Sentenza 8 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2001, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
ORIGINALE 2 034 12/0 1 ee 59161 1 .g. n. 3058/98; ud. 29/11/00; oggetto: iva, rettifica;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Сгом 7035 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente Michele Cantillo Enrico Papa consigliere Giulio Graziadei rel. 66 Giuseppe Marziale 66ง 66 Salvatore Di Palma ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla S.r.l. NI Fredditalia, già S.r.l. Pacaro, in persona del legale rappresentante Orlando NI, senza domicilio eletto in Roma, difesa dall'avv. Salvatore Di Caprio per procura in calce al ricorso;
ricorrente contro 59161 'N ΣΤΙΛΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 1 I 0 8 9 7 9 1 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 199/9 del 29 aprile-10 ottobre 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio-iva di Pescara, in revisione della dichiarazione inerente al 1991 sulla scorta di verbale redatto dalla Guardia di finanza nel luglio del 1994, ha fra l'altro contestato alla S.r.l. NI Fredditalia, già S.r.l. Pacaro, esercente il commercio di carni, di aver acquistato senza fatturazione merce per lire 534.733.340, e di aver venduto senza fatturazione merce per lire 415.880.277; a sostegno di dette contestazioni, rubricate, nell'indicato verbale, rispettivamente, come rilievo n. 1 lett. be come rilievo n. 2 lett. a, l'Ufficio ha dedotto che le operazioni di acquisto erano evidenziate da fatture di lavorazione delle carni emesse dalla S.p.a. Alessi e dalla S.r.l. Eurofrigor nei confronti della S.r.l. Pacaro, e che le operazioni di vendita erano desumibili da bolle di accompagnamento emesse dalla stessa S.r.l. Pacaro. M 2 Impugnando l'avviso di rettifica, la NI, con riguardo ai citati addebiti, ha negato di aver comprato merce “in nero", pur ammettendo che la propria contabilità presentava in proposito alcune irregolarità ed imprecisioni, e, con riferimento alle vendite, ha sostenuto che le stesse erano state in effetti poste in essere dalla distinta S.a.s. Pacaro, con l'erroneo utilizzo di bolle intestate alla S.r.l. Pacaro. L'avviso, integralmente annullato dalla Commissione tributaria di primo grado di Pescara, è stato invece ritenuto legittimo dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, su gravame dell'Ufficio, con riferimento ai predetti rilievi (ed altri non più in discussione). Esaminando congiuntamente gli addebiti n. 1 lett. b e n. 2 lett. a, la Commissione regionale ha richiamato la presunzione di acquisto dei beni che si trovino nei luoghi d'esercizio dell'impresa, fissata dall'art. 53 ultimo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha ricordato che tale presunzione è superabile solo con la prova documentale della detenzione dei beni stessi in base a titolo non traslativo, ed ha osservato che “la Società non aveva dimostrato che le merci acquistate o cedute venissero direttamente date in conto lavorazione, così legittimando l'organo verbalizzante a presumere operazioni inesistenti”. La NI, con ricorso esplicitamente circoscritto agli indicati rilievi, ha chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado, con atto notificato il 13 febbraio 1998. L'Amministrazione finanziaria ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Le complesse ed articolate censure della NI, influenti e scrutinabili limitatamente alla parte con cui investono i punti della sentenza impugnata oggetto di richiesta di cassazione, possono essere così sintetizzate. La Commissione regionale, ad avviso della ricorrente, ha illegittimamente accomunato addebiti diversi, per poi condividere le tesi dell'Ufficio con argomenti generici e non pertinenti;
ha omesso di esaminare i documenti che erano stati prodotti per dimostrare che le vendite di merci erano state in realtà effettuate dalla S.a.s. Pacaro, ancorchè con l'erroneo impiego di bolle emesse dalla S.r.l. Pacaro, e per superare ogni eventuale presunzione contraria;
ha trascurato che tale errore era giustificabile, alla luce del collegamento amministrativo e commerciale fra le due Società Pacaro;
non ha considerato che la merce, consegnata per lavorazioni alla Società Alessio e alla Società Eurofrigor, non era di proprietà della S.r.l. Pacaro, ma della S.a.s. Pacaro, che l'aveva poi venduta con regolari fatture. Il ricorso, nella parte esaminabile, è fondato, sotto l'assorbente profilo del difetto di motivazione della decisione impugnata. La rettifica, nei punti ancora discussi in questa fase processuale, si è incentrata, come sopra ricordato, sulla desumibilità di operazioni di acquisto e di vendita (prive di riscontri contabili e di fatturazioni), rispettivamente, dai rapporti contrattuali della S.r.l. Pacaro con le M Società incaricate della lavorazione delle carni e dalle bolle di accompagnamento intestate alla stessa S.r.l. Pacaro. Sulle relative questioni, e sulle contrapposte tesi dell'Ufficio e della contribuente circa il valore di citati documenti e di quelli ulteriori acquisiti in causa, inclusi quelli prodotti dalla NI per sostenere che tutte le merci date in lavorazione erano state regolarmente acquistate e che le bolle non rispondevano ad effettive cessioni di merce da parte dell'intestataria, manca un'adeguata risposta del Giudice di secondo grado, il quale ha richiamato principi e norme attinenti all'ipotesi in cui vengano reperite merci presso il contribuente, senza che questi alleghi un titolo di consegna distinto dall'acquisto, cioè a situazione diversa da quella contestata, ed inoltre ha fatto improprio riferimento ad una legittima presunzione di operazioni inesistenti nell'ambito di un dibattito che invece riguardava la prova di operazioni esistenti, ancorchè non dichiarate (e quindi sottratte a tassazione). L'assenza di una conferente motivazione sui temi della contesa esige, con l'accoglimento del ricorso nei limiti indicati, la cassazione della sentenza impugnata, per un riesame in fase di rinvio circa la fondatezza dei predetti rilievi n. 1 lett. b e n. 2 lett. a. Al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la pronuncia sulle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
Ми La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo. Roma, 29 novembre 2000 il presidente il consigliere rel. est. biewo faundro DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORT IL CANCELLIERE C1 Oggi - 8 MAR 2001 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 1 S E P U R S A B Osvaldo Ascanio S A G PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Roma, lì IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio A I E 6 5 R 8 N 9 . A 1 O N I / T Z 4 - / U A 6 B B R 2 . I T . L R S R L . I T A P . G . E D B R L A A E T I D A R 1 I D 3 E S 1 N T E E . T S A N N I E M A S E 6