Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5192 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
هce 70256 ! ESENT IS REGISTRAZIONE ب AL SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. MATERIA REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TREVI LA CORTE SUPREMA DICASSAZIO fel-Coreta. Oggetto Love love.05-192/03 SEZIO Composta dagli 1.mi Sigg.ri Magistrati: Cott. Hnrico ANTIERI Presidente R.G.N. 12787/00 Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere Cron. 11516 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Rep. Det: Francesco Antonio GENOVESF Consigliere ud. 07/06/02 Delt Achille ME ONCELLI -- Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI CAMPIONE CIVILE SE N TENZA N. 70256 sul ricorso proposto da: CA ST, elett'vamente domiciliato in ROMA PIAZZA CA D'ORO 25, presso 10 slidio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA DANSTURI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato نت ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERATE CEITO STATO, che lo rappresenta e diferde ope legis;
- controricorrente 2002 2525 avvers la sentenza 276/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositala il 11/05/99; udita la relazicne de la causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PAT.MA; udito 1. F.M. iI! persona da_ Sostituto Procuratore Generalo Dot... Vincenzo NARCI ha concluso per L'annoglimento del motivo attinente al profilo sansionatorio. Ritenuto in fatto che, con quattro avvisi di accertamento nc. 5421000587 del 29 novembre 1990, 5421000658 dei 19 febbraio - 991, 5461000654 dei 19 febbraio 1991 e 5421000856 col 19 febbraio 1991, notificati ac GU RC, i primo, in data 12 dicembre 1990 e gli altri in data 19 marzo 1991, 1'Ufficio distrettuale delle im- Doslo dirette di Casale Monferrato reutilico le dichia finirazioni doi rcaditi, present.ate dal NC deli applicazione dell'i.r.pe. . e de l'i.lo.r. relati- ve agli anni 1984-1987, recuperando 三 Tassazione i.e Scr e di £.996.000, di 7.996.000, di £.353,000 R di £.711.000, corrispostegli nei predetti anni dalla Ban- Ca Commerciale S.p.a. senza previo assoggettamento а d'acconto, 34 Titolo di contributo differenza ritenuta canone di affitto per trasferimento d'ufficio, ed ico- gandogli le conseguenti sanzioni pecuniarie per in: fede-- le dichiarazione;
che, con quattro distinti ricorsi del 4 gennaio e del 10 aprile 1991 alla Commissione tributaria di ° grado di Casale Monferrato, i GI impugnò detti avvisi, chiedendone l'annullamento e deducendo, in par- t. colace, La non assoggettabilità ad imposizione delle predette indennità; che, in contraddittorio con l'Ufficio il quale instò per la relazione del ricorso - la Commissione ad Lay con decisione n. 361/02/95 dei 18 dicembre 1995, riuriti i ricorsi li accolse;
che, a seguito di appello dell'ufficio cui re- la Commissione tributaria sistor.ze contribuente regionale del Piemonte, con sentenza n.274/1/98 dall' maggio 1999, in riforma deila decisione di primo grado, accolse il gravame, affermando la natura TE tuale aella predetta indennità; che avverso tale sentenza GU NC ha propo- sto ricorso per cassazione, daducendo due Ectiv di Censura;
che resiste, con contror.corso, il Ministro delle Tiranze. Considerato in diritto che, COD primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 48 del d.D.R. 29/9/73 5.597, e degli artt.6, 46 e 13 del T.U. 22/12/06 n. 917, nonché insufficience motivaziore su un punto decisivo del a controversia, in relazione all'art. 360 г0.3 e 5 c.p.c. Delia natura non reddituale delle somme corrisposte a titolo d± 'differenza canoni a fi lo', cost tuenti nu l'altro che una mera rifusione d' spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro"), 11 ricorrente critica la sentenza impugna- ta, nolla parte in cui ha affermato l'assoggettabilità ad imposta dell'indennizzo per il maggior canone di io- cazione;
