Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
In caso di appello di sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione è competente a provvedere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare, ancorchè non abbia ancora emesso la sentenza che definisce il relativo procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2005, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/11/2005
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1143
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 006530/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS TO, N. IL 15/09/1972;
avverso ORDINANZA del 09/11/2004 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
SS AL è stato condannato all'ergastolo dalla Corte di assise di Catania.
Il 19/07/2003 la Corte di Assise di appello della stessa città ha emesso a carico dell'SS occ. in carcere per i reati per i quali era intervenuta la predetta condanna.
Avverso detta ordinanza ha avanzato richiesta di riesame l'imputato e il T.d.R. di Catania, con ordinanza 31/07/2003, ha confermato la misura coercitiva.
La prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza 16/04/2004, ha annullato con rinvio la decisione del Collegio cautelare (per ragioni attinenti alla mancata traduzione dell'SS alla udienza fissata per il procedimento di riesame).
Il T.d.R. di Catania, in sede di giudizio di rinvio, ha nuovamente confermato, con provvedimento 09/11/2004 oggi ricorso, la misura cautelare.
Con il (nuovo) ricorso, il difensore deduce:
- a) violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis e art. 291 c.p.p. in quanto, a seguito di condanna in primo grado, una nuova e autonoma misura cautelare può essere applicata solo dallo stesso giudice che ha emesso la condanna e non dal giudice di appello (se non con la sentenza di secondo grado e solo se si verifichino le condizioni ex art. 275 c.p.p., comma 2 ter). Invero solo il giudice che ha emesso la sentenza di condanna (in primo o secondo grado) può valutare la sussistenza delle esigenze cautelari che impongano la emissione di una nuova misura coercitiva (e non il semplice ripristino di preesistente misura). Nel caso in esame, il giudice di primo grado, pur pronunziando sentenza di condanna all'ergastolo, non ha emesso misura custodiale e non si comprende come possa averlo fatto il giudice di secondo grado, prima ancora di un'eventuale conferma della pronunzia di colpevolezza;
nessuna fonte normativa consente ciò, non potendo detta fonte essere individuata nell'art. 279 del codice penale, la quale fa parola del giudice che procede, ma che deve comunque essere coordinato con la successiva normativa di cui all'art. 275 c.p., commi 1 bis e 2 ter. Il giudice procedente, dopo una sentenza di condanna in primo grado, ai fini che qui interessano, deve intendersi proprio (e solo) il giudice che ha emesso la sentenza;
diversamente opinando, la emissione di provvedimento cautelare ad opera del giudice di appello - dopo la sentenza di primo grado, ma prima di quella di secondo - equivarrebbe ad un anticipato giudizio sulla impugnazione, da cui trasparirebbe un acritico orientamento sfavorevole all'imputato, con conseguente incompatibilità (ex art. 34 c.p.p.) del giudice che lo avesse emesso. La giurisprudenza citata dal T.d.R. non appare pertinente perché essa si riferisce a provvedimento cautelare emesso contestualmente alla sentenza di condanna, ovvero anche successivamente, ma sempre da parte del giudice che aveva emesso la condanna;
- b) violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 275 c.p.p., comma 1 bis, art. 274 c.p.p., lett. b) e c), art. 238 bis c.p.p., art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis e comma 2 ter c.p.p., in quanto, per quel che attiene alle esigenze cautelari, il T.d.R. si è limitato a rifarsi alle argomentazioni della Corte di assise di appello, affermando inoltre che SS, di fronte alla prospettiva di scontare la pena, avrebbe potuto darsi alla fuga, esprimendo dunque un giudizio non in riferimento a sintomi concreti, ma esclusivamente con riferimento all'entità della sanzione;
inoltre, per affermare la esistenza delle esigenze cautelari art. 274 c.p.p., ex lett. c), il T.d.R. fa riferimento a sentenze lontane nel tempo e non prende in considerazione le successive assoluzioni. In realtà poi non sussiste la contestualità delle esigenze cautelari art. 274, ex lettere b) e c), che sola può giustificare la emissione di nuova e autonoma ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis. Dunque, mentre il pericolo di fuga non può esser basato unicamente sulla entità della pena inflitta, ogni attuale collegamento con associazioni criminali è, come sopra chiarito, rimasto smentito. Resta viceversa il fatto che non sono state ricordate segnalazioni da parte della autorità di polizia e che è rimasto accertato che il ricorrente, pur dopo la condanna all'ergastolo, non si è spostato dalla sua abitazione, mentre la valutazione imposta dall'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, deve far riferimento a elementi sopravvenuti dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, sussistano le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lettere b) e c). Infine il T.d.R. ha tenuto conto esclusivamente della sentenza di primo grado emessa dalla Corte di assise e non anche delle deduzioni difensive contenute nei corposi motivi appello che hanno messo in evidenza la contraddittorietà e le manchevolezze della predetta sentenza. Un equo utilizzo degli atti processuali (sancito anche dall'art. 292 c.p.p., comma 2 bis e comma 2 ter) avrebbe richiesto valutazione - seppur sommaria - anche dei motivi di appello, al limitato fine di accertare la esistenza di esigenze cautelari. Sul punto viceversa, la motivazione è del tutto carente. La prima censura è infondata
L'art. 279 c.p.p. e l'art. 91 disp. att. c.p.p., individuano la figura del "giudice che procede" in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all'altro, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno con la loro trasmissione ad altro giudice (ASN 199806535 - RV. 212029; medesimo principio per quel che riguarda la revoca delle misure cautelari ha enunziato ASN 199103784 - RV. 186629).
Tanto ciò - è vero che si è ritenuto (ASN 199902436 - RV213204) che, in caso di avvenuta pronunzia di sentenza di condanna non ancora seguita da trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, la competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare appartiene all'organo giudicante che ha emesso la detta sentenza.
Nel caso in esame, la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado comporta necessariamente la competenza di quest'ultimo alla emissione di eventuale misura cautelare. Diversamente ragionando, dovrebbe giungersi alla conclusione che esiste una fase procedimentale nella quale nessun giudice sarebbe competente alla emissione del provvedimento di rigore, una sorta di blackout cautelare, che rappresenterebbe, evidentemente, un assurdo, intollerabile dal sistema.
Non si comprende poi perché la lettura dell'art. 275 c.p.p., commi 1 bis e 2 ter, dovrebbe orientare l'interprete in senso favorevole alla tesi sostenuta dal ricorrente. Invero il comma 1 bis di detto articolo, chiarisce quali criteri il giudice debba seguire nel caso in cui intenda emettere una misura cautelare contestualmente a una sentenza di condanna (ma non limita certamente il potere del giudice di emettere detta misura nel corso del procedimento), il comma 2 ter di detto articolo, chiarisce che, nel caso di condanna in appello, le misure cautelari vanno emesse contestualmente alla pronunzia della sentenza (ma, ancora una volta, non inibisce la emissione medio tempore della misura stessa). D'altronde, se nella fase delle indagini preliminari, la misura cautelare, in presenza dei presupposti legittimanti, può sempre essere emessa, non si vede perché altrettanto non debba essere possibile nella fase dibattimentale, nella fase, vale a dire, in cui il giudice ha (o ha avuto) a disposizione elementi ben più concludenti sui quali basare il suo convincimento in ordine alla fondatezza della ipotesi di accusa.
Non ha infine pregio l'argomento in base al quale il giudice di appello, il quale emetta una misura cautelare prima di aver conosciuto il merito della causa;
verrebbe, per ciò solo, a versare in stato di incompatibilità; tanto non è previsto dall'art. 34 c.p.p., ne' sarebbe compatibile con la logica del sistema, il quale attribuisce alle decisioni cautelari la natura di deliberazioni assunte rebus sic stantibus, di deliberazioni, vale a dire, che rispecchiano una vantazione indiziaria in itinere e, come tali, incapaci di pregiudicare il merito del processo.
Anche la seconda censura è infondata.
Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 34537 del 2001 (ric. Litteri, RV. 219600) hanno dettato i criteri che devono essere seguiti per il ripristino della custodia cautelare in caso di sopravvenuta condanna in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini. Il caso sottoposto all'esame di questo Collegio è, in realtà, diverso, in quanto l'SS non risulta essere stato scarcerato ai sensi degli artt. 303 e 308 c.p.p.; e tuttavia talune direttrici ermeneutiche della predetta sentenza possono essere seguite, atteso che le due situazioni presentano alcuni aspetti comuni (la pronunzia di una sentenza di condanna nei confronti di un imputato libero, la conseguente necessità di valutare la sussistenza di esigenze cautelari, sopravvenute al giudizio o perduranti in pendenza dello stesso, la particolare incidenza che può avere il concreto rischio che l'imputato - di fronte alla prospettiva di scontare una pena elevata - si dia alla fuga).
Ebbene il T.d.R., sul punto, ha ampiamente motivato. Innanzitutto il Collegio cautelare ha posto in evidenza la concreta sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, deducendolo dalla personalità dell'imputato (già condannato per gravissimi reati), nonché dalla natura abietta dei motivi che lo portarono a commettere il delitto per il quale ha riportato condanna all'ergastolo e dal contesto mafioso nel quale detto crimine fu ideato e portato ad esecuzione. In secondo luogo, ha evinto il pericolo di fuga, non solo dalla entità della pena cui l'SS è stato condannato (ergastolo), ma anche dal - sopra ricordato - profondo inserimento del predetto in una struttura criminosa, potente e ramificata, e, come tale, in grado di fornire appoggio e "assistenza" ai suoi adepti. Il fatto poi che fino alla pronunzia della condanna l'imputato sia rimasto inerte è stato oggetto di adeguata vantazione da parte del T.d.R., che ha - certo, non illogicamente - osservato che, solo dopo la condanna in primo grado, si è concretizzata la possibilità di scontare la massima sanzione. Il ricorso dunque deve essere rigettato. Al rigetto consegue condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2006