Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7958
CASS
Sentenza 21 maggio 2003

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In tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni (art. 1131 cod. civ.), mentre dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernente le parti comuni dell'edificio. In tale contesto l'amministratore ha la facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della "vocatio in ius" (fattispecie concernente la questione della legittimazione passiva dell'amministratore per fatti di spoglio o turbativa di una posizione di preteso possesso ascritti al condominio e non ai singoli condomini, in quanto realizzati con la collocazione di barriere metalliche disposta dall'amministratore medesimo, quale esecutore della volontà della maggioranza dei condomini).

Commentari3

  • 1Legittimazione processuale dell’amministratore di condominioAccesso limitato
    Domenico Prosciutto · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2010

  • 2Condominio, amministratore, giudizio, legittimazione passiva, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2010

  • 3Amministratore di condominio in giudizio: la decisione delle Sezioni UniteAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 23 settembre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7958
Data del deposito : 21 maggio 2003

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