Sentenza 23 ottobre 2003
Massime • 1
In materia di prevenzione incendi sono tuttora assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in difetto del quale si configura il reato di cui agli artt. 36,37 e 389 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (non abrogato con la entrata in vigore della legge n. 818 del 1984), le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.p.r. 26 maggio 1959 n. 689 (determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei vigili del fuoco), mentre ne restano escluse le attività indicate con il D.M. n. 689 del 16 febbraio 1982, atteso che al citato decreto ministeriale del 1982 rinviava la legge 7 dicembre 1984 n. 818 dichiarata incostituzionale con sentenza n. 282 del 1990 della Corte Cost. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non sussistente il reato per un plesso scolastico in quanto mentre il D.M. prevedeva al punto 85 tra le attività soggette al rilascio del detto certificato le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti, le stesse non risultano indicate nel d.p.r. n. 689).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 45064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45064 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori:
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
Dott. Guido DE MAIO Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Luigi PICCIALLI Consigliere
Dott. Carlo M. GRILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD TO DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 811/2002 del 22/11 - 7/12/2002, pronunciata dal Tribunale di Potenza. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale V. Meloni, con le quali chiede l'annullamento senza rinvio,quanto alla violazione degli artt. 36 e 37 D.P.R. n.547/1955, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, e quanto alle residue contravvenzioni, per essere le stesse estinte per prescrizione;
udito il difensore, avv. S. Murro, che insiste sui motivi di impugnazione.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, con la decisione indicata in premessa, condannava AD TO DO, quale responsabile del servizio di refezione scolastica del Comune di Tolve, opponente a decreto penale, alla pena complessiva di Euro 800,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 36 e 37 D.P.R. n. 547/1955 e 2, 4 e 9 D.P.R. n. 462/2001, in relazione all'art. 389 lett. c) D.P.R. n. 547/1955, così riqualificate le originarie imputazioni (art. 389 D.P.R. n. 547/1955 e artt. 1 e 5 L. n. 818/1984), per aver omesso di richiedere la verifica della messa a terra degli impianti elettrici relativi alla scuola elementare e materna del menzionato Comune, nonchè per aver omesso di richiedere il certificato di prevenzione incendi ovvero il nulla - osta provvisorio per il citato plesso scolastico.
L'imputato ricorre contro detta decisione, deducendo: 1) mancata contestazione prima del giudizio delle fattispecie per le quali è stato condannato, nonchè violazione del diritto di difesa e mancata correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto il Tribunale non si è limitato ad una mera diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma ha pronunziato condanna per fatti diversi;
invero gli artt. 36 e 37 sopra menzionati non contemplano la fattispecie di omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi, ma indicano soltanto la soggezione di determinate aziende e lavorazioni al controllo del - competente Comando di Vigili del Fuoco;
inoltre l'ambito di applicabilità delle predette - norme è definito dal D.P.R. n. 689/1959 (richiamato dall'art. 36), che contiene l'elenco delle aziende e lavorazioni soggette al citato controllo, tra le quali, però, non figurano le scuole;
2) mancata ammissione ed assunzione di prove rilevanti e decisive ai fini della decisione, con specifico riferimento all'asserita carenza di autonomia di gestione degli affari scolastici da parte sua, in ordine alla quale la difesa aveva invano chiesto l'acquisizione della copia autentica della delibera della Giunta Municipale n. 241 del 1997, completa di tutti i suoi allegati, in cui sono, tra l'altro, individuati i dipendenti comunali delegati per i singoli servizi con poteri di spesa, e da cui risulta che altro dipendente (e non lui) era delegato alla gestione dei servizi di scuola materna, scuola elementare, mensa scolastica, ecc.; 3) errata valutazione della detta delibera n. 241 del 26/6/1997, essendo inefficace la delega di funzioni in essa contenuta - come peraltro ritenuto, da una sentenza del Tribunale di Potenza (n. 1032/2001) - perchè inidonea a trasferirgli l'autonomia contabile e patrimoniale necessaria, per cui "non poteva nella maniera più assoluta essere considerato datore di lavoro responsabile della sicurezza"; 4) mancata valutazione di un documento rilevante, quale la nota a firma del Sindaco datata 22/1/98 (prot. 490/149), da cui risulta sostanzialmente che, dopo il 28/2/98 tutti i dipendenti, e quindi anche lui, erano privi di autonomia gestionale, e conseguentemente era il Sindaco che doveva considerarsi responsabile del mancato adeguamento alle norme di sicurezza del plesso scolastico;
5) violazione di legge, in particolare del D. L.vo n. 670/1996, che aveva prorogato al 31/12/99 l'adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici, specialmente in presenza di intervenute prescrizioni;
6) intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, in quanto la presunta infrazione è stata accertata il 20/5/98 dagli ispettori dell'ASL n. 2 di Potenza, per cui in tale data deve ritenersi cessata la permanenza e da essa deve quindi calcolarsi la decorrenza del termine prescrizionale, spirato il 20/5/2001, prima dell'emissione del decreto penale di condanna (27/7/2001) e comunque, cioè pure in caso di interruzione dello stesso, il 20/11/2002, prima della sentenza de qua (22/11/2002); 7) estinzione del reato ex art. 24 D. L.vo n. 758/1994, essendo stata ottemperata dal Sindaco (a seguito di apposita delibera di Giunta) la prescrizione impartita dagli ispettori dell'ASL e non avendo egli ricevuto alcuna irrogazione di sanzione amministrativa, per essere stata questa ovviamente rivolta al Sindaco;
8) carenza di responsabilità , dovendosi considerare datore di lavoro, ai fini della sicurezza - come stabilisce il D.M. 292 del 21/6/1996 del Ministero della Pubblica Istruzione - il dirigente scolastico, il quale, nel caso di specie, non risulta aver effettuato la valutazione dei rischi e trasmesso la stessa al Comune per le successive determinazioni.
