Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
La connessione tra più procedimenti determina lo spostamento della competenza per territorio ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. solo se i procedimenti si trovano nella stessa fase processuale, ferma restando la sua natura di criterio originale ed autonomo di attribuzione della competenza.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite preparano il terreno per un ripensamento delAndrea Cabiale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La competenza per connessione si trova spesso al centro del dibattito giurisprudenziale. Dall'introduzione del nuovo codice, sui suoi presupposti sono sorti svariati contrasti interpretativi, frutto di raffigurazioni discordanti di quel principio del «giudice naturale precostituito per legge», delineato dalla nostra Carta fondamentale. La sentenza delle Sezioni unite che si presenta si spinge all'interno di questo spinoso problema e rivisita alcuni dei capisaldi che hanno sinora caratterizzato l'esegesi della materia. 2. Si trattava «di stabilire se la competenza per connessione di cui agli artt. 15 e 16 cod. proc. pen. [fosse] o meno subordinata alla pendenza dei procedimenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2009, n. 24072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24072 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/05/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1685
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013011/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. TERMINI IMERESE - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GUP TRIB. PALERMO - CONFLITTO;
ORDINANZA del 11/03/2009 GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. Gialanella Antonio Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la competenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale di Palermo.
RILEVA
1. - Con sentenza del 26 giugno 2007 il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha declinato in favore del Tribunale di Termini Imerese la competenza a conoscere il processo a carico di CA RE, imputato del delitto di bancarotta tentata commesso in Palermo in data anteriore all'8 maggio 2005, sulla base del rilievo della connessione, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), con il procedimento per il più grave delitto di bancarotta consumata, pendente davanti al Tribunale di Termini Imerese.
2. - Resiste alla declinatoria della competenza il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese, mediante sentenza deliberata l'11 marzo 2009 e depositata il 13 marzo 2009, colla quale, a sua volta, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo e solleva conflitto, opponendo: il delitto tentato è stato commesso in Palermo;
non ricorre la condizione della pendenza dei procedimenti nella medesima fase o nello stesso grado, richiesta per lo spostamento della competenza in dipendenza della connessione, in quanto il Tribunale di Termini Imerese ha, già, definito il giudizio a carico dell'imputato, giusta sentenza del 27 giugno 2007;
3. - Il conflitto negativo, ammissibile in rito, ricusando contemporaneamente entrambi i giudici di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice che per primo la ha negata.
Non formano oggetto di contrasto e devono ritenersi affatto pacifici sia il locus commissi delicti, in Palermo, sia la ricorrenza della connessione qualificata tra il delitto consumato (in Termini Imerese) e quello tentato (in Palermo) che entrambi i giudici reputano avvinti dalla continuazione.
L'unico profilo controverso è sul punto se la connessione determini lo spostamento della competenza per territorio ai sensi dell'art. 16 c.p.p., comma 1. In proposito questa Corte ha fissato il principio di diritto, secondo il quale "la connessione tra più procedimenti contemplata dall'art.12 c.p.p. determina lo spostamento della competenza per territorio ai sensi dell'art. 16 c.p.p., solo se i procedimenti si trovano nella stessa fase processuale, ferma restando la sua natura di criterio originale ed autonomo di attribuzione della competenza" (Così da ultimo: Sez. 1^, 8 aprile 2004, n. 19003, Darocz, massima n. 227947;
cui adde: Sez. 1^, 29 gennaio 1998, n. 2794, Bonagura, massima n. 210004; Sez. 1^, 27 novembre 1995, n. 6092, Pavan, massima n. 203555;
Sez. 1^, 11 ottobre 1994, n. 4444, Polverino, massima n. 199663). In applicazione del suddetto principio consegue, nel caso in esame, che, versando, al momento della declinatoria del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, i due procedimenti in fasi diverse, pendendo il processo instaurato davanti al Tribunale di Termini Imerese già nella fase del giudizio, la connessione non ha effetto sulla determinazione della competenza per territorio. Sicché la suddetta competenza, alla stregua della regola generale dell'art. 8 c.p.p., spetta al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice della udienza preliminare del tribunale ordinario di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009