Sentenza 20 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12243 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO LA CORTE SUPRE MA2243 /0 3 L. 40 BEL 8-9-98 A MATERIAL ESPULSIONE STRANIERI LICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TAL SEZIONE P IMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 31905/01 Dott. Giulio Graziadei Consigliere Dott. Salvatore Salvago Cron. 26125 Consigliere Dott. Fabrizio Forte Consigliere Rep. Dott. Luigi Macioce TIRELLI Cons. Rel. Ud. 09/04/03 Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SEN T ENZA sul ricorso proposto da: IA HA, elettivamente domiciliato in Roma, via l'avv. Stefano Parretta,Otranto 18/7B, presso rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv. Roberto Fontana e Massimo Auditore;
ricorrente -
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura d'Imperia elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
RESISTENTI controricorrenti 5 97 3 0 0 2 avverso il decreto del Tribunale di Lecce del 10/10/2001 ( 2003/04 R.EM.).- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/4/2003 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con ricorso notificato il 6/12/2001, IA HA esponeva che in data 31/8/2001, era stato bloccato in Ventimiglia in esecuzione di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto d' Imperia. Nell'impossibilità di eseguire subito 1' accompagnamento alla frontiera, il Questore trattenimentod'Imperia aveva disposto il suo presso il centro di permanenza di Lecce ed il locale Tribunale aveva convalidato sia l'uno che l'altro provvedimento con due distinte decisioni che andavano senz'altro annullate perché viziate da violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura d'Imperia si costituivano congiuntamente e la controversia M 2 veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 9/4/2003. MOTIVI DELLA DECISIONE I l IA ha impugnato sia il rigetto del ricorso contro il decreto di espulsione che la convalida del provvedimento di trattenimento, lamentando innanzitutto che quest'ultimo era stato emesso nei confronti di tale DI IM e, soprattutto, era stato eseguito mediante trasferimento nel centro di permanenza di Lecce, che non era certo quello più vicino a Ventimiglia. Il giudizio concernente il decreto di espulsione era stato poi viziato dalla partecipazione di un soggetto non legittimato e, cioè, di un delegato del prefetto di Lecce anziché di quello d'Imperia. Il giudice а quo non aveva dato peso alla circostanza ed omettendo di svolgere la dovuta istruttoria, si era pronunciato per la legittimità dell' espulsione che, tutt'al contrario, risultava indubbiamente arbitraria perché avendo presentato una richiesta di soggiorno in Spagna, aveva da parte sua diritto a circolare liberamente in tutta l'area "Schengen". Tenuto conto di quanto sopra е considerato, altresì, che non aveva avuto alcuna comunicazione 3 dell'avvio del procedimento, il IA ha pertanto l'accoglimento concluso per del ricorso, per resistere al quale si sono, come già visto, costituiti sia il Prefetto d'Imperia che il Ministero dell'Interno. Tanto precisato, devesi rilevare che contrariamente а quanto indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio, il provvedimento di convalida e quello di proroga del trattenimento disposto dal Questore non risultano allegati al fascicolo del IA che, d' altra parte, si è limitato a richiedere soltanto la trasmissione del fascicolo di ufficio relativo al procedimento n. 2003/01, concernente l'impugnazione del decreto di espulsione adottato dal Prefetto d' Imperia. Il ricorso contro la convalida e la proroga di cui all'art. 14 del Dlgs n. 286/1998 va dichiarato, inammissibile ai sensi dell' art. 369 pertanto, cpc. Passando a questo punto ai motivi proposti contro il rigetto del ricorso contro il decreto di espulsione, conviene premettere che l'autorità che procede ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. preventiva 286/1998 non ha l'obbligo di darne M(C.Cass. 2001/12803, comunicazione all'interessato 4 2001/13874, 2001/16030 e 2002/05050) e che la partecipazione al giudizio di un soggetto non legittimato non può comportare l'automatica nullità dell'intero processo, ma soltanto incidere su quest'ultimo come riflesso della invalidità degli atti da lui eventualmente compiuti. La dedotta partecipazione al giudizio di primo grado di un funzionario della prefettura di Lecce anziché di quella d' Imperia risulta, perciò, ininfluente dato che nel caso di specie, il Tribunale ha fondato la propria decisione unicamente sul contenuto del provvedimento di espulsione prodotto dallo stesso IA. Quest'ultimo aveva, per la verità, sostenuto di non poter essere espulso а causa dell'avvenuta presentazione di una istanza di sanatoria in Spagna, ma il giudice a quo gli ha replicato di non poter prendere in considerazione la relativa documentazione "perché assolutamente poco chiara". Con il ricorso per cassazione, il IA ha ribadito il suo assunto con due distinti motivi di censura che così come proposti, risultano però inammissibili perché а fronte di un rilievo del genere e considerato, altresì, che in caso di errores in iudicando la Suprema Corte non ha il 5 potere di passare all'esame diretto degli atti, l'interessato non avrebbe potuto limitarsi ad insistere sull'efficacia ostativa della predetta istanza, ma avrebbe dovuto ancor prima illustrare adeguatamente il contenuto della documentazione prodotta, in modo da mettere il Collegio in grado sussistenza dell'errore di valutare l'effettiva asseritamente compiuto dal Tribunale, che contrariamente a quanto genericamente asserito dal ricorrente, non era affatto tenuto ad accertare di ufficio la verità di fatti che sarebbe stato compito dello straniero provare. Il ricorso di cui si discute va, quindi, rigettato. Nulla per le spese, dato che il Ministero ed il Prefetto si sono limitati ad un generico atto di costituzione senza neppure partecipare all'udienza odierna di discussione.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso. Roma, il 9/4/2003 IL PEALDE!12. Fo r fur IL PRESIDENTE hores pravodo 6 SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 8-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ERPULSIONE STRANIERI CORTE SURPRI Prima Sezione Chile Depositate In Carcoltoria il 20 AGO. 2003, IL CANCELLERE IL CANCELLIERE NE LA