Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
In materia di sostituzione delle pene detentive brevi, e con riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., il giudice non può includere nel criterio di scelta l'eventuale "convenienza", prospettata dalla parte, di vedersi infliggere la pena detentiva, intrinsecamente più grave (nella specie, l'arresto), invece di quella pecuniaria (nella specie, l'ammenda); e ciò in funzione dell'applicabilità del meccanismo di sostituzione ai sensi dell'art. 53 della legge 689/81. Ne deriva che non può configurarsi, nella fattispecie, come "carenza di motivazione" il silenzio della sentenza impugnata in ordine all'anomala richiesta avanzata, in via subordinata, dal difensore, poiché la implicita ma inequivoca risposta negativa a detta istanza si evince, dal corretto riferimento del giudice ai menzionati criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e segnatamente, alla "vita anteatta del reo": riferimento manifestamente correlato alla funzione rieducativa inerente al genere di sanzione in concreto irrogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 31/3/1999
1. Dott. Renato Acquarone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Guido De Maio Consigliere N. 1105
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere N. 37035/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia in data l'1^.07.1998 con cui è stata confermata la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli dal Tribunale di Venezia per il reato di cui all'art. 2 legge n. 516/1982;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Carmine di Zenzo, il quale ha chiesto il annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione;
osserva
Con sentenza del 1^.07.1998 la Corte di Appello di Venezia confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a RO TO per non avere, quale sostituto d'imposta, versato all'Erario ritenute d'imposta per l'anno 1988 per complessive L. 827.000. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando erroneità della motivazione in riferimento alla mancata contestazione della continuazione ed alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato e chiedendo l'annullamento della sentenza.
Non è censurabile la sentenza impugnata che, con congrua motivazione, ha accertato il volontario mancato versamento all'Erario delle ritenute d'imposta
Il reato, decorrendo il termine iniziale dal 20.01.1989, è prescritto, essendo decorso il termine massimo di anni 9, che non può essere aumentato ai sensi della normativa sul condono tributario, stante l'epoca dell'accertamento (11.03.1994). La sentenza l'impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
P Q M
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 3 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999