Sentenza 13 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2001, n. 7989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7989 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTEE 7989/0 1 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 12356/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron.
0.18420 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere- Rep. Consigliere Ud.01/03/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere- c.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: OL IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO BUZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO;
- intimato avverso la sentenza n. 7154/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/04/00 R.G.N. 115639/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1004 consiglio il 01/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio -1- TOFFOLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso: chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IT AZ adiva il Pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro lamentando che l'indennità di buonuscita non gli era stata tempestivamente corrisposta dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato, di cui chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 3.303.951, a titolo di interessi e rivalutazione, oltre gli interessi e la rivalutazione maturati su detta somma dal 25.8.1995, data di pagamento della suddetta indennità. La convenuta resisteva alla domanda. Entrata in vigore la disciplina sul giudice unico di primo grado, il giudice unico del Tribunale di Roma, dopo aver proceduto d'ufficio al rilievo dell'eccezione di incompetenza territoriale, pronunciava sentenza dichiarando la propria incompetenza e indicando come competente il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro. A sostegno di tale pronuncia il Tribunale di Roma aderiva all'interpretazione del secondo comma dell'art. 413 c.p.c., secondo cui esso prevede solo due fori speciali ed esclusivi, alternativamente concorrenti, rappresentati il primo dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro e il secondo dal foro del luogo in cui si trova l'azienda oppure da quello in cui si trova la dipendenza aziendale, a seconda che la controversia riguardi lavoratore addetto, alla data dell'introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto, alla sede principale o alla dipendenza, con esclusione quindi della eventuale facoltà della parte attrice di optare tra il foro dell'azienda e quello della dipendenza. Riteneva pertanto rilevante la circostanza che il ricorrente aveva lavorato presso il dipartimento territoriale di Palermo della medesima azienda ed escludeva l'idoneità a radicare la competenza presso il giudice adito la circostanza che in Roma pacificamente avesse sede la società convenuta. A tal fine non assumeva rilievo neanche, in relazione al foro della instaurazione del rapporto, la circostanza che all'epoca le Ferrovie dello Stato costituivano una pubblica amministrazione e che gli atti di nomina del personale erano adottati in Roma. Doveva infatti ritenersi che il rapporto di pubblico impiego si costituisce effettivamente 3 1 solo quando il nominato si presenta presso la sede assegnatagli per prendere servizio. Nella specie anche tale criterio di collegamento valeva a indicare come competente il foro di Palermo, in reazione all'ubicazione delle articolazioni ferroviarie presso cui il lavoratore era stato addetto. Contro detta sentenza ha proposto regolamento di competenza il AZ. La società intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce che l'art. 413 c.p.c. va interpretato - alla luce dell'evoluzione nel tempo della normativa sulla competenza per le cause di lavoro, dei lavori preparatori, della ratio legis di lasciare al ricorrente, in genere coincidente con il lavoratore, un'ampia libertà nella scelta del foro presso cui radicare la controversia (in relazione alle più diverse esigenze e a fattori contingenti rimessi di volta in volta alla valutazione del lavoratore medesimo), e sulla base dello stesso tenore letterale della disposizione (nonché del richiamo in via sussidiaria del solo foro generale delle persone fisiche e non anche di quello delle persone giuridiche) - nel senso della concorrente dell' alternatività dei tre fori ivi indicati, compreso quello della sede azienda, a prescindere dalla circostanza dell'adibizione alla stessa del lavoratore. Ne consegue la competenza del Tribunale di Roma, città in cui è sita la sede legale ed effettiva del datore di lavoro. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha recentemente ribadito che i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c. per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato sono tre: quello del luogo in cui è sorto il rapporto, quello del luogo dove si trova l'azienda, e quello della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso cui egli prestava la sua attività alla fine del rapporto, senza che gli ultimi due possano intendersi compendiati unitariamente in quello dello svolgimento della prestazione lavorativa e senza che sia dato argomentare diversamente né in base al 4 disposto dell'art. 1 1. 11 febbraio 1992 n. 128 (che ha aggiunto all'art. 413 c.p.c. l'attuale quarto comma), relativo ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., né in base a quello dell'art. 40 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (che ha aggiunto all'art. 413 gli attuali quinto e sesto comma), relativo alle controversie relative al pubblico impiego, attesa la peculiarità delle situazioni ivi regolate (Cass. n. 1190/1999), dando continuità a quell'orientamento che, già precedentemente seguito anche dalla giurisprudenza di legittimità, era stato posto in dubbio da alcune sentenze (Cass. n. 2618/1996 e Cass. n. 4683/1997), ma era stato poi riproposto in più recenti pronunce, sulla base di un nuovo approfondito esame della questione (Cass. n. 5356/1998, Cass. n. 5704/1998, e Cass. n. 10465/1998). In adesione a questa giurisprudenza, va rilevato che la competenza del foro di Roma, adito nella specie, non è validamente contestabile, essendo pacifico e notorio che in Roma si trova la sede dell'azienda già datrice di lavoro, le Ferrovie dello Stato s.p.a. Conseguentemente, in accoglimento del proposto regolamento, va annullata la sentenza impugnata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro di primo grado. Vi sono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, stante la non imputabilità alla società intimata - che neanche ha resistito al proposto regolamento di competenza - della pronuncia declinatoria della competenza.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Roma quale giudice del lavoro;
compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 1° marzo 2001. PRESIDENTE✗L PRES I IL CONSIGLIERE EST. D , A Ropis be UunisКормо SALES THEM. S O 0 S L 1 L A . T O T , B 3 R A I 3 S 'A D E 5 L P L . A S E T I N S D N O I G 3 IL CANCELLIERE S P 7 O - M N Depositato in Cancelleria I A -8 E S D A 1 I E 1 D oggi, 13 GIU. 200113.GIU. , A E O E T O R G T T N T E IS G I S E G R E IL CANCELLIERE L I E D P A O L 5