Sentenza 26 aprile 2016
Massime • 1
L'omissione, nella sentenza di patteggiamento, di sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato, come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, ma non dal giudice dell'esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.
Commentari • 3
- 1. Art. 130 - Correzione di errori materialihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 74 - Giudice dell’esecuzionehttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 665 - Giudice competentehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2016, n. 35200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35200 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2016 |
Testo completo
352 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta da: Dott. Renato Grillo Presidente Dott. Oronzo De Masi Consigliere relatore Dott. Angelo M. Socci Consigliere Dott. Aldo Aceto - Consigliere Dott. Alessio Scarcella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR SA, nata a [...] l'[...] avverso la ordinanza in data 13/2/2015 del Tribunale di Palermo;
sentita la relazione del consigliere dott. Oronzo De Masi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale, Ciro Angelillis, l'inammissibilità del ricorso;
• 0 0/ 1 6 а т Registro generale n. 12795/2015 Sentenza n.1114 C.C. del 26/4/2016 il quale ha concluso per } RITENUTO IN FATTO : Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13/2/2015, dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di PR SA diretta alla sospensione ovvero alla dichiarazione di nullità dell'ordinanza, emessa il 18/5/2009, con cui era stata disposta inaudita altera parte la demolizione dell'immobile abusivo, a seguito della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Palermo n. 3902 del 26/11/2008, pronunciata nei confronti della predetta, per i reati di cui agli artt. 44, 93, 94, 95 D.P.R. n. 380 del 2001, definitiva il 3/4/2009, che non contempla tale ordine di demolizione. Avverso l'ordinanza la PR, tramite difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. e), c.p.p., mancanza assoluta e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata per avere il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, erroneamente ritenuto che l'interessata avrebbe dovuto far valere le proprie doglianze "con adeguato mezzo di impugnazione", senza tenere conto che, ai sensi degli artt. 666 e 670 c.p.p., il giudice dell'esecuzione può essere investito delle questioni concernenti l'esistenza e l'eseguibilità del titolo in forza del quale il P.M. con provvedimento in data 25/9/2014 aveva ordinato alla odierna ricorrente di provvedere alla demolizione delle opere abusive entro il termine di 45 giorni. Evidenzia la difesa della PR che l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 18/5/2009 costituisce un provvedimento abnorme la cui inesistenza è rilevabile ex officio anche dal giudice dell'esecuzione. Evidenzia altresì che la sentenza di patteggiamento non prevedeva la demolizione dell'immobile abusivamente realizzato dall'imputata e che all'omissione non poteva rimediare il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., rettificando una pronuncia ormai divenuta definitiva e mai impugnata sul punto dalla parte pubblica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. . Dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, spetta al giudice della esecuzione la competenza a conoscere di tutte le questioni attinenti alla esecuzione del provvedimento stesso (art. 666 c.p.p.), nonché delle questioni specificamente attribuitegli dall'art. 676 c.p.p., fra le quali soprattutto rilevano, per il tema di cui trattasi, quelle relative alle pene accessorie, alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. In nessun modo, però, possono rientrare tra queste competenze specifiche, proprio per il divieto di interpretazione analogica, quelle relative ad alcune sanzioni amministrative accessorie, come l'ordine di demolizione delle opere abusive o l'ordine di rimessione in pristino dopo una condanna, rispettivamente, per reato urbanistico o per reato paesaggistico, sanzioni che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, da una parte sono 2 tipicamente diverse dalle pene accessorie e dall'altra divergono strutturalmente e funzionalmente dalla confisca. Va ribadito, pertanto, il principio di diritto (già affermato da Cass., Sez. 3, n. 10067 del 6/3/2009, PG in proc. Guadagno, Rv. 244017 ed Rv. 244016, nonchè n. 4751 del 30/1/2008, dep. 30/1/2008, Gabrielli e altro, Rv. 239070) secondo il quale, in caso di condanna per reato urbanistico che ometta di ordinare la demolizione delle opere abusive, o di condanna per reato paesaggistico che ometta di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a contenuto predeterminato: a) è possibile rimediare alla omissione attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p.; b) competente al riguardo è il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, nonché il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma non il giudice della esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia. Ciò considerato, essendo abnorme solo il provvedimento che, per la singolarità del suo contenuto, si colloca al di fuori non soltanto delle norme legislative, ma anche dell'intero ordinamento processuale, tanto da doversi considerare non previsto e non prevedibile dal legislatore, non può ritenersi tale il provvedimento del Tribunale di Palermo in data 18/5/2009 che non poteva rimediare alla omissione attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. non rientrando nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 46422 del 23/10/2015, Diop, Rv. 265203). La PR, con l'istanza proposta dalla il 13/11/2014, ai sensi degli artt., 666 e 670 c.p.p., ha ritualmente sollevato incidente di esecuzione, innanzi al Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, quale avrebbe quindi dovuto esaminare nel merito le doglianze, essendo erronea l'affermazione che l'interessata le avrebbe dovute fare valere "con adeguato mezzo di impugnazione", essendo del tutto corretto quello impiegato dalla odierna ricorrente. Ciò impone l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2016. Consigliere estensore Presiden Renate GrillOronzo De Masi енгил DEPOSITATA IN CANCELLERIA • 22 AGO 2016 IL ELLIERE Lund Mardani