Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2002, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL0 1 002 /0 2 IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- R.G.N. 16973/99 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 2607 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. 282 - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 08/11/01 - Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da:
1.55 per diritti 2.8. GEN 2002: LI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPEROBERTO EUFRATE, difesa dall'avvocato €1,55 1.3000 COPPOLA, giusta delega in atti;
B CANCELLERIA ricorrente
contro
DH676672 AN FO NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato FALCETTA, che lo difende, giusta delega in MARCELLA atti;
controricorrente 2001 la sentenza n. 2099/98 della Corte d'Appello 1487 avverso -1- di ROMA, depositata il 17/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato FALCETTA Marcella, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 7 agosto 1989 NA NA, proprietaria di un'unità immobiliare condominiale, affermò che RI LI, proprieta- ria di altra unità immobiliare contigua, in occasione della ristrutturazione di quest'ultima, aveva aumentato le dimensioni della conduttura che allaccia un suo bagno alla fogna passando in un suo scantinato;
e inoltre che aveva effettuato altri lavori che avevano aggravato tale servitù; chiese la sua con- danna a ridurre in pristino stato i luoghi, e il risarcimento dei danni. RI LI si costiuì e chiese il rigetto della domanda, denun- ziandone il carattere emulativo. Istruita la causa, ed acquisita una consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale, con sentenza del 22 maggio 1995, condannò RI LI a ri- durre alle precedenti dimensioni una parte della conduttura che aveva sosti- tuito, avendo accertato che tale parte, dopo i lavori da lei effettuati, sporgeva nello scantinato di NA NA più che in precedenza. NA NA propose appello, e lamentò che il Tribunale non aveva preso in considerazione l'altra sua domanda, quella con cui aveva chiesto la condanna della convenuta alla rimozione del un tubo di scarico di un nuovo bagno da lei realizzato nel suo appartamento, che aveva abusiva- mente installato nello scantinato. RI LI chiese il rigetto dell'appello, sostenendo che tale tubo di scarico era preesistente ai lavori che recentemente aveva effettuato. (n. 2099 del 17 giugno 1998) ha accolto tale gravame. h La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe Ha in particolare affermato, sulla scorta di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio, che la nuova tubatura di scarico sporge nella proprietà NA più di quella preesistente ai lavori di recente effettuati da RI LI, e che comunque il proprietario ha il diritto alla rimozione dei manufatti eseguiti nel suo immobile senza titolo, come per l'appunto nella specie. RI LI ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per tre motivi. NA NA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso RI LI denunzia violazione ed errata applicazione dell'art. 1027 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3; riconosce l'esattezza del principio di diritto affermato dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza impugnata, ossia "che non si possono immettere opere costituenti nuova servitù nella proprietà altrui, senza titolo valido", ma contesta l'applicabilità di tale principio nel caso di specie, sostenendo che era necessario preliminarmente accertare “se la dedotta servitù fosse o meno nuova o preesistente ma aggravata, e se la relativa domanda in appello fosse ripetitiva o innovativa di quella svolta in primo grado". Tale motivo di ricorso è inammissibile, perché con esso non si denunzia una violazione di legge, ma si censura la soluzione data dal giudi- ce del merito a questioni di fatto, quali sono per l'appunto l'interpretazione della domanda, la configurabilità di un aggravamento di una preesistente servitù, ovvero di atti idonei a costituirne una nuova. Con il secondo e terzo motivo di ricorso RI LI censura la sentenza impugnata per aver affermato che la domanda di NA NA, che ha poi accolto, era stata ritualmente proposta in primo grado, denun- ziando omissioni e contraddittorietà della motivazione al riguardo. La censure sono infondate. La Corte d'appello di Roma ha ben evidenziato nella sua sen- tenza che con l'atto introduttivo della lite NA NA aveva non solo af- fermato che RI LI, riparando la conduttura di scarico di un suo ba- gno, ne aveva sostituito una parte, aumentandone le dimensioni, ma anche che, costruendo un nuovo bagno, aveva effettuato lavori che avevano aggra- vato la preesistente servitù. Ed ha inoltre rilevato che con l'atto introduttivo della lite RI LI aveva chiesto la condanna della convenuta "alla ridu- zione in pristino" del suo scantinato, e alla "eliminazione delle opere" che tale aggravamento avevano determinato. La Corte Territoriale ha in tal modo adeguatamente dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto che RI LI aveva ragione di dolersi del fatto che il giudice di primo grado, che si era limitato a condannare la convenuta a far in modo che la sostituzione di parte della preesistente con- duttura non determinasse un suo maggior ingombro, non aveva accolto la restante parte della domanda, pur essendo emerso, in sede di consulenza tecnica, che NA NA, nella costruzione del nuovo bagno, aveva intro- dotto nello scantinato un nuovo tratto di conduttura più sporgente della pre- в sistente, ed anzi, addirittura, "in bella vista". Le spese seguono la soccombenza. 3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna RI LI a rifondere a NA NA le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 176.300/€91,05), oltre lire 2.000.000 per onorari. (ело 32,91) Roma, 8 novembre 2001 Il presidente (Franco Pontorieri) L'estensore (Carlo Cioffi) Then 1097 129,11 IL CANCELLERE C1 Franca Catania 456T 20,66 TOT. 149,77DEPOSITATO IN CANCELLERIA "GEN ZUUZ Roma LOANELLIERE C1 Franc 200 4 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dota 2 an. 17.126. 149,77 NOVE/77.) CENTORU (euro Carvizi F. Grecia DI FLIPPO) Responsabile Cervizio Atti Gi alari Dr. M. RACETCHIN