Sentenza 14 aprile 2015
Massime • 1
Lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l'esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile. (Fattispecie in tema di concorso in usura, nella quale la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente nei confronti del ricorrente, che sosteneva di essere stato costretto a porre in essere la condotta ascrittagli per il timore che il concorrente nel reato, del quale era anch'egli vittima di usura, ponesse all'incasso alcuni assegni, che in precedenza aveva ricevuto a garanzia del debito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2015, n. 19714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19714 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/04/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 797
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 47425/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC NN;
avverso la sentenza 11.3.13 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Manna Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore - Avv. Menichino Giovanna, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 11.3.13 la Corte d'Appello di Milano confermava - per quel che rileva nella presente sede - la sentenza 23.1.09 con cui il GIP del Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato la penale responsabilità di CC NN per il delitto di concorso in usura con Di RT UA ai danni di LL AS e rideterminava la pena in anni 2 di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa.
Tramite il proprio difensore CC NN ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) difetto dell'elemento soggettivo del reato di usura, essendo stato costretto il ricorrente a concorrervi per assecondare le richieste del Di RT, di cui lo stesso CC era vittima, ed evitare che questi mettesse all'incasso gli assegni consegnatigli;
b) mancata riqualificazione del reato di usura come favoreggiamento reale, non avendo il ricorrente tratto alcun vantaggio dalla condotta addebitatagli;
c) eccessività della pena, anche avendo riguardo a quella irrogata al Di RT, colpevole di numerosi reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il motivo che precede sub a) confonde l'elemento soggettivo del delitto di usura - che è del tipo del dolo generico - con il movente del reato e con i presupposti per l'applicazione dell'esimente dell'art. 54 c.p. Quest'ultima è, ad ogni modo, incompatibile (anche a voler, in astratta ipotesi, supporre che l'asserzione del ricorrente risponda al vero) con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo, oltre ad essere applicabile soltanto a situazioni di pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile: tale non è il rischio della messa all'incasso di assegni in precedenza consegnati all'atto della pattuizione di interessi usurari, trattandosi di pericolo di danno al patrimonio e non alla persona, volontariamente cagionato dal soggetto attivo che, in precedenza, abbia negoziato interessi usurari nel chiedere un prestito e che è altrimenti evitabile (denunciando in sede penale l'usuraio).
2- Il motivo che precede sub b) è manifestamente infondato perché il delitto di favoreggiamento reale p. e p. ex art. 379 c.p. postula che il soggetto attivo non concorra nel delitto presupposto ("Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato ..."), mentre nel caso di specie all'odierno ricorrente è stato contestato proprio il concorso nel delitto di usura.
3- Il motivo che precede sub e) si colloca all'esterno del perimetro di cui all'art. 606 c.p.p., poiché i vizi in esso previsti sono sempre interni al provvedimento impugnato (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 1^ n. 4875 del 19.12.12, dep. 31.1.13). Pertanto, non sono deducibili come motivo di ricorso per cassazione ipotetiche disparità di trattamento nella determinazione della pena rispetto ad altri coimputati e/o ad altri casi più o meno analoghi.
4- All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento;
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015