Sentenza 6 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2002, n. 6461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6461 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
E Ce 71570 6 N 8 O تے 9 I 1 Z / BBLICA ITAL N 4 A / - R 6 T 2 B I 06-4 6 1 /02 S . . I R R L . A G L P T . E A N NOME DEL POP U D R . B I L B E A R A T D D T A ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I I 1 S E Oggetto R 3 N T 1 E E N S . T E SEZIONE TRIBUTARIA I Tributaria N S A A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente - R.G.N. 18854/00 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Rel. Consigliere Cron. 18423 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep . Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 31/01/02 Consigliere - Dott. Giuseppe FALCONE C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 71570 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 10 dal Sig. presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che per diritti € 0,7+ rappresenta e difende ope legis;
18 MAG. 2002 IL CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
STRINO AMALIA;
- intimata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avversO la sentenza n. 252/99 della Commissione Richiesta copia studio i Pson1 dal Sig. PSOn depositatatributaria regionale di CAMPOBASSO, per diritti € 2002 30/09/99; "F-8 MAGEZOBRE udita la relazione della causa svolta nella camera di 526 " -1- consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo IO IA, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione non L'Ufficio, spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione falsa applicazione degli e artt. 23, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del della legge 27 d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1935, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF 2 virtù dell'interpretazione autentica di cui dell' ILOR - in all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione deve essere M all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso 31/1/02 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons, Estensore for fo der live IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ZE IS _6 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi IN IS