Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
Nelle società di fatto, in virtù del richiamo alla disciplina della società semplice, tutti i soci, e non i soli autori di atti di gestione, rispondono ai sensi dell'art. 2297 cod. civ. delle obbligazioni sociali, l'irregolarità della società trovando sanzione nella inopponibilità dei patti limitativi, consentita, invece, ai soci della società in nome collettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8704 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UR ARREDAMENTI S.n.c. in liquidazione, in persona del liquidatore IU IN, elettivamente domiciliata in Roma, via Pisanelli, 2, presso l'avv. Maria Antonietta D'Intino, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Gatti Dei, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL GR e AL SS, quali eredi di RA IE, elettivamente domiciliati in Roma, via Caposile 2, presso l'avv. Antonia Anzaldi, rappresentati e difesi dall'avv. G. SS Giannotta giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
Curatela del fallimento della s.d.f. NEW DREAM ALIBERTI SRL già ALIBERTI SNC di G.F. NI
RI SS
NN BE
EL CA
P.M. presso la Corte d'appello di Firenze
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 730 del 20.03/20.05.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
udito l'avv. SS Giannotta per i resistenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo;
Svolgimento del processo
Espone la sentenza impugnata che con sentenza 21.10.87 il tribunale di Firenze dichiarava il fallimento della società di fatto New Dream di LO SS & C., nonché di BE AN e di altri soci illimitatamente responsabili, tra i quali IE RA (ovverosia, a quanto risulta dal controricorso, della società e dei soci SS LO, BE AN, CA DI e IE RA); che alla sentenza aveva proposto opposizione il RA, sostenendo che l'acquisto, da parte sua, di quote sociali, risultava viziato da errore o da dolo;
che mai si era interessato della gestione sociale e mai aveva esteriorizzato nei confronti di terzi il rapporto sociale;
che il fallimento era stato pronunciato oltre un anno dopo lo scioglimento della società e che i creditori istanti - IU IN e IN DA S.n.c. - avevano attivamente partecipato alla gestione sociale. Il tribunale, esaminate tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, rigettava l'opposizione, rilevando che il RA non aveva provato il dolo, mentre l'errore dedotto, in quanto errore sui motivi, non era idoneo a determinare l'annullamento dell'atto di cessione delle quote sociali. D'altra parte, l'asserita invalidità non era opponibile - ai sensi dell'art. 1445 c.c. - ai creditori sociali in buona fede, e l'opponente non ne aveva dimostrato la malafede. In conseguenza, poiché tutti i soci della società di fatto rispondono, ai sensi dell'art. 2297 c.c., solidalmente ed illimitatamente, il fallimento era stato validamente esteso al RA.
Su impugnazione del RA la Corte d'appello di Firenze, con sentenza 20.3/20.5.98, revocava la dichiarazione del suo fallimento e condannava i creditori istanti al risarcimento dei danni nei confronti del RA, da liquidarsi in separato giudizio, ed alle spese dei due gradi.
Osserva la sentenza - richiamandosi alla decisione 2539/90 della Cassazione che la decisione circa il carattere fittizio o reale della cessione delle quote sociali al RA non è determinante perché, per stabilirne la qualità di socio, rileva la mancata esteriorizzazione del vincolo sociale e l'assenza di atti di gestione: circostanza, quest'ultima, emergente in modo inconfutabile dalle deposizioni testimoniali raccolte in grado d'appello. Contro tale sentenza, con atto notificato ai soci AN e DI il 18.05.99; alla curatela, al socio LO, a RA SS ed RA GR - quali eredi del defunto RA IE - il 20.05.99 (ma non notificato ad Aliberti S.n.c.) hanno proposto ricorso per cassazione la ditta IN DA S.n.c. e IN IU, avanzando due motivi di censura. Si sono costituiti, resistendo, gli eredi di RA IE. Poiché la S.n.c. LB di G.F. NI risultava citata nei precedenti gradi del giudizio, anche se vi era rimasta contumace, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e la parte ricorrente vi ha provveduto tempestivamente. Motivi della decisione
Sul piano giuridico, la questione è chiara: la qualità di socio deriva al RA dal consapevole acquisto di quote sociali (ovverosia, nel caso, dal consapevole subentro nei conferimenti) e, trattandosi di una società di fatto, tutti i soci - e non i soli autori di atti di gestione - rispondono ai sensi dell'art. 2297 c.c. delle obbligazioni sociali - come consegue dal richiamo alla disciplina della società semplice, escluso ogni patto limitativo. L'esteriorizzazione del vincolo è questione non pertinente, perché è richiesta per affermare l'esistenza di un socio occulto - come, rettamente interpretata, afferma Cass. 2539/90 - mentre l'apparenza - come strumento di coinvolgimento di chi socio non è, ma ha dato scusabile impressione di esserlo - è altrettanto estranea al fattispecie esaminata.
Confrontando con tali principi la motivazione della sentenza impugnata, va rilevata, anzitutto, l'esplicita affermazione della irrilevanza di una eventuale simulazione del contratto di acquisto delle quote stipulato dal RA, dal momento che ben poteva l'acquisto essere reale, senza tuttavia essere sufficiente a far conseguire la qualità di socio e, in sintesi, la ratio decidendi, da individuare nell'affermazione che, a determinar l'acquisto della qualità di socio di società di fatto, è essenziale il compimento di atti di gestione, nonché l'esteriorizzazione del vincolo. La ricorrente censura adeguatamente anche se confusamente, col primo motivo del ricorso intitolato "sulla simulazione del contratto sociale" l'impugnata sentenza.
Poiché l'irrilevanza dell'acquisto di quote può trovar giustificazione solo nella ritenuta simulazione dell'acquisto stesso (l'invalidità per dolo od errore risultava già definitivamente esclusa in primo grado) la ricorrente nega, in forza dell'art. 1415 c.c., l'opponibilità della simulazione ai terzi creditori;
rileva poi che era stata fornita la prova di varie manifestazioni del vincolo - che quindi era sussistente, non simulato e, occorrendo, esteriorizzato -; afferma infine che la mancanza di partecipazione alla gestione sociale è inconferente, trattandosi di elemento necessario a rivelare il socio occulto, mentre nel caso il RA era socio palese, in quanto l'acquisto di quote della società risultava da rogito notarile.
Il primo motivo del ricorso merita, per quanto già esposto, accoglimento, dovendosi ritenere che, nelle società di fatto, tutti i soci indistintamente rispondono delle obbligazioni sociali, l'irregolarità della società trovando sanzione nell'inopponibilità dei patti limitativi, consentita invece ai soci della società in nome collettivo. Fondo comune, alea comune, affectio costituiscono gli elementi necessari (Cass. 1573/84) a costituire il vincolo, senza che occorra, per invocare la responsabilità illimitata del singolo socio, l'esteriorizzazione del suo vincolo ed il compimento, da parte sua, di atti di gestione sociale.
È invece inammissibile il secondo motivo di impugnazione, col quale si deduce il difetto di legittimazione di IU IN in proprio, sostenendo che, pur avendo sollevato l'eccezione sia in primo che in secondo grado, la questione non era stata esaminata. Infatti, se, come le stesse parti ricorrenti ammettono, la questione di legittimazione era stata sottoposta al tribunale, l'omessa pronuncia - o la pronuncia implicita di rigetto - doveva essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello. La mancanza di appello ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto, che non poteva quindi essere esaminato dal giudice dell'appello.
Il giudice di rinvio, adeguandosi al criterio indicato, provvederà al nuovo esame del gravame, pronunciando, all'esito, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001