fine di trarne profitto, si appropriava della documentazione contabile relativa alla LEAM sas ed alla EDIL LODI snc, della quale aveva il possesso in virtù dell'incarico professionale conferitogli dagli amministratori delle suddette) perché il fatto non sussiste. Osservava il tribunale che anche a voler ritenere provata la mancata restituzione della documentazione di cui alla rubrica, essa era stata comunque posta a disposizione delle controparti e che l'omissione era la conseguenza della mancata corresponsione dell'onorario professionale all'imputato per l'attività da questì prestata successivamente al 1990, ragione per cui non si era verificata l'interversio possessionis e cioè il mutamento del rapporto giuridico fra il detentore e la cosa.
Appellante il pubblico ministero, la Corte di appello dichiarava la responsabilità del OL, ritenendo che "avendo egli affermato di aver interrotto il rapporto professionale nel 1990, non si comprende quale fondamento poteva avere la pretesa di onorari per il periodo successivo", e che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di chi ritenga il denaro o la cosa mobile altrui ancorché egli sia, a sua volta, creditore per spese e competenze per incarichi espletati, a meno che non si dimostri non solo l'esistenza del credito, ma anche la sua esigibilità ed il suo preciso ammontare. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il OL, denunciando vizio della motivazione e violazione di legge.
Il ricorso è fondato.
Osserva innanzi tutto il collegio come la Corte di appello, con l'affermazione più su riportata, abbia radicalmente mutato in maniera del tutto apodittica - così come lamentato - le risultanze di fatto cui era pervenuto il giudice di primo grado, il quale aveva accertato la prosecuzione fino al 1993 dell'attività professionale dell'imputato, svolta in favore delle società commerciali indicate, sulla base della deposizione della stessa persona offesa e della documentazione prodotta.
Ma a Prescindere da tale vizio, la sentenza impugnata risulta esattamente censurata nella parte in cui ritiene applicabili alla fattispecie i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sui limiti in cui la compensazione del proprio credito con l'altrui debito può rendere lecita la condotta appropriativa del detentore;
ed invero nel caso sottoposto all'esame della Corte non viene in rilievo alcuna questione di compensazione, non potendosi attribuire valore economico-patrimoniale (e dunque alcuna idoneità satisfattoria) alla semplice documentazione contabile detenuta dal professionista e ritenuta non a titolo definitivo, bensì al solo scopo di garanzia con la piena consapevolezza della sua persistente altruità.
Nella specie, dunque, deve trovare applicazione quell'altra giurisprudenza, puntualmente citata dal giudice di primo grado, secondo la quale l'omessa restituzione della cosa non realizza l'ipotesi del reato di cui all'art. 646 c.p. se non quando si ricollega oggettivamente ad un atto di disposizione uti dominus e soggettivamente all'intenzione di convertire il possesso in proprietà; ne deriva che la semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito conservando la cosa a disposizione del proprietario e condizionando la restituzione all'adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione perché non modifica la natura del rapporto giuridico fra il bene e la cosa (sez. 2^, 27.5.1981, Giampaoli, 150663/4).
Si deve pertanto concludere che il fatto appropriativo, così come contestato, non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002