Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2001, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 E L 3 O . R B P N E U 7 1 E IS N 9 K O 1 - C I LA 0236/01 1 T A 1 A - P R 1 T I 2 S I D . G L E E 9 R C SEZIONE TERZA 3 I A E D D U I E T ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G N T E Oggetto E T S R N E Rin ia A . Dott. Angelo GIULIANO Presidente T S I ( Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere R.G.N. 21543/98 Consigliere Cron. 6635 Dott. Antonio SEGRETO MANZO Consigliere Rep. Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente Ud. 01/02/01 ORD I NANZA C.C. sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona dell'Ing. Danilo Severini, Institore e Capo della Divisione Distribuzione dell'Enel, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato LECCE REGINALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA EL;
intimata avverso la sentenza n. 1548/97 del Giudice di pace di -- CATANZARO, emessa il 25/7/1997, depositata il 28/10/97; RG.2456/97, 2001 امي udita la relazione della causa svolta nella camera di 41 -1- consiglio il 01/02/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto si ...... dichiari la estinzione del processo con le conseguenze di legge. -2- ORDINANZA Ritenuto in fatto: che con citazione notificata nel marzo 1997 AR Varca conveniva I'ENEL s.p.a. davanti al Giudice di pace di Catanzaro per ottenere, nel limite della sua competenza equitativa, la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di "quote prezzo", in relazione alla tariffa applicata ai consumi di elettricità nel periodo 1 gennaio 1994 30 giugno - 1996; radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito, in che, accoglimento della domanda, condannava l'ENEL a restituire a parte attrice la somma di lire 160.000; che per la cassazione della sentenza la società soccombente proponeva ricorso;
che con atto 17 ottobre 2000, sottoscritto sia dall'ENEL -in persona del procuratore speciale dott. Renato lodice- sia dal difensore della società, quest'ultima dichiarava di rinunciare al ricorso;
che il P.M. concludeva come in atti. Ritenuto in diritto: che la rinuncia al ricorso ritualmente presentata dal ricorrente ENEL importa che si dichiari l'estinzione del presente giudizio di cassazione, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; che nessuna pronuncia occorre sulle spese, poiché l'intimata non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza 1 Ei sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi febbraio 2001. IL PRESIDENTE CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista™* Depositata in Cancelleria 5 MAR. 2001 JELLIERE Giovanni Giambattista O 4 L 7 L 3 ) . O E B N E C , 1 E A 9 N P 9 1 I O - I 1 Z D 1 A - E R 1 T C 2 S I I . D L G E U 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T . . T N T E T S S I R ( E A