Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, dopo avere disposto che il P.M. formuli l'imputazione, revochi tale provvedimento e disponga l'archiviazione del procedimento (nella specie, per intervenuta prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2010, n. 42137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42137 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 17/11/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1678
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 15744/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'LI AN, N. IL *22/06/1959* C/;
UA E\, N. IL *24/05/1935*;
NT IA NZ, N. IL *26/12/1935*;
avverso l'ordinanza n. 4814/2009 GIP TRIBUNALE di BARI, del 10/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/sentite le conclusioni del PG.
OSSERVA
Il difensore di UA SQ e NT AR CR, nella qualità di parti offese nell'ambito del procedimento a carico di D'LI AN propongono ricorso per Cassazione avverso il provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 10 marzo 2010, con il quale lo stesso Giudice revocava il provvedimento del 22 gennaio 2010 - mediante il quale, all'esito della apposita camera di consiglio introdotta a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva disposto che il pubblico ministero formulasse l'imputazione nei confronti del D'UL per il reato di cui all'art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n.11) - e, dichiarata inammissibile la opposizione, disponeva l'archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso è fondato giacché il provvedimento oggetto di impugnativa oltre che palesemente abnorme, in quanto si presenta del tutto estraneo alle attribuzioni del giudice preliminare l'esercizio di un potere di "revoca" di una recedente statuizione con la quale ha disposto la formulazione della imputazione - esaurendo, quindi, il proprio munus - deve anche ritenersi nella specie evidentemente in contrasto con lo stesso diritto al contraddittorio, soddisfatto nella precedente sede camerale, e poi ontologicamente frustrato attraverso la irrituale "revoca" della decisione adottata dopo aver sentito le parti. Per di più su una tematica, quale è quella della individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione del reato, sul quale le parti offese certamente vantavano - e vantano - uno specifico ius ad loquendum ed un evidente interesse ad interloquire.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bari per 'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Cosi' deciso in Roma, il 17 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010