Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VI, paragrafo A1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1 della legge:
Lo statuto dell'AIEA e' stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 27 settembre 1957, n. 876 .
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1 della legge:
Lo statuto dell'AIEA e' stato ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 27 settembre 1957, n. 876 .