Sentenza 17 luglio 2009
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine minimo di venti giorni, stabilito dall'art. 601, comma quinto, cod. proc. pen., per la notifica dell'avviso al difensore, non integra una nullità assoluta ed insanabile, ma una nullità relativa che deve essere dedotta nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/07/2009, n. 35883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35883 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/07/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1566
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 22116/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT QU N. IL 15/10/1955;
avverso SENTENZA del 16/12/2008 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE Andrea;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. ROTONDI Luigi.
OSSERVA
La Corte d'appello di Napoli con sentenza 16.12.2008 confermava la decisione del tribunale di Benevento (sez. di Guardia Sanframondi) in data 16.12.2005 con la quale AN QU era stato ritenuto responsabile del reato di ingiuria e condannato alla pena di Euro 100,00 di multa, oltre al risarcimento del danno, a favore della parte civile costituita, da liquidare in separata sede. Era emerso che l'imputato - all'epoca vicesindaco del Comune di Cerreto Sannita - mentre si trovava nei locali del municipio in attesa di parlare col segretario comunale, vedendo giungere il sindaco, IA Francesco, pronunciava la frase: "È arrivato un altro scemo".
La responsabilità era stata affermata in base alle dichiarazioni della persona offesa - lineari e puntuali - che avevano trovato riscontro, anzitutto, nella deposizione del teste NZ AN, dipendente comunale.
La Corte territoriale sottolineava la particolare attendibilità di tale testimonianza, perché resa da soggetto - dipendente comunale - il quale, all'epoca della deposizione, si trovava ad avere come sindaco l'attuale imputato.
Veniva, inoltre, considerato che il teste De ZO, segretario comunale - pur non avendo udito la frase in quanto chiuso nella sua stanza - aveva dichiarato che il IA, appena entrato, "alterato e stravolto", gli aveva narrato l'accaduto; il teste precisava che il IA gli aveva riferito che la locuzione era del seguente tenore: "mò arriva (o sta arrivando o è arrivato) pure questo fesso".
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato il quale premette che si era trattato di un equivoco, avendo l'imputato, nell'immediatezza del fatto, spiegato al IA che l'espressione non si riferiva a lui.
Denuncia, quindi, nel primo motivo, violazione della disposizione di cui all'art. 601 c.p.p., comma 5, deducendo che l'avviso al difensore della data fissata per il giudizio d'appello (16.12.2008) era stato notificato il 27.11.2008 e quindi senza il rispetto del termine di giorni venti.
Deduce, nel secondo motivo, violazione della norma di cui all'art.606 c.p.p., lett. d) (mancata assunzione di prova decisiva).
Sostiene che - benché in primo e secondo grado fosse stata sollecitata l'escussione dell'ing. NE NG, il quale "avrebbe ulteriormente smentito sia la parte lesa, avv. IA, sia il suo amico testimone dott. NZ AN" - inopinatamente la testimonianza non era stata ammessa. Denuncia, nel terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il fatto che i giudici di merito, di entrambi i gradi, avessero ritenuto "meno attendibili" i testi addotti dalla difesa, rispetto a quelli presentati dall'accusa. Assume, al riguardo, che non erano state valutate in modo appropriato alcune deposizioni, "non cogliendo neppure varie contraddizioni". Deve premettersi che - tenuto conto dei rinvii del dibattimento, accordati per impedimento dell'imputato o del difensore - il termine massimo di prescrizione non risulta ancora spirato. Ciò premesso, va osservato che i motivi sono destituiti di fondamento ed il ricorso deve, pertanto, esser rigettato con le conseguenze di legge.
Con riguardo alla prima ragione di doglianza deve rilevarsi che, in tema di giudizio d'appello, l'inosservanza del termine minimo di giorni venti stabilito dall'art. 601 c.p.p., comma 5, per la notifica dell'avviso al difensore, non integra una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art.179 c.p.p., ma una nullità relativa che deve essere dedotta nel termine di cui all'art. 491 c.p.p. con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez. 5^ n. 17694/09 del 18/2/09). Relativamente al secondo motivo di impugnazione è sufficiente rilevare che la testimonianza del NE non è stata ammessa avendo i giudici di merito, di entrambi i gradi, verificato che il predetto non era stato presente ai fatti, intervenendo subito dopo. Ed in tale situazione palesemente non è configurarle il vizio denunciato. Il terzo motivo propone una censura in punto di fatto della decisione impugnata.
La sentenza ha puntualmente argomentato in ordine all'attendibilità dei vari testi, mentre il ricorrente, mediante personali deduzioni, pretenderebbe, dal giudice di legittimità, una diversa valutazione di circostanze già adeguatamente apprezzate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009