Art. 19. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) facolta' per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;
b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e quelli di eta' non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonche' le persone indicate nell' articolo 433 del codice civile , purche' conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
c) commisurazione dell'imposta alla capacita' contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da essi posseduti;
d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potra' essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con piu' di 65 anni a ciascuno dei quali e' comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potra' comunque dar luogo ad un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avra' particolare riguardo alla capacita' contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche, o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovra' garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone che a regime non eccedera' la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;
e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;
f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonche' per il coordiamento delle norme in vigore, relative all'accertamento alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso ed ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.
2. ((...)) il Governo invia per il parere, anche per singole parti omognee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all' articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nella composizione stabilita dall' articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 . La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni, e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1.
a) facolta' per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;
b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e quelli di eta' non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonche' le persone indicate nell' articolo 433 del codice civile , purche' conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
c) commisurazione dell'imposta alla capacita' contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da essi posseduti;
d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potra' essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con piu' di 65 anni a ciascuno dei quali e' comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potra' comunque dar luogo ad un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avra' particolare riguardo alla capacita' contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche, o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovra' garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone che a regime non eccedera' la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;
e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;
f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonche' per il coordiamento delle norme in vigore, relative all'accertamento alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso ed ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.
2. ((...)) il Governo invia per il parere, anche per singole parti omognee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all' articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nella composizione stabilita dall' articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 . La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni, e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1.