Sentenza 22 giugno 2017
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, è infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, con riferimento ai procedimenti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limita la legittimazione a proporre azioni esecutive sui beni soggetti a misura ai creditori privilegiati ed a quelli che già abbiano iniziato la fase esecutiva ovvero in essa siano intervenuti, sfuggendo tale previsione a censure di illogicità, in quanto si propone lo scopo di tutelare - a fronte dei presupposti per l'adozione della confisca, che accerta la strumentalità dei beni rispetto ad attività illecite - i soli creditori titolati di buona fede, siccome maggiormente meritevoli di garanzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/06/2017, n. 33735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33735 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2017 |
Testo completo
: 33735-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/06/2017 SENTENZA 133 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - GEPPINO RAGO REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO-Rel. Consigliere - N.52055/2016 FABIO DI PISA GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: QUADRIFOGLIO S.A.S. DI LI CA & C avverso l'ordinanza del 08/07/2014 del TRIBUNALE di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione della misura di prevenzione, con decreto dell'8 luglio 2014, rigettava la domanda di ammissione al credito o di revoca della confisca della Tiche s.r.l. disposta nel procedimento
contro
BA NZ proposta dalla Quadrfoglio s.a.s.. Riteneva il Tribunale predetto che dovesse considerarsi priva di efficacia la risoluzione del contratto di cessione delle quote della Tiche s.r.l. dalla Quadrifoglio al BA in assenza di verifica giudiziale e che il credito per il residuo importo della cessione non poteva essere ammesso alla procedura che aveva ad oggetto un provvedimento adottato prima della entrata in vigore del nuovo codice antimafia. Inoltre l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi da 189 a 206 della legge 228/2012 era manifestamente infondata.
1.2 Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione la Quadrifoglio a mezzo del procuratore speciale deducendo: - violazione di legge nella parte in cui il Tribunale non aveva disposto la revoca della confisca nei confronti della Quadrifoglio in presenza di risoluzione del contratto verificatosi e non più rinunciabile indipendentemente dall'accertamento giudiziale;
- illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge 228/2012 e carenza di motivazione sul punto del provvedimento adottato nella parte in cui non vengono inclusi tra i creditori aventi diritto all'ammissione alla procedura quelli privi di privilegi.
1.3 Con parere ritualmente depositato il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO 2.1 I ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Quanto alla richiesta di ammissione del credito in tema di misure di prevenzione e posizione dei terzi creditori nei procedimenti previgenti l'entrata in vigore del nuovo codice antimafia, le Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U, n. 10532 del 07/05/2013 Rv. 626570 01) hanno già avuto modo di affermare i fondamentali principi applicabili al caso di specie;
si è difatti affermato che la legge n. 228 del 2012 (comma 198) amplia la platea dei soggetti legittimati all'azione esecutiva nei confronti di beni soggetti a misura di prevenzione ricomprendendovi: 1) i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione;
2) i creditori che prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;
3) i creditori che, alla data dell'1 gennaio 2013 (entrata in vigore della legge), sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento indicato sub 2). Quanto ai presupposti per riconoscimento del credito, sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52, con ciò trovando applicazione i principi della buona fede, ovvero della non strumentante del credito all'attività illecita. L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame deve comportate il rigetto delle domande della Quadrifoglio sia perché non rientra in nessuno dei creditori sopra indicati non essendo titolare di alcun diritto reale di garanzia nei confronti della Tiche s.r.l. sia perché la risoluzione del contratto e la domanda di revoca della confisca sono stati esercitati dopo il sequestro di prevenzione della suddetta società precedentemente ceduta al BA. Ne deriva affermare che il credito non è ammissibile alla procedura perché sfornito di privilegi o comunque esercitato tardivamente rispetto all'inizio della stessa e che anche la richiesta di revoca della confisca è del tutto priva di fondamento sia per le ragioni già esposte dal Tribunale quale giudice dell'esecuzione, assenza di declaratoria giurisdizionale di risoluzione del contratto anteriore al sequestro, sia perché come già notato, la stessa risoluzione appare disposta dalla società ricorrente dopo l'adozione del vincolo di prevenzione ed è quindi non efficace nei confronti della procedura. Conseguentemente anche l'eccezione di illegittimità costituzionale è infondata posto che la disciplina prevista dalla legge 228 del 2012 ha inteso limitare la proponibilità di domande nei confronti dei procedimenti di prevenzione previgenti ai soli creditori privilegiati ovvero a quelli che abbiano già iniziato la fase esecutiva od in essa siano intervenuti senza incorrere in alcuna illogicità ma proponendosi l'evidente scopo di tutelare a fronte dei presupposti per l'adozione della confisca di prevenzione che accerta la strumentalità di beni rispetto ad attività illecite, i soli creditori in buona fede muniti di titoli di prelazione ovvero e pertanto maggiormente meritevoli di garanzia. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 22 giugno 2017 Il Consigliere estensore dott. Ignazio Pardo Il Presidente dott. Giovanni Diotallevi Wolalar DEPOSATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 LUG. 2017 IL Cancelliere CANCELLING Claudia Pianelli E T R O C