Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, anche in costanza del rapporto, dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità, come nelle aziende agricole con oltre cinque dipendenti; l'onere di provare il requisito occupazionale grava sul datore di lavoro che eccepisca la decorrenza del termine di prescrizione.
Commentario • 1
- 1. Unità produttivaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11793 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LU TA, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Vito Napoli del foro di Catania, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EN AT, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Virga del foro di Catania, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Caltagirone in data 30 novembre 1998, n. 198 (R.G.N. 739/1997);
udita, nella pubblica udienze tenutasi il giorno 21/3/2002, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Adolfo Zini, per delega dell'avv. Emilio Vito Napoli;
udito il Pubblico Ministero, nelle persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 novembre 1998 il Tribunale di Caltagirone, rigettando entrambi i gravami proposti da UC IT, titolare di azienda agricola, e da UC NA, già dipendente, confermava la decisione del 5 agosto 1997 con cui il locale Pretore del lavoro aveva condannato il datore di lavoro alla corresponsione della somma di lire 28.154.861 per differenze paga, 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute e t.f.r., oltre rivalutazione ed interessi, in favore del lavoratore in relazione all'attività di conducente di macchine agricole svolta dal 1^ marzo 1991 al 2 gennaio 1994.
Osservava il Tribunale che: non era prescritto il diritto alla retribuzione dell'NA in quanto questi, trattandosi di situazioni connesse a rapporto non caratterizzato da stabilità, ne aveva chieste tutela tempestivamente alla sua cessazione;
in particolare, le dichiarazioni dei testi escussi avevano confermato l'intervenuta stipulazione tra le parti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
circa il "quantum" delle pretese, il giudice di primo grado aveva utilizzato il CCNL degli operai agricoli soltanto come parametro di raffronto, ai fini della determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. UC IT ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l'NA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità, del ricorso per cassazione formulate dalle difesa del controricorrente sul rilievo della mancata indicazione delle norme di diritto su cui i motivi sono fondati. Tale omissione è infatti, nella specie, irrilevante poiché dal loro esame - come di seguito si vedrà - emergono con chiarezza i profili di censura addotti onde il sostanziale rispetto da parte del ricorrente del precetto di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. Il ricorso va quindi dichiarato ammissibile.
Con il primo motivo, denunciandosi violazione, falsa ed erronee applicazione dell'art. 35 legge n. 300 del 1970, degli artt. 1 e 6 della legge n. 230 del 1962 e delle norme sulla prescrizione tra cui l'art. 2955 c.c., si censura l'impugnata sentenza perché, a parte l'errore in cui è incorsa sul numero di lavoratori sufficiente ai fini della stabilità del rapporto intercorso con un imprenditore agricolo, non ha considerato che, trattandosi di lavoro stagionale - in linea del resto con la regola secondo cui tali rapporti sono a tempo determinato - la prescrizione era decorsa dalla data di cessazione delle relative prestazioni per i diritti maturati in una determinata stagione.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Privo del carattere di decisività è il primo profilo di censura poiché, se è vero che è stabile il rapporto di lavoro presso le aziende agricole con oltre 5 dipendenti, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, onde la decorrenza della prescrizione dalla data di maturazione dei crediti di lavoro (cfr, Cass., 23 giugno 1986, n. 4173), l'onere della prova circa il numero dei lavoratori occupati incombe su chi abbia eccepito il decorso della prescrizione. Ma tale dimostrazione non risulta sia stata fornita dal IT nel caso in esame.
È del pari infondata la doglianza di violazione degli artt. 1 e 6 della legge n. 230 del 1962 avendo le risultanze probatorie acquisite confermato, con riguardo al contenuto delle prestazioni e alle modalità di tempo e di luogo, che si era in presenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non di una serie di rapporti a tempo determinato, come di norma avviene nel settore agricolo (cfr. tra le tante, Cass., 26 giugno 1991, n. 7191). Con i motivi seconde e terzo, da esaminarsi congiuntamente, denunciandosi omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ed errata applicazione delle norme processuali sulla interpretazione della fase probatoria, si censura l'impugnata sentenze per non avere esaminato il motivo di appello sulla violazione del diritto alla personalità, e, comunque, per avere ritenute la durata indeterminate della prestazione lavorativa sulla base di una insufficiente valutazione del teste escusso e calcolato, dall'altro, le differenze retributive dovute al dipendente mediante una individuazione apodittica del CCNL applicato. Entrambi i motivi vanno rigettati perché infondati. Per quanto concerne la doglianza di omesso esame della questione denunciata in appello, involgente la violazione del diritto della personalità, se ne rileva la non decisività in relazione alla formulazione generica della stessa censura, in violazione del precetto di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. Nè hanno pregio le censure attinenti alla determinazione dei diritti fatti valere dal lavoratore ed alla loro misura. In primo luogo la valutazione dell'attendibilità del teste in ordine alle dichiarazioni rese sulla durata e modalità della prestazione lavorative è rimessa al sovrano apprezzamento del giudice di merito che è libere di attingere il proprio convincimento a quelle prove o risultanze di prove ritenute più idonee alla formazione dello stesso (cfr., Cass., 7 novembre 2000, n. 14472; 10 maggio 2000, n. 6023). Sulla determinazione della misura delle singole spettanze è appena il caso di ricordare che è consentito al giudice di merito di individuare il CCNL del settore e di applicarlo in via mediata come parametro, ex art. 36 Cost., per la individuazione della giusta retribuzione nei casi - come nella specie - di mancata adesione delle parti alla contrattazione collettiva (vedi Cass, 15 novembre 2001, n. 14211; 10 agosto 2001, n. 11027; 21 ottobre 2000, n. 13941). Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede.
Il ricorso deve essere perciò rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in EURO 9,44 oltre EURO 2.000,00 (duemila/00) per onorari in favore del controricorrente.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002