Sentenza 14 giugno 2001
Commentario • 1
- 1. Commistione tra informazione e pubblicitàAccesso limitatoFranco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 21 giugno 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2001, n. 8010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8010 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 62431 S 1 R.G. 22/195/1998 R Udienza del 22.3.2001 Oggetto: IRPEF 1988 - . 8010/0 I R B . R G REPUBBLICA ITALIANA . P . E A L D L R T A L IN NOME DEL POPOLO ITALI U E A . B D B D I I A LA CORTE SUPREMA CASSAZ E R S T E A N T T I 1 E S 3 N R 1 I TRI TARIA E A . T E Con 18503 N A Composta dansigg.ri No stra M Dott. Giovannt Olla Presidente E N Dott. Massimo Oddo Consigliere O I E Z A L S Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. I S A V I C I Consigliere Dott. Antonio Merone C D A E M 1 E Dott. Aldo Ceccherini Consigliere N R P 3 O U I S 4 E P T 2 R M ha pronunciato la seguente O 6 C A C SENTENZA . N I sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente- An
contro
GI ZI -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 47, n. 185/47/1997, del 20.9/27.10.1997; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.3.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per l'Amministrazione finanziaria l'avv. dello Stato Criscuoli;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Osservato in fatto che ZI GI proponeva ricorso avverso l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/1973, effettuata dal centro di servizio delle II.DD. di Roma a seguito della liquidazione dell'IRPEF relativa all'anno 1988; - che la Commissione tributaria di 1° grado di Roma, con decisione n. 46/4/1996 rigettava il ricorso;
-- che la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello del contribuente sul rilievo che la liquidazione dell'imposta era stata effettuata, in violazione dell'art. 36 bis, primo comma, del d.p.r. 600/1973, oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- che propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis, 43 d.p.r. 600/1973, 17 d.p.r. 602/1973, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; - che la ricorrente assume che il termine di cui all'art. 36 bis d.p.r. 600/1973 per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni non é previsto a pena di decadenza e che il termine per l'iscrizione a ruolo é quello previsto dall'art. 43, 1° comma, d.p.r. 600/1973; - che la contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede;
ritenuto in diritto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, a norma della - disposizione di cui all'art. 28 della legge 27.12.1997 n. 449, il primo comma dell'art. 36 bis del d.p.r. 600/1973 deve essere inteso nel senso che il termine in esso indicato non é stabilito a pena di decadenza (Cass. 2000/10134); - che detta disposizione, per la sua natura di interpretazione autentica risultante inequivocabilmente dalla rubrica e dal suo tenore letterale, ha efficacia retroattiva (Cass. 1999/7058); - che, inoltre, l'art. 17 del d.p.r. 602/1973 statuisce che le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti devono essere iscritti in ruoli 2 formati e consegnati all'Intendenza di Finanza entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 d.p.r. 600/1973; - che il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà attenersi ai principi di dirittosopra enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Roma, 22.3.2001 SAZIONE In Presidente Il Consigliere est. For-Ah души Али A M IL CANCELLIERE C1 но Arnaldo Casano fuol DEPOS Oggi _ 14 GIU, 2001 CAN AmalceАниовь E N IO Z 86 A 9 R 1 / T 5 IS /4 . 26 G N E . R .R B .P . A IA D L D L R L A E E A . D T T B I N A S U E T N B S E I 1 E S A 3 R I I 1 T A R . E N T A M 3