Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
È legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza motivata adducendo l'intrasportabilità dell'imputato detenuto, se l'assenza di questi sia dipesa dal suo rifiuto di salire a bordo dell'autoveicolo predisposto per la traduzione, sul presupposto, non giustificato da alcun certificato medico, dell'incompatibilità con il suo stato patologico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2007, n. 40846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40846 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 09/10/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 959
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 016979/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM GI N. IL 18/01/1960;
avverso SENTENZA del 30/03/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 3 Febbraio 2003 il Tribunale di Prato dichiarava RO PP colpevole del reato di truffa per aver stipulato un contratto di locazione di un immobile con RR KU AI ed incassato la somma di L.
2.250.000 a titolo di cauzione, senza più rilasciare l'immobile ed eludendo con pretesti non veridici ogni tentativo del RR di contattarlo. Per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro cento di multa.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza 30 Marzo - 28 Aprile 2005. Proponeva ricorso per cassazione l'RO, deducendo:
1) la violazione dell'art. 420 ter cod. di rito, perché la Corte non aveva concesso il rinvio dell'udienza richiesto a causa dell'intrasportabilità dell'imputato, detenuto presso la casa circondariale di Pistoia, per mancanza di un mezzo di locomozione compatibile con la patologia da cui egli era affetto. 2) La manifesta illogicità della motivazione e il travisamento del fatto, nell'escludere che l'imputato avesse il possesso dell'immobile, sebbene lo avesse conseguito in forza di un contratto preliminare di compravendita stipulato oltre dieci anni prima, nel 1989.
3) La falsa applicazione dell'art. 640 c.p., dal momento che l'omessa consegna delle chiavi dell'immobile costituiva solo un inadempimento civile.
All'udienza del 9 Ottobre 2007 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 420 ter cod. di rito, perché la Corte non aveva concesso il rinvio dell'udienza richiesto a causa dell'intrasportabilità dell'imputato, detenuto presso la casa circondariale di Pistoia.
Il motivo è manifestamente infondato, avendo la corte congruamente motivato il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, dato che l'assenza dell'imputato era dipesa dal suo rifiuto di salire sul furgone destinato alla traduzione, da lui stesso ritenuto inadeguato, senz'alcun certificato medico di conferma.
Con gli ulteriori due motivi, da esaminare congiuntamente attesa l'affinità di contenuto, il ricorrente censura l'accertamento di responsabilità per il reato di truffa, negando che non vi fosse stata alcuna volontà decettiva nel concedere in locazione un appartamento, di cui aveva effettivamente la disponibilità in forza di un contratto preliminare: cosicché l'omessa consegna al conduttore costituiva mero inadempimento contrattuale. I motivi sono manifestamente infondati.
È vero che il contratto di locazione non presuppone necessariamente la proprietà della cosa da parte del concedente, ma solo il diritto di trasmetterne la detenzione qualificata;
ed è anche esatto che tale situazione di diritto possa conseguire ad un contratto preliminare di compravendita che sia caratterizzato dall'anticipata immissione in possesso (Cass. civile, sez. 2^, 22 Luglio 2003, n. 11415; Cass. civile, sez. 2^, 13 Luglio 1993, n. 7690). Ma, nella specie, la Corte d'appello di Firenze ha escluso, appunto, che il contratto preliminare consentisse l'immediata immissione in possesso del bene;
ed inoltre, la conferma dell'intento truffaldino ab initio è stata correttamente desunta dal comportamento dell'RO che, ottenuto dal RR il pagamento della somma di L.
2.250.000 all'atto della stipulazione, non solo mai consegnò le chiavi dell'immobile, ma eluse sistematicamente le legittime richieste del conduttore, adducendo giustificazioni false e pretestuose, sintomatiche della sua mala fede.
Non vi sono vizi di illogicità nell'iter argomentativo suddetto;
ne' possono trovare ingresso in questa sede le difformi valutazioni di merito prospettate dal ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2007