Art. 3. 1. All' articolo 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari". Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo articolo 3.
Articolo 3 della Legge 31 luglio 1997, n. 259
Articolo 2
- Legge 31 luglio 1997, n. 259
Articolo 3 della Legge 31 luglio 1997, n. 259
Versione
7 agosto 1997
7 agosto 1997
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