Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2017, n. 33735
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Sentenza 22 giugno 2017

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In tema di confisca di prevenzione, è infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, con riferimento ai procedimenti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limita la legittimazione a proporre azioni esecutive sui beni soggetti a misura ai creditori privilegiati ed a quelli che già abbiano iniziato la fase esecutiva ovvero in essa siano intervenuti, sfuggendo tale previsione a censure di illogicità, in quanto si propone lo scopo di tutelare - a fronte dei presupposti per l'adozione della confisca, che accerta la strumentalità dei beni rispetto ad attività illecite - i soli creditori titolati di buona fede, siccome maggiormente meritevoli di garanzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2017, n. 33735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33735
    Data del deposito : 22 giugno 2017

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