Con memoria 4/10/2003, il difensore, ad integrazione dei motivi di ricorso, ribadisce l'assoluta estraneità dell'imputato ai fatti di causa, depositando ampia documentazione a sostegno. All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto concerne la mancata richiesta del certificato di prevenzione incendi al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero il nulla - osta provvisorio per il plesso scolastico de quo, senza affrontare la questione della correlazione tra imputazione e sentenza, posta col primo motivo di gravame, in quanto la stessa rimane assorbita, ritiene il Collegio che il fatto non costituisca reato.
A tale conclusione, infatti, è giunta questa Corte in un caso del tutto analogo (Sez. III, 15 marzo 2000, n. 5206, Pezzini), per le argomentazioni che seguono, dalle quali non si ritiene di discostarsi.
Gli artt. 36 e 37 D.P.R. n. 547/1955 sottopongono al controllo antincendio le "aziende e lavorazioni", determinate dal D.P.R. n.689/1959, aventi specifiche caratteristiche. La materia in questione
è stata successivamente toccata anche dalla L. n. 818/1984, che, introducendo il nulla - osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ha ampliato la categoria delle stesse, rinviando per l'individuazione di tali "attività " al D.M. 16 febbraio 1982. Questa disposizione è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 282/1990, per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost. ("viene così demandata all'amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per l'individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione, gli estremi del fatto"), per cui si pongono due problemi ermeneutici tra loro intimamente connessi: il primo è stabilire se la norma dell'84, dichiarata incostituzionale, avesse a suo tempo abrogato quella del '57; il secondo - in caso di accertata sopravvivenza di quest'ultima - riguarda l'incidenza della decisione della Consulta sul reato da essa previsto.
Ebbene, ricorda il Collegio che, anche prima della sentenza della Consulta, molte decisioni successive all'entrata in vigore della L. n. 818/1984 (tra le tante: Sez. III, 5 novembre 1986, n. 12318,
Giordani; Sez. III, 13 settembre 1985, n. 8042, Sanguanini;
Sez. III, 6 maggio 1985, n. 4152, De Simone) hanno avuto ad oggetto le contravvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 del D.P.R. del 1955, implicitamente non ritenendole quindi abrogate per effetto della nuova legge.
Questo orientamento è stato ribadito pure successivamente alla menzionata sentenza della Consulta, avendo ritenuto questa Corte Suprema - esplicitamente (Sez. III, 18 febbraio 1992, n. 2696, Fusca) o implicitamente (Sez. III, 12 febbraio 1998, Kot) - ancora vigenti le norme di cui agli artt. 36 e 37 D.P.R. n. 547/1955. Assodato, quindi, che dette norme incriminatrici non sono state toccate dalla successiva L. n. 818/1984, nè dalle vicende alla stessa occorse, bisogna stabilire a quali condizioni esse possono considerarsi compatibili con l'art. 25 Cost., paladino del principio della riserva di legge, sì da rimanere esenti da sospetti di incostituzionalità . Ad avviso del Collegio la soluzione è di tutta evidenza: sono tuttora "penalmente" assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle "aziende e lavorazioni" specificamente indicate nelle tabelle "A" e "B" approvate con D.P.R. n. 689/1959; non lo sono, invece, le "attività " individuate con il
D.M. 16 febbraio 1982. Ed allora, venendo alla fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza del reato de quo perchè, mentre il citato decreto ministeriale, al punto 85, pone, tra le attività soggette al rilascio del detto certificato, "scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti", nulla di simile è previsto dalle tabelle sopra richiamate del D.P.R. del '59, nè appare possibile far rientrare il caso di specie in altre categorie da esse contemplate.
2. Per quanto concerne le altre contravvenzioni, previste dagli artt. 2, 4 e 9 D.P.R. n. 462/2001, in relazione all'art. 389 lett. c) D.P.R. n. 547/1955, secondo la recente formulazione dell'originario precetto, ritiene il Collegio non sussistere le condizioni per una declaratoria ex art. 129, comma 2, c.p.p., in quanto la risoluzione della questione relativa all'individuazione del destinatario degli obblighi di legge, posta dal ricorrente in termini contrari all'assunto del Tribunale, peraltro ampiamente e logicamente motivato, richiederebbe - alla luce della documentazione prodotta in questo grado dalla difesa - approfonditi ed ulteriori accertamenti di merito.
Deve, pertanto, rilevarsi l'avvenuta estinzione per prescrizione delle contravvenzioni, risultando in atti che le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, ai sensi del D.L.vo n. 758/1994, furono adempiute nei termini imposti, come ufficialmente rilevato dall'organo stesso in data 3/12/98; entro tale data, quindi, deve ritenersi cessata la contestata condotta antigiuridica, e dunque la permanenza del reato, con decorrenza del termine di cui agli artt.157 e 160 c.p.. Il termine prescrizionale è, perciò, spirato il 3/6/2003.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al reato di cui agli artt. 36 e 37 D.P.R. n. 547/1955, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, e, quanto alle residue imputazioni, per essere le stesse estinte per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 NOVEMBRE 2003.