CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20637 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI LE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 22/2/2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE RD, che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Daniele Camerota, in sostituzione dell'avvocato Giovanni Zara, difensore della parte civile "Federazione Antiracket", il quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di lite;
udito l'avvocato Elisabetta Carfora, in sostituzione dell'avvocato Carlo De Stavola, difensore dell'imputato, la quale conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20637 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, confermava il diniego della sospensione condizionale della pena, costituente l'oggetto del giudizio rescissorio. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello si era limitata a rilevare che la pena inflitta nel presente procedimento, pari ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, sommata alla pena di 1 anno irrogata con sentenza del 3 luglio 1981 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, superava il limite di due anni ostativo al riconoscimento del beneficio. Invero, la Corte di appello ometteva di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, proposta con riferimento agli artt. 174 e 674 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono al condannato di rinunciare, in fase esecutiva, all'applicazione dell'indulto, ovvero a chiedere la revoca dell'indulto al fine di ottenere la sospensione condizionale della pena, con conseguente possibilità di conseguire l'estinzione del reato ex art. 167 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello si è attenuta all'oggetto del giudizio di rinvio, così come delineato dalla sentenza rescindente, con il quale si demandava la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La motivazione è immune da censure, atteso che i giudici di appello hanno constatato la presenza di una precedente condanna, alla pena di un anno, che sommata a quella irrogata in questo procedimento determina il superamento del limite massimo di due anni. A fronte di tale dato di fatto, il ricorrente tenta di introdurre circostanze estranee al presente giudizio, rappresentando che la condanna ad un anno - disposta nel 1981 - era stata condonata senza che all'imputato fosse stata riconosciuta la possibilità di optare per la sospensione condizionale. Ove avesse potuto accedere alla sospensione, stante la mancata commissione di altri reati nei cinque anni successivi alla condanna (definitiva nel 1982), ne sarebbe conseguita l'estinzione del reato, il che avrebbe anche fatto venir meno l'elemento ostativo alla nuova concessione della sospensione condizionale in questo procedimento. 2 Sulla base di tale assunto, il ricorrente riferiva di aver presentato incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 174 e 674 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono la rinuncia all'applicazione dell'indulto. 2.1. Orbene, è la stessa ricostruzione della vicenda processuale rappresentata da parte ricorrente che dimostra l'inammissibilità del ricorso. La questione di legittimità costituzionale, infatti, attiene non già al presente giudizio, bensì alla rinunciabilità dell'indulto concesso in altro procedimento, tant'è che è stata correttamente dedotta nell'incidente di esecuzione autonomamente proposto. Quanto detto dimostra come la Corte di appello non era in alcun modo tenuta a pronunciarsi sul tema, proprio perché la questione di legittimità era direttamente rilevante sulla sola domanda proposta nell'incidente di esecuzione. La Corte di appello, infatti, era esclusivamente tenuta a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la sospensione condizionale della pena, non potendo anche occuparsi del presunto vizio di illegittimità costituzionale afferente alla concessione dell'indulto in un diverso procedimento. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non va disposta la condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte civile, atteso che la sua partecipazione in questa fase del giudizio - avente ad oggetto esclusivamente aspetti penalistici - è meramente facoltativa. Deve essere ribadito, pertanto, il principio secondo cui in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Sez.2, n.2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519). o
P.Q.M.
— .z. 12 czx c.,,, • -.... -ce ) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle E CD— z spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle = z te L.'") — - ammende. Compensa tra le parti le spese di costituzione di parte civile. e - • v....à-- c Così deciso il 9 marzo 2023 — O "',_ Il Consigliere estensore Il s"dente
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IE RD, che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Daniele Camerota, in sostituzione dell'avvocato Giovanni Zara, difensore della parte civile "Federazione Antiracket", il quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di lite;
udito l'avvocato Elisabetta Carfora, in sostituzione dell'avvocato Carlo De Stavola, difensore dell'imputato, la quale conclude per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20637 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, confermava il diniego della sospensione condizionale della pena, costituente l'oggetto del giudizio rescissorio. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione e violazione di legge. Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello si era limitata a rilevare che la pena inflitta nel presente procedimento, pari ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, sommata alla pena di 1 anno irrogata con sentenza del 3 luglio 1981 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, superava il limite di due anni ostativo al riconoscimento del beneficio. Invero, la Corte di appello ometteva di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, proposta con riferimento agli artt. 174 e 674 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono al condannato di rinunciare, in fase esecutiva, all'applicazione dell'indulto, ovvero a chiedere la revoca dell'indulto al fine di ottenere la sospensione condizionale della pena, con conseguente possibilità di conseguire l'estinzione del reato ex art. 167 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di appello si è attenuta all'oggetto del giudizio di rinvio, così come delineato dalla sentenza rescindente, con il quale si demandava la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La motivazione è immune da censure, atteso che i giudici di appello hanno constatato la presenza di una precedente condanna, alla pena di un anno, che sommata a quella irrogata in questo procedimento determina il superamento del limite massimo di due anni. A fronte di tale dato di fatto, il ricorrente tenta di introdurre circostanze estranee al presente giudizio, rappresentando che la condanna ad un anno - disposta nel 1981 - era stata condonata senza che all'imputato fosse stata riconosciuta la possibilità di optare per la sospensione condizionale. Ove avesse potuto accedere alla sospensione, stante la mancata commissione di altri reati nei cinque anni successivi alla condanna (definitiva nel 1982), ne sarebbe conseguita l'estinzione del reato, il che avrebbe anche fatto venir meno l'elemento ostativo alla nuova concessione della sospensione condizionale in questo procedimento. 2 Sulla base di tale assunto, il ricorrente riferiva di aver presentato incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 174 e 674 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono la rinuncia all'applicazione dell'indulto. 2.1. Orbene, è la stessa ricostruzione della vicenda processuale rappresentata da parte ricorrente che dimostra l'inammissibilità del ricorso. La questione di legittimità costituzionale, infatti, attiene non già al presente giudizio, bensì alla rinunciabilità dell'indulto concesso in altro procedimento, tant'è che è stata correttamente dedotta nell'incidente di esecuzione autonomamente proposto. Quanto detto dimostra come la Corte di appello non era in alcun modo tenuta a pronunciarsi sul tema, proprio perché la questione di legittimità era direttamente rilevante sulla sola domanda proposta nell'incidente di esecuzione. La Corte di appello, infatti, era esclusivamente tenuta a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per la sospensione condizionale della pena, non potendo anche occuparsi del presunto vizio di illegittimità costituzionale afferente alla concessione dell'indulto in un diverso procedimento. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non va disposta la condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte civile, atteso che la sua partecipazione in questa fase del giudizio - avente ad oggetto esclusivamente aspetti penalistici - è meramente facoltativa. Deve essere ribadito, pertanto, il principio secondo cui in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Sez.2, n.2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519). o
P.Q.M.
— .z. 12 czx c.,,, • -.... -ce ) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle E CD— z spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle = z te L.'") — - ammende. Compensa tra le parti le spese di costituzione di parte civile. e - • v....à-- c Così deciso il 9 marzo 2023 — O "',_ Il Consigliere estensore Il s"dente