Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2016, n. 35200
CASS
Sentenza 26 aprile 2016

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L'omissione, nella sentenza di patteggiamento, di sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato, come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, ma non dal giudice dell'esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.

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  • 1Art. 130 - Correzione di errori materiali
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 74 - Giudice dell’esecuzione
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Art. 665 - Giudice competente
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2016, n. 35200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35200
Data del deposito : 26 aprile 2016

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