che tale motivo è privo di fondamento: infatni, costante orientamento di questa Corte costituisce (cfr., e pluribus, senti. nr.1842 del 2000 c 13482 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui ii Iimporso, da parte del datore di lavoro, di parte del più consistorie canone Ai locazione, che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento -con facente alioqgio zimborso contrattualmente pre- visto per il personale delle aziende di credito in oc- casione del trasferimento ad altra sede costituisce, A Jifferenza dell'indennità di tras erta, componente dell'applicazione dei reddito tagsabile a_ Fini de l .pe.f. μετ l'intero ammontare, se ricadente, come nella specie, i periodi d'imposta arterioci al 1998; che Con riferimento al primo motivo, ricor- eccepisce 'illegittimità costituzionale ronte de l'art. 40 comma 1 del d. P.R. 1.597/1973, per assurta violazione dell'art.53 COMMA ] Cost., ove interpretato nel senso di includere nel novero de redditi di lavoro dipendente anche quei rimborsi spese che costituiscono ina mera reintegrazione patrimoniale, nonché per assun- ta violazione dell'art.3 Cost., pe disparila di rat- lamento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo e per incongruenza ed irragionevolozza della disposizione in esso racchiusa, ove interpretata nel senso di includere nel rovero dei redditi di lavoro dipendente somme, qua- li quelle de quibus agitur, a contenuto preltamente ri- sarcitorio;
cho le eccezioni sono manifestamente infondate, secordo quanto già affermato da questa Corte, relativa- Jente ad identiche eccezioni, nolie sentenze nn. 15048 del 2000 e 13482 col 2001, le cui motivazioni si inten- dono, in questa sede, integralmente richiamato: che, infine, i ricorrente invoca, in via subor- dimata e per quanto attiene al regime sanzionatorio, 1'applicazione dell'art.8 del d.lgs.
1.546 del 1992 е dall'art. 6 comma 2 del d.lgs. г.472 del 1997, osservan- do che, nella specie, 1' napplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza era stata richiesta tin da rico si introductivi;
che tale ultimo profilo di censura merita acco- glimento: in alti poslo che 1'applicazione dell'art. 39-bis del d. P. R.
1.636 del 1972 à stata invo- cata sia nel ricorsi introduttivi del presonte gindi- ZIC sia per relationem nell'atto di costituzione in appello;
€ che esiste, in fattispecie identica aila preson!.e orientamento di questa Corte (cfr. sent. n. 3432 del 2201), integralmente condiviso dal Colle- gio, secondo cui è configurabile un errore a lla norma tribularia, rilevante ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n.546 del 1982, allorché le obiective condizioni di in- cortezza sulla port.ata e sul 'ambito dj applicazione della disposizione stessa diperdano dalla presenza di im orientamento giurisprudenziale (solo successivamente suparato escludente l'assoggettamento a tassazione del proverto e de l conseguente mancato assoggettamento a ritenuta d'acconto da parte del datore di lavora гon - v'è dubbio, che anche nella presente, identica fatti- specic non debbano essere applicate le sanzioni irroga- Le con gli avvisi di accertamento impugnati;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua;
che, peraltro, la relctiva causa può essere dec_- bd nel merito, secondo quanto stabilito dal combiralo disposto degli artt.6? comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 384 COMILD secondo periodo cod. proc. civ., поп essendo necessari ulteriori accortamenti di fatto, nel senso alla dichiarazione della non applicabilità delle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento impu- gnati;
- che sussistono giusti motivi per dichiarare COM- pensate per intero le spese del precedente grado e del- la presonte fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la Causa nei mer 1.0, dichiara non applicabili le sanzioni irrogate. Compensa Le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, 11 7 giugno 2002 Presidente Il relatore ed estensore Enrico Altieri Salvatore Di Pa DEPOSITATO IN C ALLERIA OggiIL CANCELLIERE 01 3. APR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio