Articolo 124 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238
Articolo 123Articolo 125
Versione
1 gennaio 1940
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Versione
30 marzo 2001
Art. 124.

Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente.
((12)) ------------ AGGIORNAMENTO (12)
Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14 , 16 , 25 , 29 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 59 , 60 , 124 , 125 , 134 , 136 , 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ".
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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