CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14209 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: EL IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FR TA F., che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 29/05/2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado che aveva condannato IA EL alla pena di euro 1000 di ammenda per il reato di cui all'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, per aver omesso, nella qualità di dirigente incaricato della direzione manutenzione, frana e protezione civile del Comune di Ancona, incaricato della verifica e mantenimento della conformità degli impianti e delle reti tecnologiche alle previsioni normative in materia di sicurezza, come da deliberazione di Giunta del Comune di Ancona n. 338 del 03/07/2018, di presentare istanza di rinnovo del certificato di prevenzione incendi per il Mercato delle Erbe sito in Ancona, e di Penale Sent. Sez. 3 Num. 14209 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 03/02/2026 richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per il mercato sito alla via Maratta e per il Mercato sito in piazza d'Armi in Ancona.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, affidando il ricorso a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla omessa valutazione da parte della Corte di appello dei motivi aggiunti ai motivi di appello, trasmessi a mezzo pec il 10/12/2025, con i quali veniva formulata richiesta di declaratoria di estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, considerato che sia il giudice di primo grado che la Corte territoriale hanno collocato cronologicamente la commissione del reato nell’arco temporale intercorrente dal momento dell'assunzione dell'incarico fino al 31/05/2019, data in cui il ricorrente ha cessato dalla carica di reggente temporaneo della direzione manutenzione, frane e protezione civile del Comune di Ancona. Ne segue che il reato si è prescritto il 31/05/2024, prima della pronuncia della sentenza di appello.
2.2.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 521, 522 cod. proc. pen., per inosservanza del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, posto che alla data indicata nel capo di imputazione, ossia al 05/02/2020, l'architetto EL aveva dismesso la qualità di dirigente dell'ufficio preposto a disporre il rinnovo del certificato di prevenzione ed era pertanto privo dei relativi poteri. I giudici, nel condannare l'imputato per fatti commessi fino al 2019 hanno violato il principio di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza, non avendo il giudice neppure invitato il pubblico ministero a modificare il capo di imputazione in udienza, con conseguente concessione del termine a difesa. Evidenzia che l'esatta collocazione temporale del fatto contestato assume una rilevanza decisiva ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, non costituendo un elemento accessorio del fatto, e che la modifica della data del commesso reato ha pregiudicato il diritto di difesa.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione del diritto di difesa e del giusto processo in quanto la precisazione della data di commissione del reato senza alcuna modifica del capo di imputazione ha comportato una violazione del diritto al contraddittorio.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e insistito per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza afferente alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è fondata. Secondo unconsolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un 2 reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco;
Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Occorre dunque verificare se l’imputato, attraverso l’itinerario processuale esperito, sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell’imputazione. Il suddetto principio non impone, quindi, una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessita che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente. Ne deriva che di violazione del principio in disamina può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da menomare il diritto di difesa proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214 del 12 aprile 2019). Si precisa, inoltre, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza, può dar luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen., nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa (Sez. 4, n. 35897 del 22/10/2025, Graffagnino, Rv. 288790 - 01). Nel caso di specie, il Pubblico Ministero aveva contestato, quale tempus commissi delicti, l’arco temporale dal 05/02/2020 all’attualità. Il Giudice di primo grado, invece, ha ritenuto che l’addebito inerisse ad un arco temporale protrattosi “quantomeno sino al maggio 2019”. Tuttavia, il giudice di primo grado non ha specificato elemento alcuno da cui potersi desumere che l’addebito possa essere esteso ad un periodo successivo. Anzi, il Giudice, come da atto anche la Corte di appello, ha tenuto conto delle deposizioni dei testi MO e Bevilacqua, nonché della documentazione amministrativa acquisita, da cui è emerso che la reggenza era terminata il 27/05/2019. Dunque, vi è stato un netto mutamento delle coordinate cronologiche dell’addebito che ha senz’altro inciso sulla possibilità dell’imputato di difendersi, poiché egli ha dovuto misurarsi con una contestazione inerente ad un periodo completamente diverso nel quale egli non rivestiva la qualità costituente presupposto della commissione del reato. A fronte dell’imputazione mossagli, il fulcro della esplicazione della strategia difensiva non poteva che essere la dimostrazione della mancanza della predetta qualità. Mentre la retrodatazione del tempus commissi delicti ha introdotto nell’ambito del giudizio una tematica completamente diversa, afferente al merito dell’addebito mosso, consistente in una condotta omissiva tenuta nella qualità indicata nel capo di imputazione. Vi è dunque una netta alterità tra la strategia difensiva inerente all’addebito originariamente mosso, e mai modificato dal Pubblico Ministero, e quella afferente all’addebito concretamente ritenuto dal giudice in sentenza, con conseguente pregiudizio del diritto di 3 difesa. 2.Ciò impone, risalendo il vizio alla sentenza di primo grado, l’annullamento non solo della sentenza di appello ma anche di quella di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza in ordine al promovimento di nuova azione penale inerente all’addebito correttamente individuato. Si precisa, al riguardo che, anche considerando la data in cui il ricorrente ha cessato la reggenza temporanea della direzione manutenzione, il reato non è prescritto, operando il regime di sospensione del termine di prescizione previsto dalla Legge AN (applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con conseguente sospensione del termine prescrizionale dal 02/01/2024 al 29/05/2025 e dal 29/08/2025 al 29/02/2027.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FR TA F., che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 29/05/2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado che aveva condannato IA EL alla pena di euro 1000 di ammenda per il reato di cui all'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, per aver omesso, nella qualità di dirigente incaricato della direzione manutenzione, frana e protezione civile del Comune di Ancona, incaricato della verifica e mantenimento della conformità degli impianti e delle reti tecnologiche alle previsioni normative in materia di sicurezza, come da deliberazione di Giunta del Comune di Ancona n. 338 del 03/07/2018, di presentare istanza di rinnovo del certificato di prevenzione incendi per il Mercato delle Erbe sito in Ancona, e di Penale Sent. Sez. 3 Num. 14209 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 03/02/2026 richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per il mercato sito alla via Maratta e per il Mercato sito in piazza d'Armi in Ancona.
