Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 45064
CASS
Sentenza 23 ottobre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di prevenzione incendi sono tuttora assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in difetto del quale si configura il reato di cui agli artt. 36,37 e 389 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (non abrogato con la entrata in vigore della legge n. 818 del 1984), le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.p.r. 26 maggio 1959 n. 689 (determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei vigili del fuoco), mentre ne restano escluse le attività indicate con il D.M. n. 689 del 16 febbraio 1982, atteso che al citato decreto ministeriale del 1982 rinviava la legge 7 dicembre 1984 n. 818 dichiarata incostituzionale con sentenza n. 282 del 1990 della Corte Cost. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non sussistente il reato per un plesso scolastico in quanto mentre il D.M. prevedeva al punto 85 tra le attività soggette al rilascio del detto certificato le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti, le stesse non risultano indicate nel d.p.r. n. 689).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 45064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45064
    Data del deposito : 23 ottobre 2003

    Testo completo