Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
O L A I L M T O M A B Z O Z C E I R ° E 2 O N T 8 IO 2 U 1 Z A A I T R T R T N A S I E 0249 7 /0 1 3 UBBLICA ITALIANA G I .4 E L E N R G N E 8 O A I 8 D - D S 1 IN NOME DEL POPOL ITA, NO S - E E 8 O R T 2 C N O S . I E V R R . S A I CASSAZIONE ORT P . E F A D L L A A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2940/98 Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.5166 Consigliere Dott. VA SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Ud. 18/12/00 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO di BENEVENTO, domiciliato in Roma, via del Portoghesi 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per UFFICIO COPIE Richiesta copia studio legge
- ricorrente -
dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 contro "21 FFA 200 DI ZZ MA
- intimato -
Econtroricorrente ricorrente incidentale avverso l'ordinanza emessa l'11.9.97 con il n. 5071 cron. dal PR di CANCELLERIA 1 0 EV nel proc. 1604/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.2000 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2445 2000 Con ordinanza 8.6.95 il Prefetto di EV ingiungeva a Di ME MA e LA VA il pagamento della s.a. di lire 2.000.000 per violazione dell'art. 196 CdS, e con riguardo ad infrazione commessa e contestata il 27.9.93. All'esito della iscrizione a ruolo era quindi emessa cartella esattoriale per lire 2.425.000 che veniva notificata il 12.9.96. Con ricorso 12.11.96 il Di ME proponeva al PR di EV opposizione alla esecuzione esattoriale deducendo la mancanza di notifica, ad esso ricorrente, dell'ordinanza ingiunzione 8.6.95. Si costituiva l'opposto Prefetto in data 3.2.97 e l'adito PR sospesa l'esecuzione con provvedimento a verbale 28.5.97 con successiva ordinanza 11.9.97 accoglieva il ricorso confermando la disposta sospensione. Per la cassazione di tale ordinanza il Prefetto ha proposto ricorso notificandolo il 9.2.98 a mezzo posta ed in esso denunziando la violazione degli artt. 23 L. 689/81 e 122 (rectius 132) c.p.c., nulla essendo l'ordinanza decisoria per avere omesso il PR di adottare la necessaria forma della sentenza. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso del Prefetto, ammissibile, è certamente fondato. L'ordinanza 11.9.97 con la quale il PR di EV ha ritenuto di definire l'opposizione 12.11.96 del Di ME avverso la cartella esattoriale 12.9.96 ha certamente natura di sentenza, là dove definisce il giudizio di opposizione decidendo sulla controversia tra il Prefetto ingiungente la s.a. ed il Di ME ingiunto controversia aperta con opposizione ad ' esecuzione esattoriale ed ivi deducendosi ( come ammesso dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. da S.U. 190/92 a S.U. 2 562/00] i vizi della ordinanza ingiunzione, che si afferma non essere stati proposti in sede propria per difetto radicale della notificazione della sanzione). E pertanto avverso tale provvedimento è certamente ammissibile il proposto ricorso per cassazione. : Tale ricorso, là dove sinteticamente denunzia la violazione di legge (artt. 132 c.p.c. e 23 L. 689/81) commessa con la adozione di un atto totalmente carente dei requisiti minimi della sentenza, è anche fondato. L'ordinanza del PR, infatti, assunta a scioglimento di riserva adottata a verbale, si sostanzia nella sola proposizione per la quale il Giudicante “...letta la documentazione allegata, conferma il provvedimento reso in au udienza, accoglie il ricorso e liquida le spese ...*. E tale provvedimento non solo manca di alcuna esposizione del fatto e della controversia, idonea a far comprendere quale fosse il thema decidendi, ma manca totalmente di alcuna motivazione, anche solo in termini grafici, idonea a far intuire la ratio della decisione di accoglimento, posto che il rinvio alla lettura della documentazione allegata non costituisce motivazione di sorta ma solo la rituale enunciazione del dovere di qualsiasi Giudice di esaminare le carte processuali. E sulla nullità della pronunzia per violazione degli artt. 132 c.p.c.- 118 att.c.p.c. questa Corte si è ripetutamente espressa (cfr. ex multis Cass 3099/00 - 3282/99-5084/99). Cassato il provvedimento impugnato, sarà onere del Giudice del rinvio esaminare nuovamente l'opposizione decidendola nelle forme imposte dalla legge. 3 Tale Giudice deve essere individuato nel Tribunale competente: da un canto, posto che l'Ufficio del PR è stato soppresso dal 2.6.99 per effetto degli artt. 1-49-132-133 - 247 D.Leg. 51/98 e, dall'altro canto, avendo riguardo alla inapplicabilità, per effetto dell'art. 5 c.p.c., della competenza del G.d.P. ripristinata dall'art. 98 del D.Leg. 507/99 (art. 22 bis L. 689/81) e come assai di recente affermato da questa Corte (S.U. 561/00). Sarà onere del Giudice del rinvio regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia - anche per le spese al Tribunale di EV. lorar lamene Così deciso in Roma il 18.12.2000 II Cons.est. il Presidente CANCELLERIA IL CANCELLIERE 2001 Maria Di Nuzzo DEPOSITATA FEB 1 2 l IL CANCELLIERE g g I O A O L T Maria Di Nuzzo M L A окто M Z O O Z B I C R E ° O 2 E T 8 N U 6 2 O A 1 I I Z . A T T R N R A T E S I 3 I E L 4 . N G G E N O I E R S 8 D S 8 A - O 1 E D - C R 8 S E I 2 O T R . V N R A A E . F L P S . L E D A A