2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, affidando il ricorso a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla omessa valutazione da parte della Corte di appello dei motivi aggiunti ai motivi di appello, trasmessi a mezzo pec il 10/12/2025, con i quali veniva formulata richiesta di declaratoria di estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, considerato che sia il giudice di primo grado che la Corte territoriale hanno collocato cronologicamente la commissione del reato nell’arco temporale intercorrente dal momento dell'assunzione dell'incarico fino al 31/05/2019, data in cui il ricorrente ha cessato dalla carica di reggente temporaneo della direzione manutenzione, frane e protezione civile del Comune di Ancona. Ne segue che il reato si è prescritto il 31/05/2024, prima della pronuncia della sentenza di appello.
2.2.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 521, 522 cod. proc. pen., per inosservanza del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, posto che alla data indicata nel capo di imputazione, ossia al 05/02/2020, l'architetto EL aveva dismesso la qualità di dirigente dell'ufficio preposto a disporre il rinnovo del certificato di prevenzione ed era pertanto privo dei relativi poteri. I giudici, nel condannare l'imputato per fatti commessi fino al 2019 hanno violato il principio di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza, non avendo il giudice neppure invitato il pubblico ministero a modificare il capo di imputazione in udienza, con conseguente concessione del termine a difesa. Evidenzia che l'esatta collocazione temporale del fatto contestato assume una rilevanza decisiva ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, non costituendo un elemento accessorio del fatto, e che la modifica della data del commesso reato ha pregiudicato il diritto di difesa.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione del diritto di difesa e del giusto processo in quanto la precisazione della data di commissione del reato senza alcuna modifica del capo di imputazione ha comportato una violazione del diritto al contraddittorio.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e insistito per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza afferente alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è fondata. Secondo unconsolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un 2 reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco;
Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Occorre dunque verificare se l’imputato, attraverso l’itinerario processuale esperito, sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell’imputazione. Il suddetto principio non impone, quindi, una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessita che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente. Ne deriva che di violazione del principio in disamina può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da menomare il diritto di difesa proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214 del 12 aprile 2019). Si precisa, inoltre, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza, può dar luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen., nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa (Sez. 4, n. 35897 del 22/10/2025, Graffagnino, Rv. 288790 - 01). Nel caso di specie, il Pubblico Ministero aveva contestato, quale tempus commissi delicti, l’arco temporale dal 05/02/2020 all’attualità. Il Giudice di primo grado, invece, ha ritenuto che l’addebito inerisse ad un arco temporale protrattosi “quantomeno sino al maggio 2019”. Tuttavia, il giudice di primo grado non ha specificato elemento alcuno da cui potersi desumere che l’addebito possa essere esteso ad un periodo successivo. Anzi, il Giudice, come da atto anche la Corte di appello, ha tenuto conto delle deposizioni dei testi MO e Bevilacqua, nonché della documentazione amministrativa acquisita, da cui è emerso che la reggenza era terminata il 27/05/2019. Dunque, vi è stato un netto mutamento delle coordinate cronologiche dell’addebito che ha senz’altro inciso sulla possibilità dell’imputato di difendersi, poiché egli ha dovuto misurarsi con una contestazione inerente ad un periodo completamente diverso nel quale egli non rivestiva la qualità costituente presupposto della commissione del reato. A fronte dell’imputazione mossagli, il fulcro della esplicazione della strategia difensiva non poteva che essere la dimostrazione della mancanza della predetta qualità. Mentre la retrodatazione del tempus commissi delicti ha introdotto nell’ambito del giudizio una tematica completamente diversa, afferente al merito dell’addebito mosso, consistente in una condotta omissiva tenuta nella qualità indicata nel capo di imputazione. Vi è dunque una netta alterità tra la strategia difensiva inerente all’addebito originariamente mosso, e mai modificato dal Pubblico Ministero, e quella afferente all’addebito concretamente ritenuto dal giudice in sentenza, con conseguente pregiudizio del diritto di 3 difesa. 2.Ciò impone, risalendo il vizio alla sentenza di primo grado, l’annullamento non solo della sentenza di appello ma anche di quella di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza in ordine al promovimento di nuova azione penale inerente all’addebito correttamente individuato. Si precisa, al riguardo che, anche considerando la data in cui il ricorrente ha cessato la reggenza temporanea della direzione manutenzione, il reato non è prescritto, operando il regime di sospensione del termine di prescizione previsto dalla Legge AN (applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con conseguente sospensione del termine prescrizionale dal 02/01/2024 al 29/05/2025 e dal 29/08/2025 al 29/02/2027.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4