Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14883 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
C.C. 64979 REPUBBLICA ITALIANA DA REGISTRAZIONENOME DEL P OLO Į HE SUPREMA DI CASSAZIONE 26/4/1986 1:48 /03 AI SENSI DELADER TERIA TRIBUTARIA ESENTE ALL. Oggetto 131 TAB. N. SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 11181/99 SACCUCCI Dott. Bruno Consigliere Cron. 30067 Dott. Massimo ODDO MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud.09/01/03 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA sul ricorso proposto da: 64979 N. - MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente x 85 - e da UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE PONTEDERA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 2003 e difende ope legis;
ricorrente 42 -1-
contro
SKYE SRL FALLITA;
intimato avversO la sentenza n. 49/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 07/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito l'Avvocato ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia ha ad oggetto l'impugnazione proposta dalla società Skye s.r.l. di Cascina, poi fallita, avverso gli avvisi di accertamento emessi a suo carico ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni 1989, 1990 e 1991 dall'Ufficio Imposte Dirette di Pontedera. Le commissioni tributarie di primo e di secondo grado accoglievano l'impugnazione della contribuente, ritenendo che gli errori di contabilità rilevati dall'Ufficio avessero carattere unicamente formale e non coordinati tra i loro ai fini dell'evasione fiscale, e che la determinazione delle percentuali di ricarico fosse inattendibile. Avverso la pronunzia, in data 18 marzo / 7 aprile 1998, della Commissione Tributaria Regionale della Toscana propone ricorso per cassazione la Amministrazione finanziaria basandosi su due motivi di impugnazione. La società intimata non si è costituita in questa fase di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione n.600/1973, nonchédell'art.39, lett. d), deld), del D.P.R. n.600/1973, l'insufficiente motivazione della decisione. Ribadisce a questo proposito che l'Ufficio aveva ricostruito i ricavi sulla base di presunzioni semplici sulla base appunto и dell'art.39, lett. d), del D.P.R. n.600/1973, e sottolinea, in particolare, che la percentuale di ricarico applicata per il 1991 era proprio quella rilevata dal confronto tra le fatture di acquisto ed i prezzi di vendita di quell'anno.
2. Con il secondo motivo l'Amministrazione eccepisce un diverso profilo di insufficienza della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n.4, c.p.c. La Commissione Tributaria Regionale si sarebbe sottratta all'onere della motivazione, limitandosi a confermare la decisione del primo giudice senza svolgere nessuna attività processuale.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. I due motivi, connessi tra loro, possono essere trattati unitariamente. Le critiche della ricorrente sono fondate in particolare per quel che concerne il punto della carenza di motivazione. Nel merito i rilievi proposti investono, per la verità, circostanze di fatto come le percentuali di ricarico, la loro attendibilità, la loro corrispondenza all'id quod plerumque accidit. Proprio perché si tratta di questioni di fatto le valutazioni su questi punti di per se stesse non sarebbero più suscettibili di a riesame in questa sede di legittimità, a condizione, però, di essere sorrette da una motivazione adeguata. Nel caso di specie, però, la breve motivazione di merito della commissione tributaria regionale si limita ad affermazioni generiche e prive di riscontro. Si tratta, in realtà, di poche righe, in cui si legge che dall'esame degli atti si ricaverebbe che i rilievi dell'Ufficio avrebbe riguardato soltanto inadempienze di carattere formale e non finalizzate all'evasione fiscale, e che la ricostruzione dei maggiori redditi annuali sarebbe stata effettuata sulla base di percentuali di ricarico non attendibili, dedotte presuntivamente da un altro periodo d'imposta. Non viene spiegato specificamente quali erano quelle inadempienze, e perché avrebbero avuto un rilievo soltanto formale e non sostanziale, né perché non sarebbero state dirette ad un'operazione di evasione fiscale, né, infine perché le percentuali di ricarico sarebbero state inattendibili, non essendo necessariamente tali, in via logica, soltanto per il fatto di essere state elaborate in via presuntiva. Sono questi, del resto, i punti su cui si focalizzano i rilievi dell'Amministrazione ricorrente relativi alla insufficiente motivazione della decisione impugnata;
il ricorso a pag.2 lamenta appunto che i giudici di appello non avessero avuto alcuna motivazione migliore oltre quella di ritenere le inadempienze contabili della società "non finalizzate ad evasione fiscale" e la percentuale di ricarico determinata dall'ufficio "non attendibile". In realtà la motivazione su questi punti appare generica e stereotipata, e non permette di ricostruire il percorso logico attraverso cui il giudice è giunto a quella decisione.
4. Il ricorso perciò è fondato, e va accolto, sotto il profilo dell'insufficienza di motivazione. La sentenza del giudice d'appello deve essere cassata, e causa rinviata, per un nuovo esame da compiere alla luce dei principi di diritto riportati in questa motivazione, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso il 9 gennaio 2003 in Roma nella camera di consiglio della quinta sezione vivile. Il Consignere estensore Il Presidente (dr. Stefano Monaci) (dr.Bruno Soccucci) ИШ ИС བདུད་ DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -6 OTT 2003 IL CANCELLIERE CH Aruded Cavers IL CANCELLIERE C IN AC AI SA